Art. 2 
 
                       Modalita' di esecuzione 
 
  1.  La  dealcolazione  parziale   o   totale   dei   vini   avviene
esclusivamente mediante i processi indicati alla Parte I, Sezione  E,
dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e  nel  rispetto
delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i
vini  devono  essere  privi  di  difetti  da  un   punto   di   vista
organolettico e idonei al  consumo  umano,  e'  effettuato  sotto  la
responsabilita' di un enologo o di un tecnico qualificato. 
  2. E' fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto  di
uve utilizzato per la produzione del vino oggetto  di  dealcolazione.
E' altresi' vietata l'aggiunta di acqua esogena e/o di aromi  esogeni
al prodotto ottenuto a seguito dell'avvenuta dealcolazione,  parziale
o totale. 
  3. Fermo restando quanto riportato al  precedente  comma  2,  dalla
soluzione idroalcolica derivante dal processo di  dealcolazione  sono
recuperati l'acqua endogena e  gli  aromi  endogeni  da  riutilizzare
nella produzione del vino  dealcolato  e  parzialmente  dealcolato  a
condizione che il riutilizzo  avvenga  all'interno  del  processo  di
dealcolazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito
chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed  ulteriore
manipolazione dell'acqua estratta. 
  4. A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o  totale
e' possibile effettuare  sui  prodotti  ottenuti  le  pratiche  ed  i
trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934. 
  5. Nell'etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del  processo
di  dealcolazione  totale  o  parziale  e'  riportata   la   dicitura
«dealcolato» o «parzialmente dealcolato»  di  seguito  alla  relativa
categoria e le altre indicazioni di cui all'art. 40  del  regolamento
(UE) 2019/33. La categoria e il termine «dealcolato» o  «parzialmente
dealcolato» appaiono in etichetta in un testo omogeneo con  caratteri
di pari rilievo grafico. 
  6. Il processo  di  dealcolazione,  parziale  e/o  totale,  avviene
esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a  cio'  appositamente
destinati, dotati di registro dematerializzato di cui  all'art.  147,
paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.  1308/2013  e  di  licenza  di
deposito fiscale nel settore dell'alcool  etilico  e/o  dei  prodotti
alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all'art. 28, comma
1, rispettivamente lettera a), punto 1), e/o lettera b)  e/o  d)  del
decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504.  Tali  stabilimenti  o
locali non  sono  intercomunicanti,  anche  attraverso  cortili,  con
stabilimenti o locali adibiti alla produzione o alla  detenzione  dei
prodotti vitivinicoli, nonche' dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e agli stabilimenti in cui tali prodotti  sono  detenuti  per  essere
utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici. 
  7. Con messaggio PEC inviato agli  uffici  territoriali  competenti
del  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della   tutela   della
qualita'  e  della  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari
(ICQRF) sono  comunicati  la  collocazione  e  la  planimetria  degli
stabilimenti o  locali  adibiti  alle  operazioni  di  dealcolazione,
nonche'  la  tipologia  degli  impianti  ivi  allestiti.  Fino   alla
realizzazione di una specifica funzionalita' telematica,  le  singole
lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il  quinto  giorno
antecedente  alla  loro  effettuazione,  mediante  PEC,  agli  uffici
territoriali   dell'ICQRF.   Le   comunicazioni   riportano,    oltre
all'indicazione di nome/ragione sociale  dell'operatore  e  indirizzo
dello stabilimento, le seguenti indicazioni: 
    a. nell'oggetto: «Comunicazione  preventiva  di  dealcolazione  -
codice ICQRF ...»; 
    b. nel testo: 
      precisazione se trattasi di dealcolazione totale o parziale; 
      data di inizio del processo di dealcolazione; 
      categoria e quantita'  del  prodotto  vitivinicolo  oggetto  di
dealcolazione; 
      codice identificativo dei recipienti in  cui  e'  contenuta  la
categoria  del  prodotto  vitivinicolo  da   dealcolare   e   del/dei
recipiente/i di destinazione dei prodotti ottenuti.