Art. 6
Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel
rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle
relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia
di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la
redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988
n. 574.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di natura
regolamentare, purche' compatibili con le disposizioni contenute nel
presente decreto.