Art. 2
Modalita' di esecuzione
1. La dealcolazione parziale o totale dei vini avviene
esclusivamente mediante i processi indicati alla Parte I, Sezione E,
dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto
delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i
vini devono essere privi di difetti da un punto di vista
organolettico e idonei al consumo umano, e' effettuato sotto la
responsabilita' di un enologo o di un tecnico qualificato.
2. E' fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di
uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolazione.
E' altresi' vietata l'aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni
al prodotto ottenuto a seguito dell'avvenuta dealcolazione, parziale
o totale.
3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla
soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolazione sono
recuperati l'acqua endogena e gli aromi endogeni da riutilizzare
nella produzione del vino dealcolato e parzialmente dealcolato a
condizione che il riutilizzo avvenga all'interno del processo di
dealcolazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito
chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore
manipolazione dell'acqua estratta.
4. A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o totale
e' possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i
trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934.
5. Nell'etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo
di dealcolazione totale o parziale e' riportata la dicitura
«dealcolato» o «parzialmente dealcolato» di seguito alla relativa
categoria e le altre indicazioni di cui all'art. 40 del regolamento
(UE) 2019/33. La categoria e il termine «dealcolato» o «parzialmente
dealcolato» appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri
di pari rilievo grafico.
6. Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, avviene
esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a cio' appositamente
destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all'art. 147,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di licenza di
deposito fiscale nel settore dell'alcool etilico e/o dei prodotti
alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all'art. 28, comma
1, rispettivamente lettera a), punto 1), e/o lettera b) e/o d) del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tali stabilimenti o
locali non sono intercomunicanti, anche attraverso cortili, con
stabilimenti o locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei
prodotti vitivinicoli, nonche' dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere
utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.
7. Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti
del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli
stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolazione,
nonche' la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla
realizzazione di una specifica funzionalita' telematica, le singole
lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno
antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici
territoriali dell'ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre
all'indicazione di nome/ragione sociale dell'operatore e indirizzo
dello stabilimento, le seguenti indicazioni:
a. nell'oggetto: «Comunicazione preventiva di dealcolazione -
codice ICQRF ...»;
b. nel testo:
precisazione se trattasi di dealcolazione totale o parziale;
data di inizio del processo di dealcolazione;
categoria e quantita' del prodotto vitivinicolo oggetto di
dealcolazione;
codice identificativo dei recipienti in cui e' contenuta la
categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolare e del/dei
recipiente/i di destinazione dei prodotti ottenuti.