Art. 8
Formazione e start up processi innovativi
1. Al fine di garantire un regolare sviluppo del processo
individuato, una qualificazione adeguata dei lavoratori fondamentali
per il corretto uso delle tecnologie e un incremento delle condizioni
di sicurezza nei cantieri della ricostruzione nelle aree colpite
dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, il Commissario
straordinario cura l'implementazione delle seguenti azioni:
a) formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uso
delle nuove tecnologie e cantiere digitale, da realizzarsi anche per
il tramite delle parti sociali e degli enti bilaterali paritetici
territoriali specializzati sulla formazione, sicurezza e salute sul
lavoro del settore dell'edilizia;
b) attuazione delle attivita' sperimentali individuate dal
Comitato di coordinamento cosi' come specificato dal precedente art.
5;
c) realizzazione di misure previste nell'accordo di
collaborazione tra la struttura di missione ex art. 30 della legge n.
299 del 2016 e il Commissario straordinario ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2020, sottoscritto in data 30
aprile 2021 in attuazione degli articoli 30 e 35 del decreto-legge n.
189 del 2016;
2. Con decreti del Commissario straordinario sono definite le
modalita' attuative delle azioni di cui al precedente comma 1.
3. Agli oneri discendenti dal presente articolo, per un importo
massimo di euro 3.000.000,00, si provvede con le risorse residue di
cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto, che presenta la necessaria disponibilita'.