Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del seguente decreto si intende per:
a) «consulente»: persona fisica in possesso di qualifiche
adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la
fornitura di servizi di consulenza;
b) «destinatario del servizio»: imprese agricole, forestali e
altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di
consulenza;
c) «prestatore di servizi di consulenza»: soggetto pubblico o
privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o piu'
consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto,
contempli, tra le proprie finalita', le attivita' di consulenza. Sono
prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;
d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi
di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome.
e) «servizi di consulenza»: l'insieme di interventi e di
prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle
imprese, anche in forma aggregata;
f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto dei servizi di
consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui
all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE
2115/2021.