Art. 3 
 
                   Entrata in vigore ed efficacia 
 
  1. Al fine di  rendere  immediatamente  operative  le  disposizioni
della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la
stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33,
comma 1, quarto periodo,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016.  La
presente ordinanza entra in vigore dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del  governo  ai
fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati  dall'evento  sismico  a
far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 
  2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti  per  il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi  dell'art.  12  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  sulla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito  istituzionale  del  Commissario
straordinario del governo ai fini della ricostruzione  nei  territori
dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria
interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. 
 
    Roma, 27 dicembre 2024 
 
                               Il Commissario straordinario: Castelli 

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 255