Art. 2
Criteri di ripartizione
1. Le risorse di cui all'art. 1, sono assegnate alle regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 1 allegata,
che costituisce parte integrante del presente decreto, ad
integrazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 538, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, ripartite con decreto del Ministro della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2023, citato in premessa.