Art. 7 
 
                      Tutela dei dati personali 
 
  1. Il Commissario straordinario e'  titolare  del  trattamento  dei
dati  personali  effettuato  mediante  la   Piattaforma   informatica
GE.DI.SI. Il titolare assicura che il trattamento dei dati  personali
sia effettuato nel rispetto della normativa  vigente  in  materia  di
protezione dei dati, garantendo, in particolare, che siano rispettati
i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del
regolamento (UE) 2016/679. 
  2. Il titolare del trattamento dei dati, cui competono le decisioni
in merito  ai  mezzi  del  trattamento  per  il  perseguimento  delle
finalita' previste dalla  legge,  puo',  nei  limiti  previsti  dalla
presente ordinanza, affidare specifiche operazioni di  trattamento  a
soggetti  terzi,  che  agiscono  in  qualita'  di  responsabili   del
trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati,
ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. 
  3. Per il trattamento dei dati personali degli interessati  tramite
la Piattaforma informatica GE.DI.SI.,  il  Commissario  straordinario
adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a  garantire
un'idonea sicurezza in relazione ai trattamenti svolti.