Art. 2
Semplificazioni procedurali per l'affidamento dei contratti di
lavori. Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 49 del
2023
1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa
vigente, all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente:
«Semplificazioni procedurali per l'affidamento dei contratti»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
«Ai fini di cui al primo comma, i soggetti responsabili degli
interventi di attuazione delle citate ordinanze, possono procedere
all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023,
sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del
principio di rotazione.».
2. All'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, dopo il comma
1 e' inserito il seguente comma 1-bis:
«1.bis Per l'affidamento dei contratti di lavori, i soggetti
responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli "atti
e procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle
diverse fasi procedimentali, per la semplificazione dello svolgimento
delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della
ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del
2016 e 2017", approvati con decreto del Commissario straordinario n.
234 del 4 aprile 2024, e pubblicati sul sito istituzionale della
Struttura commissariale, anche ai fini dei controlli concordati con
ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di cui all'art. 32
del decreto-legge n. 189 del 2016».
3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023 le
parole «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui ai precedenti commi».