Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini dell'art. 4, comma 1, assumono rilevanza anche le
autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica alle
istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto sono regolate dalle disposizioni di cui
all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive
proroghe e modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210 che si riportano in
allegato 5 al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Ministro per lo sport
e i giovani
Abodi
p. Il Ministro della salute
Il Sottosegretario di Stato
Gemmato
Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 11 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 371