Art. 4
Altri adempimenti
1. Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolazione con
tecnica a membrana, e' utilizzato, in via prioritaria, per la
produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all'interno
del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve,
preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da
garantire la tracciabilita' ai fini dei controlli.
2. Quando la dealcolazione e' eseguita per distillazione ovvero per
parziale evaporazione sotto vuoto, il sottoprodotto risultante,
potra' essere utilizzato per la produzione di distillato di vino di
cui all'art. 4, punto 7, del regolamento (UE) 2019/787.
3. Ai sottoprodotti ottenuti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2
, sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del
Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonche' dalle altre
disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla
produzione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle
miscele idroalcoliche ancorche' ottenute dalla dealcolazione parziale
o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.
4. Le operazioni di dealcolazione sono annotate nel registro
telematico, secondo le modalita' indicate dall'ICQRF.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per
la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 97