Art. 7 
 
    Criteri di individuazione degli interventi sulla segnaletica 
 
  1. I comuni procederanno all'individuazione  della  segnaletica  da
sostituire o di nuova installazione sulla base dei seguenti gruppi di
segnali in ordine di priorita': 
    1 - Segnali di precedenza 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    2 - Segnali di pericolo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    3 - Segnali di divieto 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    4 - Segnali di obbligo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Qualora  siano   individuate   aree   caratterizzate   da   elevata
incidentalita' o in  zone  o  punti  particolarmente  interessate  di
rilevanti  flussi  di  utenza  vulnerabile,  l'ente  competente  puo'
provvedere, in via  sperimentale,  a  migliorare  la  visibilita'  di
specifici  segnali  stradali  mediante  l'incremento  del   contrasto
realizzato con l'applicazione del segnale stradale su un pannello  di
fondo con pellicola microprismatica gialloverde fluororifrangente con
caratteristiche definite nell'allegato 2 del presente decreto. 
  Le dimensioni dei segnali rappresentati nelle figure  dell'allegato
2 sono adeguate  proporzionalmente  ai  formati  piccolo,  normale  e
grande, previsti nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada» in funzione della tipologia di  segnale  e
del luogo di  installazione  secondo  quanto  previsto  dallo  stesso
regolamento. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 11 dicembre 2024 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 221