Art. 6
Modalita' attuative
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza,
le casse edili e la CNCE si adeguano alle disposizioni contenute
nella stessa e garantiscono l'interoperabilita' delle proprie
piattaforme con la sezione «monitoraggio cantieri» nella Piattaforma
GE.DI.SI..
2. Terminate le attivita' prodromiche di cui al precedente comma 1,
il Commissario straordinario approva con apposito decreto i documenti
di compliance per il rispetto delle norme in materia di protezione
dei dati personali.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai
cantieri:
a. della ricostruzione privata il cui decreto di concessione del
contributo e' stato rilasciato successivamente alla pubblicazione del
decreto previsto dal comma 2;
b. della ricostruzione pubblica e degli edifici di culto il cui
contratto di affidamento dei lavori e' sottoscritto successivamente
alla pubblicazione del decreto previsto dal comma 2.
4. Le imprese titolari dei cantieri si adeguano alle disposizioni
della presente ordinanza entro i termini di seguito indicati e
decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario
straordinario del decreto di cui al precedente comma 2:
a. un mese, per quanto concerne i cantieri il cui valore
complessivo dei lavori e' uguale o superiore a 500.000 euro;
b. dodici mesi, per quanto concerne i cantieri il cui valore
complessivo dei lavori e' uguale o superiore a 258.000 euro;
c. ventiquattro mesi, per quanto concerne i cantieri il cui
valore complessivo dei lavori e' uguale o superiore i 150.000 euro;
d. trentasei mesi, per quanto concerne tutti i restanti cantieri
della ricostruzione.
5. Con decreto del Commissario straordinario possono essere
modificati i termini fissati nel presente articolo.