Art. 6
Presentazione programma di interventi
1. I comuni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, trasmettono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il programma degli
interventi da realizzare contenente:
a) Piano di segnalamento costituito dai seguenti elaborati
minimi:
- Relazione illustrativa;
- Planimetria stato di fatto della segnaletica esistente;
- Planimetria stato di progetto della segnaletica da
installare;
- Cronoprogramma con tutte le fasi fino al termine
dell'installazione della segnaletica;
dai quali risulti la tipologia ed ubicazione dei segnali oggetto
di intervento, il costo stimato dello stesso ed il termine presunto
di ultimazione.
2. Il Ministero approva il programma entro trenta giorni dalla
ricezione e lo trasmette al comune che, entro i successivi trenta
giorni, procede all'approvazione dello stesso con apposito atto
deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione e
lo comunica al Ministero. Gli interventi per i quali si chiede il
finanziamento, sono identificati nell'atto tramite il codice unico di
progetto (CUP).
3. Con convenzione, da stipulare tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e i comuni entro trenta giorni dalla
data della deliberazione di cui al comma precedente, predisposta
secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono
regolamentati i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle
attivita' amministrative attuative del programma stesso e degli
adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi
prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione,
della disciplina delle modalita' di erogazione delle risorse
finanziarie statali nonche' delle azioni ministeriali e comunali di
monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attivita'.
4. In caso di mancata presentazione del programma di interventi con
le modalita' e nei tempi previsti dal comma 1 o in caso di mancata
approvazione con delibera entro i termini di cui al comma 2, il
finanziamento statale assegnato e' revocato e si procede al
disimpegno delle somme assegnate ancora presenti in bilancio. Le
eventuali somme residue a valle di tali operazioni possono essere
riassegnate dal Ministero ad uno o piu' comuni a copertura di
ulteriori interventi.