Art. 4
Procedure omogenee per la realizzazione delle attivita'
di formazione di base e di aggiornamento professionale
1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini
dello svolgimento dell'attivita' di consulenza di cui al presente
decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nelle
rispettive tematiche di consulenza.
2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una
competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al
comma 1, sono altresi' considerati in possesso di qualifiche adeguate
ai fini dello svolgimento dell'attivita' di consulenza, i seguenti
soggetti:
a) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle
tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa
di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi,
maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche.
b) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle
tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza/con
profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri
minimi di cui al successivo comma 3.
3. Le attivita' di formazione di base devono rispettare i seguenti
criteri minimi:
a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti
di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
b) avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle
tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza,
che puo' includere anche i temi connessi alla metodologia di
erogazione del servizio di consulenza.
c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica
finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
4. Le attivita' di aggiornamento professionale nelle rispettive
tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e
dovranno svolgersi con periodicita' almeno triennale.
5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene
assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai
rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
6. Le attivita' di aggiornamento professionale devono rispettare i
seguenti criteri minimi:
a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti
di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
b) avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle
tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica
finale con il rilascio di un attestato di frequenza.
7. Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui ai
commi 3 e 6, la frequenza e' obbligatoria e deve essere pari o
superiore al 75% delle ore di corso previste.
8. L'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di consulente in
materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari e'
regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'azione nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, del 22 gennaio 2014.