Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le
prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione di mostre,
sfilate e cortei, si svolgono in osservanza delle misure volte a
garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il
pubblico, in conformita' alle previsioni del presente decreto, con la
presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale
competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra
individuato dall'ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto
all'albo professionale.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le
manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei
percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport
equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva,
anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri.