Art. 5 
 
               Disciplina del Registro unico nazionale 
               dei prestatori di servizi di consulenza 
 
  1. Le regioni e province  autonome  identificano  i  prestatori  di
servizi di consulenza nel  rispetto  dei  propri  ordinamenti  previa
verifica del possesso dei requisiti di cui agli  articoli  3  e  4  e
aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito  dall'art.
6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016,  entro  novanta
giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi
i  dati,  secondo  un  modello  unificato  definito   dal   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  in
accordo con le regioni e le province autonome. 
  2.  Gli  estremi  identificativi  dei  prestatori  di  servizi   di
consulenza  identificati  e  iscritti   nel   Registro   unico   sono
pubblicati,  con  i   relativi   dati,   sul   sito   del   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle   foreste
(www.politicheagricole.it).