Art. 3
Accesso alla sezione «monitoraggio cantieri»
1. La struttura di missione per la prevenzione antimafia di cui
all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 accede alle
informazioni contenute nella sezione «monitoraggio cantieri» per
l'attivita' di analisi info-investigativa tendente all'emersione,
anche attraverso l'accesso ai cantieri e ai conseguenti controlli
mirati, di situazioni indizianti un potenziale condizionamento
mafioso.
2. Le informazioni contenute nella sezione «monitoraggio cantieri»
sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal gruppo interforze presso
la Prefettura territorialmente competente per:
a) verificare la proprieta' dei mezzi e il personale con la
relativa posizione lavorativa;
b) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o
illeciti.
3. Ai fini di cui al precedente comma, e fatte salve le competenze
istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, il
gruppo interforze puo':
a) calendarizzare incontri periodici con il «referente di
cantiere»;
b) richiedere, ferme restando le verifiche gia' previste dalle
norme di settore, ulteriori controlli ritenuti necessari, d'intesa
con la Prefettura competente per territorio.
4. Le Prefetture territorialmente interessate dai lavori di
ricostruzione accedono alla medesima sezione di informazioni per le
finalita' di cui all'art. 35, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n.
189 del 2016, nonche' per l'accertamento dei profili indizianti della
infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti secondo quanto
stabilito dal decreto legislativo n. 159 del 2011.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 8-bis, del decreto-legge n. 189 del
2016, il Commissario straordinario e l'Ispettorato nazionale del
lavoro sottoscrivono appositi accordi per stabilire le modalita' di
messa a disposizione degli esiti del monitoraggio dei flussi di
manodopera sulla base delle informazioni contenute nella sezione
«monitoraggio cantieri».
6. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento
dei dati personali e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il Commissario straordinario puo' sottoscrivere specifici
accordi con altri soggetti pubblici o privati per consentire
l'accesso alla sezione «monitoraggio cantieri» per il compimento di
funzioni di pubblico interesse, per l'esercizio di pubblici poteri
agli stessi attribuiti, ovvero per garantire un piu' efficace
esercizio dei poteri attribuiti al Commissario straordinario e il
raggiungimento delle finalita' di pubblico interesse dallo stesso
perseguite.