Art. 3 Modalita' di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui all'art. 10, comma 6 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, alla Ragioneria generale dello Stato 1. Ai fini della rendicontazione alla Commissione europea del conseguimento, entro il secondo trimestre 2026, dell'obiettivo relativo al completamento della fase pilota, prevista dalla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, elaborati dalle amministrazioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, sono acquisiti dalla RGS, secondo le modalita' di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato e per le altre amministrazioni centrali che adottano, per le scritture di contabilita' economico-patrimoniale, il sistema informativo InIt della RGS, gli schemi di bilancio sono acquisiti tramite procedure informatiche messe a punto dalla RGS. 3. Le amministrazioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, diverse da quelle indicate al precedente comma 2, trasmettono alla RGS gli schemi di bilancio dell'esercizio 2025 attraverso protocolli di interoperabilita' analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla Banca dati unitaria, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie «eXtensible Business Reporting Language» (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica «eXtensible Markup Language» (XML), secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche relative al funzionamento dei protocolli di interoperabilita', disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato direttivo della struttura di governance e pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla riforma 1.15 (https://accrual.rgs.mef.gov.it) entro il 31 marzo del 2025.