Art. 3 Procedimento di autorizzazione 1. Le manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, sono autorizzate dall'autorita' competente, anche tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali, nonche' della conformazione architettonica dei siti dove le stesse si svolgono, previo parere della Commissione, integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo. 2. L'istanza volta all'adozione del provvedimento di autorizzazione e' corredata da una relazione attestante il rispetto delle misure di cui all'art. 2, comma 1. 3. L'autorita' competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, quando non vi abbia gia' proceduto, procede senza indugio e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della domanda, ad individuare il medico veterinario e, nei modi indicati nell'allegato 3, il tecnico del fondo, ai fini della integrazione della Commissione di cui al comma 1. 4. L'autorita' competente, quando rileva la carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente decreto e risulti possibile conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla normativa vigente, invita, dietro proposta della Commissione, l'ente organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all'uopo necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. 5. La Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere dopo avere esaminato il progetto posto a base della domanda di autorizzazione, valutato la sua idoneita' a soddisfare le condizioni di sicurezza previste dal presente decreto e verificato la conformita' dello stato dei luoghi e delle opere realizzate al progetto presentato. 6. Il procedimento di autorizzazione del progetto si conclude con atto espresso dell'autorita' competente entro novanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 2.