Art. 4 
 
       Procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' 
       di formazione di base e di aggiornamento professionale 
 
  1. Sono considerati in possesso  di  qualifiche  adeguate  ai  fini
dello svolgimento dell'attivita' di consulenza  di  cui  al  presente
decreto gli iscritti agli ordini e  ai  collegi  professionali  nelle
rispettive tematiche di consulenza. 
  2. Fatte salve le  materie  per  le  quali  la  legge  prevede  una
competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al
comma 1, sono altresi' considerati in possesso di qualifiche adeguate
ai fini dello svolgimento dell'attivita' di  consulenza,  i  seguenti
soggetti: 
    a) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle
tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa
di  almeno ventiquattro  mesi,   non   necessariamente   consecutivi,
maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche. 
    b) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle
tematiche  oggetto  di  consulenza  e  attestato   di   frequenza/con
profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri
minimi di cui al successivo comma 3. 
  3. Le attivita' di formazione di base devono rispettare i  seguenti
criteri minimi: 
    a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti
di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    b) avere una durata non inferiore a  24  ore  in  ciascuna  delle
tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza,
che  puo'  includere  anche  i  temi  connessi  alla  metodologia  di
erogazione del servizio di consulenza. 
    c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica
finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. 
  4. Le attivita' di  aggiornamento  professionale  nelle  rispettive
tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti  i  consulenti  e
dovranno svolgersi con periodicita' almeno triennale. 
  5. Per gli iscritti agli ordini e ai  collegi  professionali  viene
assunta  come  valida  e  sufficiente  la  formazione  prevista   dai
rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
  6. Le attivita' di aggiornamento professionale devono rispettare  i
seguenti criteri minimi: 
    a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti
di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    b) avere una durata non inferiore a  12  ore  in  ciascuna  delle
tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza; 
    c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica
finale con il rilascio di un attestato di frequenza. 
  7. Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui  ai
commi 3 e 6, la frequenza  e'  obbligatoria  e  deve  essere  pari  o
superiore al 75% delle ore di corso previste. 
  8. L'abilitazione all'esercizio  dell'attivita'  di  consulente  in
materia  di  utilizzo  sostenibile  dei  prodotti   fitosanitari   e'
regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150 e dal capitolo A.1  del  Piano  d'azione  nazionale  per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, del 22 gennaio 2014.