Art. 3 
 
    Criteri che garantiscono l'assenza di conflitti di interesse 
          dei consulenti e l'imparzialita' della consulenza 
 
  1. Per garantire l'assenza di conflitto di interessi, i  prestatori
di  servizi  di  consulenza   non   devono   avere   direttamente   o
indirettamente  alcun  interesse  finanziario,  economico   o   altro
interesse personale che possa costituire un impedimento  concreto  ed
effettivo allo svolgimento imparziale e  indipendente  dell'attivita'
di consulenza. Pertanto, devono  essere  chiaramente  separate  dalle
attivita'  di  consulenza,  in  quanto  incompatibili,  le   seguenti
attivita': 
    a) la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e  controllo
di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti  a
favore delle zone rurali; 
    b)  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  Centro  di  assistenza
agricola autorizzato, di cui al decreto ministeriale del 21  febbraio
2024, n. 83709; 
    c)  lo  svolgimento   delle   attivita'   di   controllo   e   di
certificazione dei  regimi  di  qualita'  ai  sensi  delle  normative
comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove
finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici; 
    d) lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente; 
    e)   lo   svolgimento   di   attivita'    di    produzione    e/o
commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi  per  il
settore agricolo o forestale. 
  2. Le incompatibilita' di cui al comma 1, devono essere  verificate
nei  confronti  del  prestatore  di  servizi  di  consulenza  e   dei
consulenti; 
  3. Le incompatibilita' di cui alle lettere a), c) e d) del comma  1
possono  essere  verificate,  in  alternativa,  con  riferimento   ai
destinatari dei servizi di consulenza; 
  4. Per i soggetti in possesso di abilitazione alle  prestazioni  di
consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari  e
sui  metodi  di  difesa  alternativi,  si  applicano  i  criteri   di
incompatibilita' indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale
per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto
del Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute del 22 gennaio 2014.