Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto. 3. Ai fini dell'art. 4, comma 1, assumono rilevanza anche le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 4. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 5. Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive proroghe e modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210 che si riportano in allegato 5 al presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 2025 Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi p. Il Ministro della salute Il Sottosegretario di Stato Gemmato Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Registrato alla Corte dei conti il 11 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 371