Art. 4
Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio
1. Ai fini dell'ammissione all'esonero, i soggetti di cui al comma
1 dell'art. 2 inoltrano domanda all'INPS, esclusivamente in via
telematica, nei modi e termini indicati dal suddetto Istituto con
apposite istruzioni.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere le seguenti
informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa, con particolare riferimento
al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione
incentivata;
b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da
sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale
riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo presso il quale il lavoratore prestera'
effettivamente servizio.
3. Le domande sono verificate dall'INPS sulla base delle
informazioni di cui al comma 2 tenuto conto delle disponibilita'
finanziarie a livello territoriale comunicate dall'autorita' di
gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda
da' esito positivo, il datore e' ammesso a beneficiare dell'esonero
di cui all'art. 2. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli
importi erogabili per ciascuna annualita' al singolo datore di lavoro
istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste
sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi
di agevolazione. La quantificazione e' funzionale all'aggregazione
degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del
rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 24, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.