Art. 2
Categorie di aeroporti
l. Ai fini del presente decreto, si considerano le seguenti
categorie di aeroporti militari:
a) aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base
(MOB) ad uso pieno ed esclusivo militare su cui l'attivita' di
aeromobili civili e' di norma esclusa in quanto sono svolte le
attivita' fondamentali dell'Aeronautica militare che non possono
essere riallocate pena il decadimento operativo della funzione
assolta. Tuttavia, l'atterraggio e il decollo occasionale di traffico
civile puo' essere autorizzato dal Capo di Stato maggiore
dell'Aeronautica militare previa verifica da parte di ENAC della
sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente regolamentazione
tecnico-operativa per l'Aviazione civile;
b) aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base
(MOB) nel quale l'apertura al traffico civile in atto e' espansibile
a condizione che dall'espansione non derivino limitazioni allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa;
c) aeroporto militare ove sono schierati reparti di volo
dell'Aeronautica militare o delle altre Forze armate e del Corpo
delle Capitanerie di porto, nel quale l'attivita' del traffico civile
e' mantenuta compatibile con le esigenze operative e addestrative
degli stessi reparti;
d) aeroporto militare destinato al ruolo di Deployement Operating
Base (DOB) che mantiene una presenza militare minimale per sostenere
rischieramenti operativi temporanei e che puo' essere aperto al
traffico civile alle seguenti condizioni:
1) le aree date in concessione ad uso civile sono separate da
quelle militari;
2) l'eventuale traffico civile e' contingentato e subordinato
alle prioritarie esigenze militari;
3) le societa' di gestione degli scali coprono i costi di
esercizio d'apertura e di attivita' dello scalo, subentrando
all'Aeronautica militare nella fornitura dei servizi di aerodromo;