Art. 2 
 
 
                Compartecipazione alla spesa pubblica 
 
  1. La  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo  derivante  dalla
compartecipazione alla spesa pubblica, al momento non quantificato  e
non quantificabile, che sara' successivamente definito dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, andra' a decurtare quanto destinato al
punto A dell'art. 1.