IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Vista la legge31 dicembre  2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il  regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo
Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo  di  sviluppo
regionale e al Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni   comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo scurezza  interna  e
allo  strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Visto  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  n.  78  del  22
dicembre 2021, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del  22
aprile 2022,  recante  approvazione  della  proposta  di  accordo  di
partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri  di  cofinanziamento
pubblico  nazionale  dei  programmi   europei   per   il   ciclo   di
programmazione 2021-2027; 
  Visto  l'accordo  di   partenariato   2021-2027   approvato   dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 del  15
luglio 2022; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista  la  disposizione  della  sezione  2.1.  della  comunicazione
C(2022) 1890 final del  23  marzo  2022  della  Commissione  europea,
recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina»,  e  successive  modificazioni  (c.d.   Temporary   Crisis
Framework o TCF), che ha previsto  l'esonero  «Decontribuzione  Sud»,
nonche' la successiva decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024
con la quale la Commissione  europea  ha  prorogato  l'applicabilita'
della  decontribuzione  in  oggetto  fino   al   31   dicembre   2024
esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato  stipulati
entro il 30 giugno 2024; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022,
recante  «Assegnazione  di  risorse  al  Ministero   dello   sviluppo
economico per contratti di sviluppo nelle  Zone  economiche  speciali
(ZES), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del  decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36»; 
  Visto il Programma nazionale giovani,  donne  e  lavoro  2021-2027,
approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione  (UE)
C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il  lavoro
e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone
fragili e a modernizzare i servizi  per  il  lavoro  e  le  politiche
attive; 
  Visto il  documento  «Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle
operazioni»  del  programma  nazionale  giovani,   donne   e   lavoro
2021-2027, approvato con procedura scritta prot n. 8528 del 22 giugno
2023 del Comitato di sorveglianza; 
  Visto il sistema di gestione e controllo ex art. 69 del regolamento
(UE) 1060/2021, All. XVI del regolamento (UE) 2021/1060 del programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027; 
  Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.   162   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione»  e,  in  particolare,  il  Capo  III  del
decreto-legge che  istituisce  la  Zona  economica  speciale  per  il
Mezzogiorno - ZES  unica,  costituita  dai  territori  delle  regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,  Sicilia,
Sardegna; 
  Visto il decreto-legge  7  maggio  2024,  n.  60,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti in  materia  di  politiche  di  coesione»  e  in
particolare l'art. 24, che introduce un esonero contributivo definito
«Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»; 
  Vista la previsione, contenuta nel comma 10 dell'art.  24,  secondo
cui «con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto  dall'Accordo
di partenariato 2021 - 2027, nonche' con i contenuti e gli  obiettivi
specifici del Programma nazionale giovani,  donne  e  lavoro  2021  -
2027, e modalita' per la  definizione  dei  rapporti  con  l'INPS  in
qualita' di soggetto gestore, e  le  modalita'  di  comunicazione  da
parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite dispesa di
cui al comma 7»; 
  Tenuto conto delle esigenze di  riprogrammazione  del  PN  giovani,
donne  e  lavoro  2021-2027  e  dei  termini  del  relativo  iter  di
approvazione da parte della Commissione europea; 
  Vista la  previsione,  contenuta  nel  comma  7,  secondo  periodo,
dell'art. 24, secondo  cui  «l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite  di
spesa,  fornendo  i  risultati  dell'attivita'  di  monitoraggio   al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze  secondo  le  modalita'  indicate  nel
decreto di cui al comma 10»; 
  Ritenuto di  dover  procedere  all'individuazione  delle  modalita'
attuative dell'esonero, nonche' delle modalita'  con  cui  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze
i risultati dell'attivita' di monitoraggio del rispetto del limite di
spesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce:  i  criteri  e  le  modalita'
attuative  dell'esonero  contributivo  introdotto  dall'art.  24  del
decreto-legge 7 maggio 2024,  n.  60,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 4 luglio 2024, n.  95,  recante  «Ulteriori  disposizioni
urgenti in materia di politiche di coesione», anche  con  riferimento
alle forme e ai requisiti della comunicazione da parte del datore  di
lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 del
medesimo art. 24 del decreto n. 60 del 2024, in coerenza  con  quanto
previsto dall'accordo di partenariato 2021 - 2027 e con i contenuti e
gli obiettivi specifici del  programma  nazionale  giovani,  donne  e
lavoro 2021 - 2027, nonche' le attivita' e competenze rimesse ad INPS
in qualita' di soggetto gestore.