Art. 5
Disposizioni relative a equidi e fantini
1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, non possono
essere utilizzati equidi che non abbiano ancora compiuto quattro anni
alla data della manifestazione.
2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita', intese
come prestazioni in cui la vittoria viene attribuita solo in base
alla velocita' degli equidi, non possono essere utilizzati cavalli di
razza purosangue inglese.
3. La bardatura e le attrezzature da utilizzare, compresa la
ferratura, devono essere idonee ad evitare all'animale lesioni,
dolore o sofferenze. A questo fine e' sempre consentito l'utilizzo di
protezioni per gli arti degli equidi, dietro specifica indicazione
del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione.
La scelta della ferratura per garantire la sicurezza degli equidi
tiene conto delle specifiche caratteristiche del terreno ove si
svolge la manifestazione.
4. Gli equidi impiegati nella manifestazione devono avere una
struttura psico-fisica idonea allo svolgimento della prestazione loro
richiesta.
5. L'ente organizzatore garantisce, durante lo svolgimento della
manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario
ippiatra che, prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo
generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base
della documentazione sanitaria fornita, eseguendo, ove necessario,
una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere
gli equidi alla manifestazione, anche in conformita' a quanto
previsto dall'art. 6 del presente decreto ed assicura, tra l'altro,
quanto stabilito ai commi 6 e 7. La scelta degli equidi, della
bardatura, delle attrezzature e della ferratura da utilizzare nonche'
la successiva ammissione degli animali alla manifestazione deve
essere effettuata dal medesimo medico veterinario ippiatra.
6. Per poter essere ammessi alla manifestazione, gli equidi devono
essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e
registrati ai sensi della normativa vigente. Tali requisiti sono
verificati dal medico veterinario della azienda sanitaria locale
competente per territorio e dal medico veterinario ippiatra.
7. L'ente organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza
dei fantini, degli equidi e del pubblico durante tutta la
manifestazione e un adeguato servizio di soccorso deve essere
assicurato per gli equidi secondo quanto stabilito dall'allegato 4
del presente decreto, ivi compresa la disponibilita' di una struttura
veterinaria per gli stessi equidi.
8. Non possono partecipare alle manifestazioni di cui all'art. 2,
comma 1, i fantini che hanno riportato, nei cinque anni precedenti,
condanne per i delitti contro il sentimento degli animali,
contemplati nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, per il
reato previsto dall'art. 727 del codice penale, nonche' dei fantini
destinatari di sanzioni interdittive o di sospensioni emanate dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla
Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico
riconosciuto per gli sport equestri, per il periodo di efficacia
della sospensione.
9. I fantini devono indossare adeguate protezioni per il capo e per
il corpo conformi a quelle autorizzate dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla
Federazione italiana sport equestri.
10. L'azienda sanitaria locale competente per territorio
garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle
prove, la presenza di un medico veterinario che invia, entro sette
giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica,
compilata sulla base dell'allegato 1 al presente decreto,
all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale,
il quale, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Direzione
generale della salute animale del Ministero della salute una
relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.
11. Il Ministero della salute pubblica annualmente i dati
statistici sulle manifestazioni oggetto del presente decreto.