Art. 2
Esonero contributivo c.d. «Bonus zona economica speciale unica per il
Mezzogiorno»
1. In attuazione dell'art. 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.
60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione», ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10
dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino
al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato
personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva, presso la
quale il lavoratore e' tenuto a prestare fisicamente servizio, in una
delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno,
e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un
esonero contributivo secondo i criteri e le modalita' definiti agli
articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'esonero spetta con
riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata
hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e sono disoccupati da
almeno ventiquattro mesi.
3. L'esonero spetta, altresi', con riferimento ai soggetti che alla
data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo
indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha
beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.
4. L'esonero in questione non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente ma e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la
maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
assunzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216.
5. Il beneficio di cui al presente articolo si applica nel rispetto
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014.