Art. 5 Disposizioni relative a equidi e fantini 1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, non possono essere utilizzati equidi che non abbiano ancora compiuto quattro anni alla data della manifestazione. 2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita', intese come prestazioni in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocita' degli equidi, non possono essere utilizzati cavalli di razza purosangue inglese. 3. La bardatura e le attrezzature da utilizzare, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare all'animale lesioni, dolore o sofferenze. A questo fine e' sempre consentito l'utilizzo di protezioni per gli arti degli equidi, dietro specifica indicazione del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione. La scelta della ferratura per garantire la sicurezza degli equidi tiene conto delle specifiche caratteristiche del terreno ove si svolge la manifestazione. 4. Gli equidi impiegati nella manifestazione devono avere una struttura psico-fisica idonea allo svolgimento della prestazione loro richiesta. 5. L'ente organizzatore garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario ippiatra che, prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base della documentazione sanitaria fornita, eseguendo, ove necessario, una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli equidi alla manifestazione, anche in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto ed assicura, tra l'altro, quanto stabilito ai commi 6 e 7. La scelta degli equidi, della bardatura, delle attrezzature e della ferratura da utilizzare nonche' la successiva ammissione degli animali alla manifestazione deve essere effettuata dal medesimo medico veterinario ippiatra. 6. Per poter essere ammessi alla manifestazione, gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. Tali requisiti sono verificati dal medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio e dal medico veterinario ippiatra. 7. L'ente organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza dei fantini, degli equidi e del pubblico durante tutta la manifestazione e un adeguato servizio di soccorso deve essere assicurato per gli equidi secondo quanto stabilito dall'allegato 4 del presente decreto, ivi compresa la disponibilita' di una struttura veterinaria per gli stessi equidi. 8. Non possono partecipare alle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, i fantini che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, condanne per i delitti contro il sentimento degli animali, contemplati nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, per il reato previsto dall'art. 727 del codice penale, nonche' dei fantini destinatari di sanzioni interdittive o di sospensioni emanate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, per il periodo di efficacia della sospensione. 9. I fantini devono indossare adeguate protezioni per il capo e per il corpo conformi a quelle autorizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri. 10. L'azienda sanitaria locale competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario che invia, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base dell'allegato 1 al presente decreto, all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Direzione generale della salute animale del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti. 11. Il Ministero della salute pubblica annualmente i dati statistici sulle manifestazioni oggetto del presente decreto.