Art. 2
Modalita' di erogazione del primo ciclo
di formazione di base
1. Il ciclo di formazione di base, di cui all'art. 10, comma 10,
del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 e' erogato esclusivamente
in modalita' telematica tramite il portale della formazione accrual,
accessibile dalla sezione del sito internet della RGS dedicato alla
riforma 1.15. I singoli corsi ed il programma formativo complessivo
sono validati e certificati dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione (SNA), secondo i criteri e le modalita'
disciplinati dalla convenzione n. 176832 del 27 giugno 2024, tra la
SNA e la RGS.
2. Ai fini della partecipazione al ciclo di formazione di cui al
comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 10, comma 3, del
decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, entro quarantacinque giorni
dalla data del presente decreto, si registrano sul portale della
formazione accrual, con le modalita' ivi indicate, designando il
gestore della formazione, che ha il compito di curare l'iscrizione,
sul medesimo portale, del referente responsabile della formazione e
del personale indicati dall'amministrazione per espletamento del
primo ciclo di formazione.
3. Il referente responsabile della formazione, di cui al comma 2,
monitora il completamento del percorso formativo del personale
iscritto al portale, avendo riguardo agli adempimenti della fase
pilota di cui alla milestone M1C1-118 e delle tempistiche e degli
adempimenti richiesti per la rendicontazione del target M1C1-117.