IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la legge31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante
«Completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo
Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo scurezza interna e
allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti;
Visto la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22
dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22
aprile 2022, recante approvazione della proposta di accordo di
partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di
programmazione 2021-2027;
Visto l'accordo di partenariato 2021-2027 approvato dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 del 15
luglio 2022;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Vista la disposizione della sezione 2.1. della comunicazione
C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 della Commissione europea,
recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina», e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis
Framework o TCF), che ha previsto l'esonero «Decontribuzione Sud»,
nonche' la successiva decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024
con la quale la Commissione europea ha prorogato l'applicabilita'
della decontribuzione in oggetto fino al 31 dicembre 2024
esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati
entro il 30 giugno 2024;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022,
recante «Assegnazione di risorse al Ministero dello sviluppo
economico per contratti di sviluppo nelle Zone economiche speciali
(ZES), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36»;
Visto il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027,
approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE)
C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro
e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone
fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche
attive;
Visto il documento «Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni» del programma nazionale giovani, donne e lavoro
2021-2027, approvato con procedura scritta prot n. 8528 del 22 giugno
2023 del Comitato di sorveglianza;
Visto il sistema di gestione e controllo ex art. 69 del regolamento
(UE) 1060/2021, All. XVI del regolamento (UE) 2021/1060 del programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione» e, in particolare, il Capo III del
decreto-legge che istituisce la Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica, costituita dai territori delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia,
Sardegna;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» e in
particolare l'art. 24, che introduce un esonero contributivo definito
«Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;
Vista la previsione, contenuta nel comma 10 dell'art. 24, secondo
cui «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo
di partenariato 2021 - 2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi
specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 -
2027, e modalita' per la definizione dei rapporti con l'INPS in
qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da
parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite dispesa di
cui al comma 7»;
Tenuto conto delle esigenze di riprogrammazione del PN giovani,
donne e lavoro 2021-2027 e dei termini del relativo iter di
approvazione da parte della Commissione europea;
Vista la previsione, contenuta nel comma 7, secondo periodo,
dell'art. 24, secondo cui «l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze secondo le modalita' indicate nel
decreto di cui al comma 10»;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione delle modalita'
attuative dell'esonero, nonche' delle modalita' con cui l'Istituto
nazionale della previdenza sociale fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
i risultati dell'attivita' di monitoraggio del rispetto del limite di
spesa;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce: i criteri e le modalita'
attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 24 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni
dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di politiche di coesione», anche con riferimento
alle forme e ai requisiti della comunicazione da parte del datore di
lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 del
medesimo art. 24 del decreto n. 60 del 2024, in coerenza con quanto
previsto dall'accordo di partenariato 2021 - 2027 e con i contenuti e
gli obiettivi specifici del programma nazionale giovani, donne e
lavoro 2021 - 2027, nonche' le attivita' e competenze rimesse ad INPS
in qualita' di soggetto gestore.