Art. 2 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le manifestazioni pubbliche o aperte  al  pubblico,  incluse  le
prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione  di  mostre,
sfilate e cortei, si svolgono in  osservanza  delle  misure  volte  a
garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli  equidi  ed  il
pubblico, in conformita' alle previsioni del presente decreto, con la
presenza di un medico  veterinario  della  azienda  sanitaria  locale
competente  per  territorio,  di  un  medico   veterinario   ippiatra
individuato dall'ente organizzatore e di un medico chirurgo  iscritto
all'albo professionale. 
  2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente  decreto  le
manifestazioni con equidi  che  si  svolgono  negli  impianti  e  nei
percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste ovvero dalla  Federazione  italiana  sport
equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di  promozione  sportiva,
anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri.