Art. 8 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto. 
  3. Ai fini dell'art.  4,  comma  1,  assumono  rilevanza  anche  le
autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  4. Il presente decreto entra in vigore dalla data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica  alle
istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore  del
presente  decreto   sono   regolate   dalle   disposizioni   di   cui
all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011  e  successive
proroghe  e   modificazioni,   in   materia   di   disciplina   delle
manifestazioni popolari, pubbliche o  private,  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana 9 settembre 2011, n.  210  che  si  riportano  in
allegato 5 al presente decreto. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2025 
 
                      Il Ministro per lo sport 
                             e i giovani 
                                Abodi 
 
                     p. Il Ministro della salute 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                               Gemmato 
 
                    Il Ministro dell'agricoltura, 
                     della sovranita' alimentare 
                           e delle foreste 
                            Lollobrigida 
 

Registrato alla Corte dei conti il 11 febbraio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 371