Art. 4 Procedura di segnalazione 1. Lo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 2, comma 1, gia' autorizzata una volta nell'arco dell'ultimo quadriennio, e' possibile dietro presentazione di una segnalazione da parte dell'ente organizzatore. 2. La segnalazione di cui al comma 1 e' presentata all'autorita' competente ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' di relazione di asseverazione attestante il rispetto delle misure di cui all'art. 2, comma 1. 3. La relazione di asseverazione e' corredata degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche successive da parte dell'autorita' competente e della Commissione anche ai sensi dell'art. 3, comma 5. 4. L'autorita' competente, quando rileva la carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente decreto nei termini di cui all'art. 3, comma 5, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, su proposta della Commissione, come integrata ai sensi dell'art. 3, comma 1, adotta motivato provvedimento di diniego. Quando e' possibile conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla normativa vigente, l'autorita' competente, con atto motivato e dietro proposta della Commissione, invita l'ente organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all'uopo necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. In difetto di adozione delle misure da parte dell'ente organizzatore, decorso il suddetto termine di trenta giorni, la manifestazione si intende vietata. 5. La manifestazione puo' svolgersi decorsi sessanta giorni dalla data della presentazione della segnalazione senza che siano stati adottati gli atti di cui al comma 4. 6. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione possono comunque essere adottati i provvedimenti di cui al comma 4, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.