Art. 8 
 
              Formazione e start up processi innovativi 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  un  regolare  sviluppo  del   processo
individuato, una qualificazione adeguata dei lavoratori  fondamentali
per il corretto uso delle tecnologie e un incremento delle condizioni
di sicurezza nei cantieri  della  ricostruzione  nelle  aree  colpite
dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto  2016,  il  Commissario
straordinario cura l'implementazione delle seguenti azioni: 
    a) formazione in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro,  uso
delle nuove tecnologie e cantiere digitale, da realizzarsi anche  per
il tramite delle parti sociali e  degli  enti  bilaterali  paritetici
territoriali specializzati sulla formazione, sicurezza e  salute  sul
lavoro del settore dell'edilizia; 
    b)  attuazione  delle  attivita'  sperimentali  individuate   dal
Comitato di coordinamento cosi' come specificato dal precedente  art.
5; 
    c)   realizzazione   di   misure   previste    nell'accordo    di
collaborazione tra la struttura di missione ex art. 30 della legge n.
299 del 2016 e il Commissario straordinario ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2020, sottoscritto in data 30
aprile 2021 in attuazione degli articoli 30 e 35 del decreto-legge n.
189 del 2016; 
  2. Con decreti  del  Commissario  straordinario  sono  definite  le
modalita' attuative delle azioni di cui al precedente comma 1. 
  3. Agli oneri discendenti dal presente  articolo,  per  un  importo
massimo di euro 3.000.000,00, si provvede con le risorse  residue  di
cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 a  valere
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del  medesimo
decreto, che presenta la necessaria disponibilita'.