Art. 2
Attuazione del Piano straordinario
1. Ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettere a), numero 1, b) e c)
del decreto-legge n. 76 del 2024, i soggetti attuatori, i criteri e
le modalita' di realizzazione del programma di cui all'art. 1 sono
individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario
ai fini della successiva attuazione. Il Commissario straordinario
provvede ad attuare gli interventi inseriti nel programma di cui
all'art. 1, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso
individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nonche' ad esercitare i poteri
sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato
adempimento degli obblighi previsti dal capo II-bis del decreto-legge
n. 76 del 2024; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il
Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna
all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli
atti o i provvedimenti necessari. Alla realizzazione degli interventi
cofinanziati con risorse provenienti da altri atti di programmazione
si provvede previo trasferimento al Commissario straordinario, nel
rispetto della disciplina di settore, della titolarita' dei medesimi
interventi e della relativa dotazione finanziaria.