Art. 2 
 
                       Criteri di ripartizione 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, sono assegnate alle regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 1 allegata,
che  costituisce  parte   integrante   del   presente   decreto,   ad
integrazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 538, della  legge
29 dicembre 2022, n. 197, ripartite con decreto  del  Ministro  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  24
novembre 2023, citato in premessa.