Art. 5
Disciplina del Registro unico nazionale
dei prestatori di servizi di consulenza
1. Le regioni e province autonome identificano i prestatori di
servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti previa
verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e
aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito dall'art.
6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, entro novanta
giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi
i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in
accordo con le regioni e le province autonome.
2. Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di
consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono
pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(www.politicheagricole.it).