Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del seguente decreto si intende per: 
    a)  «consulente»:  persona  fisica  in  possesso  di   qualifiche
adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per  la
fornitura di servizi di consulenza; 
    b) «destinatario del servizio»:  imprese  agricole,  forestali  e
altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di
consulenza; 
    c) «prestatore di servizi di  consulenza»:  soggetto  pubblico  o
privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o piu'
consulenti adeguatamente qualificati e formati e che,  ove  previsto,
contempli, tra le proprie finalita', le attivita' di consulenza. Sono
prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti; 
    d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi
di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome. 
    e)  «servizi  di  consulenza»:  l'insieme  di  interventi  e   di
prestazioni  tecnico-professionali  fornite   dai   consulenti   alle
imprese, anche in forma aggregata; 
    f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto  dei  servizi  di
consulenza  idonei  a  perseguire  gli  obiettivi  specifici  di  cui
all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del  regolamento  UE
2115/2021.