Art. 6 
 
                Presentazione programma di interventi 
 
  1. I comuni, entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, trasmettono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il programma  degli
interventi da realizzare contenente: 
    a)  Piano  di  segnalamento  costituito  dai  seguenti  elaborati
minimi: 
      - Relazione illustrativa; 
      - Planimetria stato di fatto della segnaletica esistente; 
      -  Planimetria  stato  di   progetto   della   segnaletica   da
installare; 
      -  Cronoprogramma  con  tutte   le   fasi   fino   al   termine
dell'installazione della segnaletica; 
    dai quali risulti la tipologia ed ubicazione dei segnali  oggetto
di intervento, il costo stimato dello stesso ed il  termine  presunto
di ultimazione. 
  2. Il Ministero approva il  programma  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione e lo trasmette al comune che,  entro  i  successivi  trenta
giorni, procede  all'approvazione  dello  stesso  con  apposito  atto
deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione  e
lo comunica al Ministero. Gli interventi per i  quali  si  chiede  il
finanziamento, sono identificati nell'atto tramite il codice unico di
progetto (CUP). 
  3.  Con  convenzione,  da  stipulare   tra   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e i comuni entro trenta  giorni  dalla
data della deliberazione di  cui  al  comma  precedente,  predisposta
secondo lo schema di cui all'allegato 1 del  presente  decreto,  sono
regolamentati i reciproci impegni afferenti  allo  svolgimento  delle
attivita' amministrative  attuative  del  programma  stesso  e  degli
adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi
prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi  di  effettuazione,
della  disciplina  delle  modalita'  di  erogazione   delle   risorse
finanziarie statali nonche' delle azioni ministeriali e  comunali  di
monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attivita'. 
  4. In caso di mancata presentazione del programma di interventi con
le modalita' e nei tempi previsti dal comma 1 o in  caso  di  mancata
approvazione con delibera entro i termini  di  cui  al  comma  2,  il
finanziamento  statale  assegnato  e'  revocato  e  si   procede   al
disimpegno delle somme assegnate  ancora  presenti  in  bilancio.  Le
eventuali somme residue a valle di  tali  operazioni  possono  essere
riassegnate dal Ministero  ad  uno  o  piu'  comuni  a  copertura  di
ulteriori interventi.