Art. 4
Adempimenti delle regioni e del Governo
1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione
dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori
pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano
destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o
che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al
perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.
2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la
gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle
regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area
vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri
enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari
opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di
consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di
monitoraggio quali-quantitativo sull'utilizzo delle risorse secondo
le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari
opportunita' mediante l'adozione di apposite linee guida.
3. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni,
secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio
finanziario 2026, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali
saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Centro di responsabilita' n. 8 «Pari opportunita'» -
Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da
effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.
4. Le regioni presentano, entro il 30 novembre 2025, una relazione
riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal
Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento
finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse del
presente decreto.
5. Le regioni trasmettono, entro il 30 marzo 2027, secondo le
modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari
opportunita', una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, entro
l'esercizio finanziario 2026, ripartite con il presente decreto,
nonche' sulle attivita' di coordinamento di cui al comma 1 del
presente articolo.
6. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicita', nei
rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in
attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti
adottati in base al presente riparto.
7. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative
affinche' le prestazioni minime garantite dai C.U.A.V., ai sensi
dell'art. 5 della citata Intesa 14 settembre 2022 e successive
modificazioni, siano erogate a favore delle persone interessate senza
limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno
specifico territorio regionale.
8. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal
presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni,
alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori
degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra'
essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento
stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai
quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di
monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai
commi 4 e 5 del presente articolo.
9. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una
struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli
interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.
10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 3 a 5 del
presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal
successivo provvedimento di riparto a valere sul medesimo Fondo.