Art. 6
Disposizioni relative al tracciato
1. L'ente organizzatore assicura che il tracciato su cui si svolge
la manifestazione e' idoneo a tutelare la sicurezza e l'incolumita'
dei fantini e degli equidi, nonche' delle persone che assistono alla
manifestazione. Il tracciato di corsa e' altresi' delimitato
perimetralmente su ambo i lati e l'area su cui si svolge la
manifestazione deve essere perimetrata al fine di evitare la fuga
degli animali.
2. L'ente organizzatore assicura che i punti del tracciato che
rappresentano un rischio elevato di impatti o cadute siano protetti
con adeguate paratie anticipate da idonei materiali ammortizzanti.
Sono sempre consentiti gli steccati perimetrali a collo d'oca del
tipo manufatto stampato in materiale termo-plastico estruso.
3. L'ente organizzatore assicura che il fondo delle piste o dei
campi su cui si svolge la manifestazione sia idoneo ad attutire
l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti, cadute
o fratture degli arti conformemente a quanto indicato nell'istanza di
cui all'art. 3.