Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni
della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la
stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33,
comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La
presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del governo ai
fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a
far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario
straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori
dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 27 dicembre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 255