Art. 3
Procedimento di autorizzazione
1. Le manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, sono autorizzate
dall'autorita' competente, anche tenendo conto delle tradizioni,
degli usi e delle consuetudini locali, nonche' della conformazione
architettonica dei siti dove le stesse si svolgono, previo parere
della Commissione, integrata da un medico veterinario dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo.
2. L'istanza volta all'adozione del provvedimento di autorizzazione
e' corredata da una relazione attestante il rispetto delle misure di
cui all'art. 2, comma 1.
3. L'autorita' competente, ricevuta la domanda di autorizzazione,
quando non vi abbia gia' proceduto, procede senza indugio e comunque
non oltre sette giorni dalla ricezione della domanda, ad individuare
il medico veterinario e, nei modi indicati nell'allegato 3, il
tecnico del fondo, ai fini della integrazione della Commissione di
cui al comma 1.
4. L'autorita' competente, quando rileva la carenza dei requisiti e
delle condizioni previsti dal presente decreto e risulti possibile
conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla normativa
vigente, invita, dietro proposta della Commissione, l'ente
organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all'uopo
necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la
loro adozione.
5. La Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere dopo
avere esaminato il progetto posto a base della domanda di
autorizzazione, valutato la sua idoneita' a soddisfare le condizioni
di sicurezza previste dal presente decreto e verificato la
conformita' dello stato dei luoghi e delle opere realizzate al
progetto presentato.
6. Il procedimento di autorizzazione del progetto si conclude con
atto espresso dell'autorita' competente entro novanta giorni dalla
presentazione della istanza di cui al comma 2.