Art. 6 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  ordinanza,
le casse edili e la CNCE  si  adeguano  alle  disposizioni  contenute
nella  stessa  e  garantiscono  l'interoperabilita'   delle   proprie
piattaforme con la sezione «monitoraggio cantieri» nella  Piattaforma
GE.DI.SI.. 
  2. Terminate le attivita' prodromiche di cui al precedente comma 1,
il Commissario straordinario approva con apposito decreto i documenti
di compliance per il rispetto delle norme in  materia  di  protezione
dei dati personali. 
  3.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  ai
cantieri: 
    a. della ricostruzione privata il cui decreto di concessione  del
contributo e' stato rilasciato successivamente alla pubblicazione del
decreto previsto dal comma 2; 
    b. della ricostruzione pubblica e degli edifici di culto  il  cui
contratto di affidamento dei lavori e'  sottoscritto  successivamente
alla pubblicazione del decreto previsto dal comma 2. 
  4. Le imprese titolari dei cantieri si adeguano  alle  disposizioni
della presente ordinanza  entro  i  termini  di  seguito  indicati  e
decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario
straordinario del decreto di cui al precedente comma 2: 
    a. un  mese,  per  quanto  concerne  i  cantieri  il  cui  valore
complessivo dei lavori e' uguale o superiore a 500.000 euro; 
    b. dodici mesi, per quanto concerne  i  cantieri  il  cui  valore
complessivo dei lavori e' uguale o superiore a 258.000 euro; 
    c. ventiquattro mesi, per  quanto  concerne  i  cantieri  il  cui
valore complessivo dei lavori e' uguale o superiore i 150.000 euro; 
    d. trentasei mesi, per quanto concerne tutti i restanti  cantieri
della ricostruzione. 
  5.  Con  decreto  del  Commissario  straordinario  possono   essere
modificati i termini fissati nel presente articolo.