Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.   L'INPS   provvede   al   monitoraggio   dell'onere   derivante
dall'erogazione dell'esonero di cui  al  presente  decreto,  inviando
trimestralmente la rendicontazione del numero di  domande  accolte  e
dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora  dall'attivita'
di  monitoraggio  di  cui  al  primo  periodo  dovesse  risultare   o
prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di  spesa  di
cui all'art. 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60  del
2024, l'INPS non  accoglie  ulteriori  domande  e  ne  da'  immediata
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate   provvedono   alle
attivita' di  cui  al  presente  decreto  mediante  l'utilizzo  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 gennaio 2025 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                    Giorgetti         
  Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
         Calderone 

Registrato alla Corte dei conti 1l 20 febbraio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 151