Art. 3 
 
                       Riparto del contributo 
 
  1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2,  e'
determinato,    per    l'anno    2021,    in    euro     2.080.000,00
(duemilioniottantamila/00) aggiornato al tasso di inflazione previsto
per il medesimo anno. 
  2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo  n.  152
del 2006, per l'anno 2021, e' individuato nella tabella  allegata  al
presente decreto e si compone di una quota fissa, pari allo 0,2%  del
contributo complessivo, e  di  una  quota  variabile  commisurata  al
valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso  al
31 dicembre 2020. 
  3. Per i sistemi di  gestione  autonoma  dei  rifiuti  condotti  da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio  sistema
autonomo,  svolgono  anche  altre  attivita'  economiche,  la   quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base  al  valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2020 che risulti attestato da  una  primaria  societa'  di  revisione
contabile iscritta al registro dei revisori legali.