Art. 5 
              Disposizioni relative a equidi e fantini 
 
  1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  non  possono
essere utilizzati equidi che non abbiano ancora compiuto quattro anni
alla data della manifestazione. 
  2. Nelle manifestazioni che prevedono corse  di  velocita',  intese
come prestazioni in cui la vittoria viene  attribuita  solo  in  base
alla velocita' degli equidi, non possono essere utilizzati cavalli di
razza purosangue inglese. 
  3. La bardatura  e  le  attrezzature  da  utilizzare,  compresa  la
ferratura, devono  essere  idonee  ad  evitare  all'animale  lesioni,
dolore o sofferenze. A questo fine e' sempre consentito l'utilizzo di
protezioni per gli arti degli equidi,  dietro  specifica  indicazione
del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione.
La scelta della ferratura per garantire  la  sicurezza  degli  equidi
tiene conto delle  specifiche  caratteristiche  del  terreno  ove  si
svolge la manifestazione. 
  4. Gli equidi  impiegati  nella  manifestazione  devono  avere  una
struttura psico-fisica idonea allo svolgimento della prestazione loro
richiesta. 
  5. L'ente organizzatore garantisce, durante  lo  svolgimento  della
manifestazione e delle prove, la presenza di  un  medico  veterinario
ippiatra che, prima della manifestazione effettua  l'esame  obiettivo
generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche  sulla  base
della documentazione sanitaria fornita,  eseguendo,  ove  necessario,
una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti  per  ammettere
gli  equidi  alla  manifestazione,  anche  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 6 del presente decreto ed assicura,  tra  l'altro,
quanto stabilito ai commi 6  e  7.  La  scelta  degli  equidi,  della
bardatura, delle attrezzature e della ferratura da utilizzare nonche'
la successiva  ammissione  degli  animali  alla  manifestazione  deve
essere effettuata dal medesimo medico veterinario ippiatra. 
  6. Per poter essere ammessi alla manifestazione, gli equidi  devono
essere in  buono  stato  di  salute  e  regolarmente  identificati  e
registrati ai sensi della  normativa  vigente.  Tali  requisiti  sono
verificati dal medico  veterinario  della  azienda  sanitaria  locale
competente per territorio e dal medico veterinario ippiatra. 
  7. L'ente organizzatore deve garantire le condizioni  di  sicurezza
dei  fantini,  degli  equidi  e  del  pubblico   durante   tutta   la
manifestazione  e  un  adeguato  servizio  di  soccorso  deve  essere
assicurato per gli equidi secondo quanto  stabilito  dall'allegato  4
del presente decreto, ivi compresa la disponibilita' di una struttura
veterinaria per gli stessi equidi. 
  8. Non possono partecipare alle manifestazioni di cui  all'art.  2,
comma 1, i fantini che hanno riportato, nei cinque  anni  precedenti,
condanne  per  i  delitti  contro  il   sentimento   degli   animali,
contemplati nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, per  il
reato previsto dall'art. 727 del codice penale, nonche'  dei  fantini
destinatari di sanzioni interdittive o  di  sospensioni  emanate  dal
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste ovvero dalla Federazione  italiana  sport  equestri  o  dalla
Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche  paralimpico
riconosciuto per gli sport equestri,  per  il  periodo  di  efficacia
della sospensione. 
  9. I fantini devono indossare adeguate protezioni per il capo e per
il   corpo   conformi   a   quelle    autorizzate    dal    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla
Federazione italiana sport equestri. 
  10.  L'azienda   sanitaria   locale   competente   per   territorio
garantisce, durante  lo  svolgimento  della  manifestazione  e  delle
prove, la presenza di un medico veterinario che  invia,  entro  sette
giorni  dal  termine  della  manifestazione,  una   scheda   tecnica,
compilata  sulla  base   dell'allegato   1   al   presente   decreto,
all'Istituto   zooprofilattico   sperimentale   della   Lombardia   e
dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il  benessere  animale,
il quale, entro il 30 novembre di ogni  anno,  invia  alla  Direzione
generale  della  salute  animale  del  Ministero  della  salute   una
relazione contenente la valutazione dei dati raccolti. 
  11.  Il  Ministero  della  salute  pubblica  annualmente   i   dati
statistici sulle manifestazioni oggetto del presente decreto.