Art. 7
Sostanze ad azione dopante
1. E' vietato il trattamento degli animali con sostanze che
esplicano azione dopante.
2. E' vietato l'uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze che
esplicano azione dopante da parte dei fantini.
3. Gli enti organizzatori devono effettuare controlli a campione,
anche prima della gara, per verificare il rispetto delle disposizioni
di cui al comma 1.
4. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali
effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio,
gli enti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 2, comma
1, adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai
fini del rispetto del divieto di cui al comma 1, e per la verifica
dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni
secondo adeguati standard di riferimento applicati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla
Federazione italiana sport equestri (FISE).