Art. 7
Criteri di individuazione degli interventi sulla segnaletica
1. I comuni procederanno all'individuazione della segnaletica da
sostituire o di nuova installazione sulla base dei seguenti gruppi di
segnali in ordine di priorita':
1 - Segnali di precedenza
Parte di provvedimento in formato grafico
2 - Segnali di pericolo
Parte di provvedimento in formato grafico
3 - Segnali di divieto
Parte di provvedimento in formato grafico
4 - Segnali di obbligo
Parte di provvedimento in formato grafico
Qualora siano individuate aree caratterizzate da elevata
incidentalita' o in zone o punti particolarmente interessate di
rilevanti flussi di utenza vulnerabile, l'ente competente puo'
provvedere, in via sperimentale, a migliorare la visibilita' di
specifici segnali stradali mediante l'incremento del contrasto
realizzato con l'applicazione del segnale stradale su un pannello di
fondo con pellicola microprismatica gialloverde fluororifrangente con
caratteristiche definite nell'allegato 2 del presente decreto.
Le dimensioni dei segnali rappresentati nelle figure dell'allegato
2 sono adeguate proporzionalmente ai formati piccolo, normale e
grande, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada» in funzione della tipologia di segnale e
del luogo di installazione secondo quanto previsto dallo stesso
regolamento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 11 dicembre 2024
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, reg. n. 221