Art. 3 
                   Procedimento di autorizzazione 
 
  1. Le manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1,  sono  autorizzate
dall'autorita' competente,  anche  tenendo  conto  delle  tradizioni,
degli usi e delle consuetudini locali,  nonche'  della  conformazione
architettonica dei siti dove le stesse  si  svolgono,  previo  parere
della Commissione, integrata da un  medico  veterinario  dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo. 
  2. L'istanza volta all'adozione del provvedimento di autorizzazione
e' corredata da una relazione attestante il rispetto delle misure  di
cui all'art. 2, comma 1. 
  3. L'autorita' competente, ricevuta la domanda  di  autorizzazione,
quando non vi abbia gia' proceduto, procede senza indugio e  comunque
non oltre sette giorni dalla ricezione della domanda, ad  individuare
il medico veterinario  e,  nei  modi  indicati  nell'allegato  3,  il
tecnico del fondo, ai fini della integrazione  della  Commissione  di
cui al comma 1. 
  4. L'autorita' competente, quando rileva la carenza dei requisiti e
delle condizioni previsti dal presente decreto  e  risulti  possibile
conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla  normativa
vigente,  invita,   dietro   proposta   della   Commissione,   l'ente
organizzatore  a  provvedere,   prescrivendo   le   misure   all'uopo
necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per  la
loro adozione. 
  5. La Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere  dopo
avere  esaminato  il  progetto  posto  a  base   della   domanda   di
autorizzazione, valutato la sua idoneita' a soddisfare le  condizioni
di  sicurezza  previste  dal  presente  decreto   e   verificato   la
conformita' dello stato  dei  luoghi  e  delle  opere  realizzate  al
progetto presentato. 
  6. Il procedimento di autorizzazione del progetto si  conclude  con
atto espresso dell'autorita' competente entro  novanta  giorni  dalla
presentazione della istanza di cui al comma 2.