Art. 6 
                 Disposizioni relative al tracciato 
 
  1. L'ente organizzatore assicura che il tracciato su cui si  svolge
la manifestazione e' idoneo a tutelare la sicurezza  e  l'incolumita'
dei fantini e degli equidi, nonche' delle persone che assistono  alla
manifestazione.  Il  tracciato  di  corsa  e'   altresi'   delimitato
perimetralmente su  ambo  i  lati  e  l'area  su  cui  si  svolge  la
manifestazione deve essere perimetrata al fine  di  evitare  la  fuga
degli animali. 
  2. L'ente organizzatore assicura che  i  punti  del  tracciato  che
rappresentano un rischio elevato di impatti o cadute  siano  protetti
con adeguate paratie anticipate da  idonei  materiali  ammortizzanti.
Sono sempre consentiti gli steccati perimetrali  a  collo  d'oca  del
tipo manufatto stampato in materiale termo-plastico estruso. 
  3. L'ente organizzatore assicura che il fondo  delle  piste  o  dei
campi su cui si svolge  la  manifestazione  sia  idoneo  ad  attutire
l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti,  cadute
o fratture degli arti conformemente a quanto indicato nell'istanza di
cui all'art. 3.