IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che, a decorrere  dal  2015,
in  via  sperimentale,  l'Agenzia  delle  entrate,   utilizzando   le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1,
lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che
puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del medesimo decreto  legislativo  n.  175
del 2014, come modificato dall'art.  20  del  decreto  legislativo  8
gennaio 2024, n. 1, il quale prevede che, con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati termini  e  modalita'
per la trasmissione telematica all'Agenzia  delle  entrate  dei  dati
relativi alle spese che danno  diritto  a  deduzioni  dal  reddito  o
detrazioni dall'imposta diverse  da  quelle  gia'  individuate  dallo
stesso  decreto  e  dei  dati  relativi  ai  redditi  percepiti   dai
contribuenti; 
  Visto l'art. 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.  917,  che  prevede  che  i  redditi  derivanti  da
attivita'  commerciali  non  esercitate  abitualmente  sono   redditi
diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non  sono
conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di   imprese
commerciali o  da  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modifiche, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE  relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'; 
  Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo  n.  387  del  2003,  che  prevede  che  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il  gas  (ora  «Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente») definisce le condizioni tecnico-economiche
del servizio di Scambio sul posto  per  gli  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW; 
  Visto, in particolare, l'art. 13, commi 3 e 4, del medesimo decreto
legislativo  n.  387  del  2003,  che  prevede  che  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas determina le  modalita'  per  il  ritiro
dell'energia elettrica, con riferimento a  condizioni  economiche  di
mercato; 
  Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
n. 188 del 14 settembre 2005, successivamente integrata e  modificata
dalla delibera n. 40 del 24 febbraio 2006, che individua  il  gestore
dei Servizi energetici S.p.a.  (GSE)  quale  soggetto  attuatore  del
programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica; 
  Visto l'art. 1, lettera n), della deliberazione dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e  il  gas  n.  28  del  10  febbraio  2006,  che
disciplina il servizio di scambio sul posto; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18  dicembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009,  n.  1,
che attua alcune  disposizioni  in  materia  di  incentivazione  alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  previste  dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di vice ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Considerato che i proventi derivanti dalla cessione di  energia  da
parte  di  soggetti  titolari  di  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili, posti a servizio dell'abitazione e di potenza fino a  20
kW, costituiscono «redditi diversi» di  cui  all'art.  67,  comma  1,
lettera i) del testo unico delle imposte sui  redditi  e,  in  quanto
tali, vanno riportati nella dichiarazione dei redditi; 
  Considerato  che,  con  riferimento   a   tali   redditi,   occorre
individuare i termini e le modalita' per la  trasmissione  telematica
dei relativi dati all'Agenzia delle entrate; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 12 dicembre  2024,  ai  sensi  dell'art.  36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Trasmissione telematica dei dati  riguardanti  i  proventi  derivanti
  dalla cessione  dell'energia  prodotta  in  esubero  a  seguito  di
  utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili. 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei  Servizi  energetici
S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle  entrate,  entro  il  termine
previsto per la comunicazione dei dati relativi  agli  oneri  e  alle
spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30  dicembre
1991, n. 413: 
    a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a
persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul
posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto
alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW,  realizzato
per  soddisfare  le  necessita'   dell'abitazione   o   dell'edificio
condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati; 
    b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a
persona fisica o condominio, diversi da quelli  riconosciuti  per  il
servizio di «Scambio sul posto» di cui  alla  lettera  a),  derivanti
dalla cessione dell'energia prodotta da  un  impianto  alimentato  da
fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare
le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata
esuberante rispetto ai consumi privati. 
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), sono  effettuate
a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto
percettore sia una persona fisica  e  a  partire  dai  dati  relativi
all'anno  2025  nel  caso  in  cui  il  soggetto  percettore  sia  un
condominio. 
  3. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), sono  effettuate
a partire dai dati relativi all'anno 2025.