Art. 2 
 
               Modalita' di erogazione del primo ciclo 
                        di formazione di base 
 
  1. Il ciclo di formazione di base, di cui all'art.  10,  comma  10,
del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 e' erogato esclusivamente
in modalita' telematica tramite il portale della formazione  accrual,
accessibile dalla sezione del sito internet della RGS  dedicato  alla
riforma 1.15. I singoli corsi ed il programma  formativo  complessivo
sono    validati    e    certificati    dalla    Scuola     nazionale
dell'amministrazione  (SNA),  secondo  i  criteri  e   le   modalita'
disciplinati dalla convenzione n. 176832 del 27 giugno 2024,  tra  la
SNA e la RGS. 
  2. Ai fini della partecipazione al ciclo di formazione  di  cui  al
comma 1,  le  amministrazioni  di  cui  all'art.  10,  comma  3,  del
decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, entro quarantacinque  giorni
dalla data del presente decreto,  si  registrano  sul  portale  della
formazione accrual, con le  modalita'  ivi  indicate,  designando  il
gestore della formazione, che ha il compito di  curare  l'iscrizione,
sul medesimo portale, del referente responsabile della  formazione  e
del personale  indicati  dall'amministrazione  per  espletamento  del
primo ciclo di formazione. 
  3. Il referente responsabile della formazione, di cui al  comma  2,
monitora  il  completamento  del  percorso  formativo  del  personale
iscritto al portale, avendo  riguardo  agli  adempimenti  della  fase
pilota di cui alla milestone M1C1-118 e  delle  tempistiche  e  degli
adempimenti richiesti per la rendicontazione del target M1C1-117.