Art. 7 Sostanze ad azione dopante 1. E' vietato il trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante. 2. E' vietato l'uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze che esplicano azione dopante da parte dei fantini. 3. Gli enti organizzatori devono effettuare controlli a campione, anche prima della gara, per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. 4. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, gli enti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1, e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo adeguati standard di riferimento applicati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri (FISE).