Art. 4
Procedura di segnalazione
1. Lo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 2, comma 1,
gia' autorizzata una volta nell'arco dell'ultimo quadriennio, e'
possibile dietro presentazione di una segnalazione da parte dell'ente
organizzatore.
2. La segnalazione di cui al comma 1 e' presentata all'autorita'
competente ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti
gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46
e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' di relazione di
asseverazione attestante il rispetto delle misure di cui all'art. 2,
comma 1.
3. La relazione di asseverazione e' corredata degli elaborati
tecnici necessari per consentire le verifiche successive da parte
dell'autorita' competente e della Commissione anche ai sensi
dell'art. 3, comma 5.
4. L'autorita' competente, quando rileva la carenza dei requisiti e
delle condizioni previsti dal presente decreto nei termini di cui
all'art. 3, comma 5, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della segnalazione, su proposta della Commissione, come integrata ai
sensi dell'art. 3, comma 1, adotta motivato provvedimento di diniego.
Quando e' possibile conformare i modi di svolgimento della
manifestazione alla normativa vigente, l'autorita' competente, con
atto motivato e dietro proposta della Commissione, invita l'ente
organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all'uopo
necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la
loro adozione. In difetto di adozione delle misure da parte dell'ente
organizzatore, decorso il suddetto termine di trenta giorni, la
manifestazione si intende vietata.
5. La manifestazione puo' svolgersi decorsi sessanta giorni dalla
data della presentazione della segnalazione senza che siano stati
adottati gli atti di cui al comma 4.
6. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione della segnalazione possono comunque essere adottati i
provvedimenti di cui al comma 4, quando ricorrono le condizioni
previste dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.