Art. 2 
 
               Criteri di riparto per il finanziamento 
              dei centri per uomini autori di violenza 
 
  1. Le risorse  stanziate  dall'art.  26-bis  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, pari a 1 milione di  euro  (un  milione/00),  e
dall'art. 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari  a
4 milioni di euro (quattromilioni/00), per un totale  complessivo  di
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro sono ripartite tra le regioni
e sono destinate all'istituzione e al  potenziamento  dei  centri  di
riabilitazione per uomini maltrattanti, secondo le modalita'  di  cui
all'art. 1, comma 662, della citata legge n. 234 del 2021. 
  2. Il riparto delle risorse finanziarie  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio
2024 riferiti alla popolazione residente nelle  regioni  nonche'  sui
dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dalle  regioni,
e relativi al numero di centri per uomini autori di violenza  secondo
la tabella 1 allegata al presente decreto.