Art. 3
Misura e condizioni particolari di fruizione dell'esonero
1. L'ammontare dell'agevolazione e' pari all'esonero dal versamento
del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base
mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa
autorizzata ai sensi dell'art. 24, comma 7, del decreto-legge 7
maggio 2024, n. 60 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente
decreto e' subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art.
1, comma 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni.
3. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi
di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
e quanto declinato nell'art. 1, commi 1175-1176, legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,
nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223, nella medesima unita' produttiva.
4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del
lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un
lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita'
produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi
all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il
recupero del beneficio gia' fruito.