IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente
la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi
precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che, a decorrere dal 2015,
in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di
cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,
lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che
puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 175
del 2014, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 8
gennaio 2024, n. 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati termini e modalita'
per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o
detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo
stesso decreto e dei dati relativi ai redditi percepiti dai
contribuenti;
Visto l'art. 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede che i redditi derivanti da
attivita' commerciali non esercitate abitualmente sono redditi
diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modifiche, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 387 del 2003, che prevede che l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (ora «Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente») definisce le condizioni tecnico-economiche
del servizio di Scambio sul posto per gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
Visto, in particolare, l'art. 13, commi 3 e 4, del medesimo decreto
legislativo n. 387 del 2003, che prevede che l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas determina le modalita' per il ritiro
dell'energia elettrica, con riferimento a condizioni economiche di
mercato;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
n. 188 del 14 settembre 2005, successivamente integrata e modificata
dalla delibera n. 40 del 24 febbraio 2006, che individua il gestore
dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) quale soggetto attuatore del
programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica;
Visto l'art. 1, lettera n), della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas n. 28 del 10 febbraio 2006, che
disciplina il servizio di scambio sul posto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1,
che attua alcune disposizioni in materia di incentivazione alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di vice ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Considerato che i proventi derivanti dalla cessione di energia da
parte di soggetti titolari di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, posti a servizio dell'abitazione e di potenza fino a 20
kW, costituiscono «redditi diversi» di cui all'art. 67, comma 1,
lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi e, in quanto
tali, vanno riportati nella dichiarazione dei redditi;
Considerato che, con riferimento a tali redditi, occorre
individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica
dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 12 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;
Decreta:
Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti i proventi derivanti
dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di
utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici
S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine
previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle
spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a
persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul
posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto
alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato
per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio
condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a
persona fisica o condominio, diversi da quelli riconosciuti per il
servizio di «Scambio sul posto» di cui alla lettera a), derivanti
dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da
fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare
le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata
esuberante rispetto ai consumi privati.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), sono effettuate
a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto
percettore sia una persona fisica e a partire dai dati relativi
all'anno 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un
condominio.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate
a partire dai dati relativi all'anno 2025.