Art. 2
Criteri di riparto per il finanziamento
dei centri per uomini autori di violenza
1. Le risorse stanziate dall'art. 26-bis del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, pari a 1 milione di euro (un milione/00), e
dall'art. 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a
4 milioni di euro (quattromilioni/00), per un totale complessivo di
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro sono ripartite tra le regioni
e sono destinate all'istituzione e al potenziamento dei centri di
riabilitazione per uomini maltrattanti, secondo le modalita' di cui
all'art. 1, comma 662, della citata legge n. 234 del 2021.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del
presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio
2024 riferiti alla popolazione residente nelle regioni nonche' sui
dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dalle regioni,
e relativi al numero di centri per uomini autori di violenza secondo
la tabella 1 allegata al presente decreto.