Art. 2 
 
                 Attuazione del Piano straordinario 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettere a), numero 1, b) e c)
del decreto-legge n. 76 del 2024, i soggetti attuatori, i  criteri  e
le modalita' di realizzazione del programma di cui  all'art.  1  sono
individuati con proprio provvedimento dal  Commissario  straordinario
ai fini della successiva  attuazione.  Il  Commissario  straordinario
provvede ad attuare gli interventi  inseriti  nel  programma  di  cui
all'art. 1, anche per il tramite di soggetti attuatori  dallo  stesso
individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi  o  maggiori
oneri per  la  finanza  pubblica,  nonche'  ad  esercitare  i  poteri
sostitutivi nei confronti  degli  enti  locali  in  caso  di  mancato
adempimento degli obblighi previsti dal capo II-bis del decreto-legge
n. 76 del 2024; ai fini dell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi,  il
Commissario  straordinario,   constatato   l'inadempimento,   assegna
all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia,  adotta  tutti  gli
atti o i provvedimenti necessari. Alla realizzazione degli interventi
cofinanziati con risorse provenienti da altri atti di  programmazione
si provvede previo trasferimento al  Commissario  straordinario,  nel
rispetto della disciplina di settore, della titolarita' dei  medesimi
interventi e della relativa dotazione finanziaria.