Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante
dall'erogazione dell'esonero di cui al presente decreto, inviando
trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e
dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita'
di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o
prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di
cui all'art. 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del
2024, l'INPS non accoglie ulteriori domande e ne da' immediata
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle
attivita' di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Registrato alla Corte dei conti 1l 20 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 151