((Art. 3 - bis 
 
Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1,  commi
  da 231 a 252, della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e  altri
  differimenti in materia di dichiarazioni fiscali 
 
  1.   Limitatamente   ai   debiti   compresi   nelle   dichiarazioni
precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, i  debitori  che  alla  data  del  31
dicembre  2024   sono   incorsi   nell'inefficacia   della   relativa
definizione  a  seguito  del   mancato,   insufficiente   o   tardivo
versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere  per
effetto  dell'adesione  alla  predetta   procedura   di   definizione
agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro  il
30 aprile 2025, la dichiarazione  prevista  dal  medesimo  comma  235
dell'articolo  1  della  citata  legge  n.   197   del   2022.   Tale
dichiarazione e' resa con le modalita',  esclusivamente  telematiche,
che l'agente della riscossione pubblica  nel  proprio  sito  internet
entro venti giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto; in tale dichiarazione  il  debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale  intende  effettuare  il
pagamento, entro il limite massimo di cui al  comma  2,  lettera  b),
numero 2), del presente articolo. 
  2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata,
ai sensi del comma 1, si  applicano,  con  le  seguenti  deroghe,  le
disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232,  233,  236,  237,  238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,  249,  250,  251  e
252, della legge n. 197 del 2022: 
  a)  la  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  comma  1  puo'  essere
integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo  comma  1,
entro la stessa data del 30 aprile 2025; 
  b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della
legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso
del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, e' effettuato
alternativamente: 
  1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 
  2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare,
con scadenza, rispettivamente, le prime due il  31  luglio  e  il  30
novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il  31  maggio,  il  31
luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027; 
  c)  l'ammontare  complessivo  delle  somme  dovute  ai  fini  della
definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse  sono  comunicati  dall'agente  della
riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; 
  d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1
della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data  del  31  luglio
2025. 
  3.  Per  l'anno  2025,  i   termini   per   l'approvazione   e   la
disponibilita' in formato elettronico dei  modelli  di  dichiarazione
concernenti le  imposte  sui  redditi  e  l'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, nonche' delle relative istruzioni e  specifiche
tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1,  e  2,  comma  3-bis,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025. 
  4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla  quale  possono  essere
presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e  2,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, e' rinviata al 30 aprile 2025. 
  5. Per  l'anno  2025,  i  programmi  informatici  di  ausilio  alla
compilazione e  alla  trasmissione  dei  dati  relativi  agli  indici
sintetici di affidabilita' fiscale  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e  quelli   necessari   per
l'elaborazione della proposta di concordato  preventivo  biennale  di
cui al decreto  legislativo  12  febbraio  2024,  n.  13,  sono  resi
disponibili entro il 30 aprile 2025. 
  6. Il fondo di cui  all'articolo  62  del  decreto  legislativo  27
dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 4,92 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di
euro  per  l'anno  2027.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  e
minori spese derivanti dai commi 1 e 2. 
  7. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti    a     legislazione     vigente,     anche     conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni  di  euro  per
l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per  l'anno  2027.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente  utilizzo  di  quota  parte
delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in  1,02  milioni
di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per  l'anno  2026,  0,34
milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni  di  euro
per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni
di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016
milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di  euro  per  l'anno
2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni  di
euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro  per  l'anno  2032,  18,69
milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034
e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede: 
  a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di
euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per  l'anno  2030,  21,46
milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni  di  euro  per  l'anno
2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per
l'anno 2034  e  3,55  milioni  di  euro  per  l'anno  2035,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62,  comma  1,
del decreto legislativo n. 209 del 2023; 
  b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025,  0,6  milioni  di
euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  e
minori spese derivanti dai commi 1 e 2)).