Art. 3
Modalita' di trasferimento
1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle
regioni le risorse indicate nella tabella 1 allegata al presente
decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta
da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse,
direttamente al Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo
di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it
2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data
della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari
opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di
controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita
nota programmatica nella quale si illustrano le attivita' destinate
esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di
riabilitazione per uomini maltrattanti, secondo un format che sara'
fornito dal Dipartimento per le pari opportunita'.
3. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a
trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione,
secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente
decreto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del
Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2 del
presente articolo.