Art. 4 
 
  Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio 
 
  1. Ai fini dell'ammissione all'esonero, i soggetti di cui al  comma
1 dell'art. 2  inoltrano  domanda  all'INPS,  esclusivamente  in  via
telematica, nei modi e termini indicati  dal  suddetto  Istituto  con
apposite istruzioni. 
  2. La domanda  di  cui  al  comma  1  deve  contenere  le  seguenti
informazioni: 
    a) dati identificativi dell'impresa, con particolare  riferimento
al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione
incentivata; 
    b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere; 
    c)  tipologia  di  contratto  di   lavoro   sottoscritto   o   da
sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro; 
    d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale
riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; 
    e) indicazione  della  sede,  stabilimento,  filiale,  ufficio  o
reparto  autonomo   presso   il   quale   il   lavoratore   prestera'
effettivamente servizio. 
  3.  Le  domande  sono  verificate  dall'INPS   sulla   base   delle
informazioni di cui al comma  2  tenuto  conto  delle  disponibilita'
finanziarie  a  livello  territoriale  comunicate  dall'autorita'  di
gestione del programma nazionale giovani, donne e  lavoro  2021-2027.
Se la verifica dei requisiti di ammissione  richiesti  nella  domanda
da' esito positivo, il datore e' ammesso a  beneficiare  dell'esonero
di cui all'art. 2. A fronte dell'ammissione,  l'INPS  quantifica  gli
importi erogabili per ciascuna annualita' al singolo datore di lavoro
istante, provvedendo ad accogliere  le  richieste  solo  se  sussiste
sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24  mesi
di agevolazione. La quantificazione  e'  funzionale  all'aggregazione
degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del
rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 24,  comma  7,  primo
periodo, del decreto-legge 7 maggio  2024,  n.  60,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.