Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni
della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la
stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33,
comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e
sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del
Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il
coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 23 dicembre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 207