Art. 3 
 
      Misura e condizioni particolari di fruizione dell'esonero 
 
  1. L'ammontare dell'agevolazione e' pari all'esonero dal versamento
del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali  a  carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base
mensile per ciascun lavoratore e  comunque  nei  limiti  della  spesa
autorizzata ai sensi dell'art.  24,  comma  7,  del  decreto-legge  7
maggio 2024, n. 60  e  nel  rispetto  delle  procedure,  dei  vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti  dal  Programma
nazionale  giovani,  donne  e  lavoro  2021 -  2027,  ferma  restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2. La  fruizione  dell'esonero  contributivo  di  cui  al  presente
decreto e' subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.
1, comma 1175 e  1176,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni. 
  3. Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi
di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150
e quanto declinato nell'art. 1, commi 1175-1176,  legge  27  dicembre
2006, n. 296, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro  che,
nei  sei  mesi  precedenti  l'assunzione,  non  hanno   proceduto   a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge  23  luglio  1991,  n.
223, nella medesima unita' produttiva. 
  4.  Il  licenziamento  per  giustificato   motivo   oggettivo   del
lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o  di  un
lavoratore impiegato con la stessa qualifica  nella  medesima  unita'
produttiva  del  primo,  se  effettuato  nei  sei   mesi   successivi
all'assunzione incentivata, comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il
recupero del beneficio gia' fruito.