Art. 4 
 
                       Tipologie di interventi 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1  costituiscono  contributi  statali
per la realizzazione di  interventi  sulla  segnaletica,  comprensivi
degli eventuali costi per la progettazione del piano di segnalamento,
da redigere sulla base di una mappatura della segnaletica esistente e
di analisi dell'incidentalita' specifica, nonche' in applicazione dei
criteri  specificati  nel   successivo   art.   7,   finalizzati   al
miglioramento  della  sicurezza  stradale  in   ambito   urbano.   In
particolare, possono essere effettuati interventi  che  prevedano,  a
titolo esemplificativo: 
    a) sostituzione della segnaletica verticale esistente; 
    b) installazione di nuova segnaletica verticale  su  strade  gia'
esistenti, ove necessario; 
    c)  rifacimento   o   nuova   realizzazione   della   segnaletica
orizzontale connessa con gli interventi sulla segnaletica verticale; 
    d) messa in sicurezza di attraversamenti pedonali  laddove  siano
oggetto di contestuale intervento sulla segnaletica.