Art. 4 
 
                          Altri adempimenti 
 
  1. Il sottoprodotto risultante dal processo  di  dealcolazione  con
tecnica a  membrana,  e'  utilizzato,  in  via  prioritaria,  per  la
produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo  all'interno
del  medesimo  stabilimento  enologico,  tale   sottoprodotto   deve,
preliminarmente, subire un  processo  di  denaturazione  in  modo  da
garantire la tracciabilita' ai fini dei controlli. 
  2. Quando la dealcolazione e' eseguita per distillazione ovvero per
parziale  evaporazione  sotto  vuoto,  il  sottoprodotto  risultante,
potra' essere utilizzato per la produzione di distillato di  vino  di
cui all'art. 4, punto 7, del regolamento (UE) 2019/787. 
  3. Ai sottoprodotti ottenuti dalle procedure di cui ai commi 1 e  2
, sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato  con  il  decreto  del
Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n.  153  nonche'  dalle  altre
disposizioni  tributarie  in  materia  di  accisa  applicabili   alla
produzione, circolazione  e  deposito  dell'alcole  etilico  e  delle
miscele idroalcoliche ancorche' ottenute dalla dealcolazione parziale
o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo. 
  4. Le  operazioni  di  dealcolazione  sono  annotate  nel  registro
telematico, secondo le modalita' indicate dall'ICQRF. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo  per
la registrazione ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 dicembre 2024 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 97