Art. 4
Tipologie di interventi
1. Le risorse di cui all'art. 1 costituiscono contributi statali
per la realizzazione di interventi sulla segnaletica, comprensivi
degli eventuali costi per la progettazione del piano di segnalamento,
da redigere sulla base di una mappatura della segnaletica esistente e
di analisi dell'incidentalita' specifica, nonche' in applicazione dei
criteri specificati nel successivo art. 7, finalizzati al
miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano. In
particolare, possono essere effettuati interventi che prevedano, a
titolo esemplificativo:
a) sostituzione della segnaletica verticale esistente;
b) installazione di nuova segnaletica verticale su strade gia'
esistenti, ove necessario;
c) rifacimento o nuova realizzazione della segnaletica
orizzontale connessa con gli interventi sulla segnaletica verticale;
d) messa in sicurezza di attraversamenti pedonali laddove siano
oggetto di contestuale intervento sulla segnaletica.