Art. 2 
 
Semplificazioni  procedurali  per  l'affidamento  dei  contratti   di
  lavori. Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n.  49  del
  2023 
 
  1. Nell'esercizio dei poteri di  deroga  previsti  dalla  normativa
vigente, all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio  2023
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 
    a)  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Semplificazioni procedurali per l'affidamento dei contratti»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis: 
      «Ai fini di cui al primo comma, i soggetti  responsabili  degli
interventi di attuazione delle citate  ordinanze,  possono  procedere
all'affidamento  diretto   dei   contratti   di   lavori   ai   sensi
dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n.  36  del  2023,
sino a un importo massimo di euro 400.000 e  fermo  il  rispetto  del
principio di rotazione.». 
  2. All'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, dopo il comma
1 e' inserito il seguente comma 1-bis: 
    «1.bis Per l'affidamento dei  contratti  di  lavori,  i  soggetti
responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli "atti
e procedure tipo, previamente condivisi  con  l'ANAC,  relativi  alle
diverse fasi procedimentali, per la semplificazione dello svolgimento
delle  funzioni   della   stazione   appaltante   nell'ambito   della
ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del
2016 e 2017", approvati con decreto del Commissario straordinario  n.
234 del 4 aprile 2024, e  pubblicati  sul  sito  istituzionale  della
Struttura commissariale, anche ai fini dei controlli  concordati  con
ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di cui all'art. 32
del decreto-legge n. 189 del 2016». 
  3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 49 del  2023  le
parole «di cui al precedente comma» sono sostituite  dalle  seguenti:
«di cui ai precedenti commi».