Art. 3 
 
            Accesso alla sezione «monitoraggio cantieri» 
 
  1. La struttura di missione per la  prevenzione  antimafia  di  cui
all'art.  30  del  decreto-legge  n.  189  del   2016   accede   alle
informazioni contenute  nella  sezione  «monitoraggio  cantieri»  per
l'attivita' di  analisi  info-investigativa  tendente  all'emersione,
anche attraverso l'accesso ai cantieri  e  ai  conseguenti  controlli
mirati,  di  situazioni  indizianti  un  potenziale   condizionamento
mafioso. 
  2. Le informazioni contenute nella sezione «monitoraggio  cantieri»
sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal gruppo interforze presso
la Prefettura territorialmente competente per: 
    a) verificare la proprieta' dei  mezzi  e  il  personale  con  la
relativa posizione lavorativa; 
    b) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie  o
illeciti. 
  3. Ai fini di cui al precedente comma, e fatte salve le  competenze
istituzionali attribuite dalla legge agli  organi  di  vigilanza,  il
gruppo interforze puo': 
    a)  calendarizzare  incontri  periodici  con  il  «referente   di
cantiere»; 
    b) richiedere, ferme restando le verifiche  gia'  previste  dalle
norme di settore, ulteriori controlli  ritenuti  necessari,  d'intesa
con la Prefettura competente per territorio. 
  4.  Le  Prefetture  territorialmente  interessate  dai  lavori   di
ricostruzione accedono alla medesima sezione di informazioni  per  le
finalita' di cui all'art. 35, commi 8 e 8-bis, del  decreto-legge  n.
189 del 2016, nonche' per l'accertamento dei profili indizianti della
infiltrazione  mafiosa  nel  settore  degli  appalti  secondo  quanto
stabilito dal decreto legislativo n. 159 del 2011. 
  5. Ai sensi dell'art. 35, comma 8-bis, del decreto-legge n. 189 del
2016, il Commissario  straordinario  e  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro sottoscrivono appositi accordi per stabilire le  modalita'  di
messa a disposizione degli  esiti  del  monitoraggio  dei  flussi  di
manodopera sulla base  delle  informazioni  contenute  nella  sezione
«monitoraggio cantieri». 
  6. Nel rispetto della normativa vigente in materia  di  trattamento
dei dati personali e sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali, il Commissario straordinario puo' sottoscrivere  specifici
accordi  con  altri  soggetti  pubblici  o  privati  per   consentire
l'accesso alla sezione «monitoraggio cantieri» per il  compimento  di
funzioni di pubblico interesse, per l'esercizio  di  pubblici  poteri
agli  stessi  attribuiti,  ovvero  per  garantire  un  piu'  efficace
esercizio dei poteri attribuiti al  Commissario  straordinario  e  il
raggiungimento delle finalita' di  pubblico  interesse  dallo  stesso
perseguite.