Art. 2 
 
                   Entrata in vigore ed efficacia 
 
  1. Al fine di  rendere  immediatamente  operative  le  disposizioni
della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la
stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33,
comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189.
La  stessa  entra  in  vigore  dal   giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo  per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la
ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 
  2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti  per  il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e
sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo  per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la
ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
  3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del
Dipartimento Casa  Italia  e  della  Struttura  di  missione  per  il
coordinamento  dei  processi  di  ricostruzione  e  di  sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. 
    Roma, 23 dicembre 2024 
 
                               Il Commissario straordinario: Castelli 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 207