Art. 2
Monitoraggio delle risorse
1. L'INPS e' tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi
riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo
1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone
con disabilita' e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono
essere stilati in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale
riferimento ai seguenti indicatori:
a) risorse disponibili;
b) numero totale di domande di incentivo pervenute;
c) quantitativo delle risorse erogate;
d) tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi,
distinti per tipo di attivita' e categorie di disabilita' interessate
dalla misura.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 7 febbraio 2025
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro per le disabilita'
Locatelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 205