Art. 7 
                     Sostanze ad azione dopante 
 
  1. E'  vietato  il  trattamento  degli  animali  con  sostanze  che
esplicano azione dopante. 
  2. E' vietato l'uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze  che
esplicano azione dopante da parte dei fantini. 
  3. Gli enti organizzatori devono effettuare controlli  a  campione,
anche prima della gara, per verificare il rispetto delle disposizioni
di cui al comma 1. 
  4. Fatte salve le disposizioni vigenti per  i  controlli  ufficiali
effettuati dall'azienda sanitaria locale competente  per  territorio,
gli enti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 2,  comma
1, adottano un regolamento recante le procedure per  i  controlli  ai
fini del rispetto del divieto di cui al comma 1, e  per  la  verifica
dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni
secondo adeguati standard  di  riferimento  applicati  dal  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla
Federazione italiana sport equestri (FISE).