Art. 7
Tutela dei dati personali
1. Il Commissario straordinario e' titolare del trattamento dei
dati personali effettuato mediante la Piattaforma informatica
GE.DI.SI. Il titolare assicura che il trattamento dei dati personali
sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati, garantendo, in particolare, che siano rispettati
i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del
regolamento (UE) 2016/679.
2. Il titolare del trattamento dei dati, cui competono le decisioni
in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle
finalita' previste dalla legge, puo', nei limiti previsti dalla
presente ordinanza, affidare specifiche operazioni di trattamento a
soggetti terzi, che agiscono in qualita' di responsabili del
trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati,
ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Per il trattamento dei dati personali degli interessati tramite
la Piattaforma informatica GE.DI.SI., il Commissario straordinario
adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire
un'idonea sicurezza in relazione ai trattamenti svolti.