Art. 2 
 
Esonero contributivo c.d. «Bonus zona economica speciale unica per il
                            Mezzogiorno» 
 
  1. In attuazione dell'art. 24 del decreto-legge 7 maggio  2024,  n.
60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio  2024,  n.  95,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia  di  politiche  di
coesione», ai datori  di  lavoro  privati  che  occupano  fino  a  10
dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024  e  fino
al 31 dicembre 2025, assumono con  contratto  a  tempo  indeterminato
personale non dirigenziale con sede di lavoro  effettiva,  presso  la
quale il lavoratore e' tenuto a prestare fisicamente servizio, in una
delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno,
e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  un
esonero contributivo secondo i criteri e le modalita'  definiti  agli
articoli 3 e 4 del presente decreto. 
  2.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  l'esonero  spetta  con
riferimento ai soggetti che  alla  data  dell'assunzione  incentivata
hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e sono disoccupati da
almeno ventiquattro mesi. 
  3. L'esonero spetta, altresi', con riferimento ai soggetti che alla
data  dell'assunzione  incentivata  sono  stati  occupati   a   tempo
indeterminato, in precedenza, presso  un  datore  di  lavoro  che  ha
beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo. 
  4. L'esonero in questione non e' cumulabile  con  altri  esoneri  o
riduzioni delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa
vigente  ma  e'  compatibile,  senza   alcuna   riduzione,   con   la
maggiorazione del costo ammesso in deduzione  in  presenza  di  nuove
assunzioni di cui all'art. 4  del  decreto  legislativo  30  dicembre
2023, n. 216. 
  5. Il beneficio di cui al presente articolo si applica nel rispetto
del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno
2014.