Art. 3
Riparto del contributo
1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e'
determinato, per l'anno 2021, in euro 2.080.000,00
(duemilioniottantamila/00) aggiornato al tasso di inflazione previsto
per il medesimo anno.
2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152
del 2006, per l'anno 2021, e' individuato nella tabella allegata al
presente decreto e si compone di una quota fissa, pari allo 0,2% del
contributo complessivo, e di una quota variabile commisurata al
valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al
31 dicembre 2020.
3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema
autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2020 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione
contabile iscritta al registro dei revisori legali.