Art. 4 
                      Procedura di segnalazione 
 
  1. Lo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 2, comma  1,
gia' autorizzata una  volta  nell'arco  dell'ultimo  quadriennio,  e'
possibile dietro presentazione di una segnalazione da parte dell'ente
organizzatore. 
  2. La segnalazione di cui al comma 1  e'  presentata  all'autorita'
competente  ed  e'  corredata  dalle  dichiarazioni  sostitutive   di
certificazioni e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti
gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46
e 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  nonche'  di  relazione  di
asseverazione attestante il rispetto delle misure di cui all'art.  2,
comma 1. 
  3. La relazione  di  asseverazione  e'  corredata  degli  elaborati
tecnici necessari per consentire le  verifiche  successive  da  parte
dell'autorita'  competente  e  della  Commissione  anche   ai   sensi
dell'art. 3, comma 5. 
  4. L'autorita' competente, quando rileva la carenza dei requisiti e
delle condizioni previsti dal presente decreto  nei  termini  di  cui
all'art. 3, comma 5, nel termine di sessanta giorni  dal  ricevimento
della segnalazione, su proposta della Commissione, come integrata  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, adotta motivato provvedimento di diniego.
Quando  e'  possibile  conformare  i  modi   di   svolgimento   della
manifestazione alla normativa vigente,  l'autorita'  competente,  con
atto motivato e dietro  proposta  della  Commissione,  invita  l'ente
organizzatore  a  provvedere,   prescrivendo   le   misure   all'uopo
necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per  la
loro adozione. In difetto di adozione delle misure da parte dell'ente
organizzatore, decorso il  suddetto  termine  di  trenta  giorni,  la
manifestazione si intende vietata. 
  5. La manifestazione puo' svolgersi decorsi sessanta  giorni  dalla
data della presentazione della segnalazione  senza  che  siano  stati
adottati gli atti di cui al comma 4. 
  6.  Decorso  il  termine  di  sessanta   giorni   dalla   data   di
presentazione della segnalazione possono comunque essere  adottati  i
provvedimenti di cui al  comma  4,  quando  ricorrono  le  condizioni
previste dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.