Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                         Misure finanziarie 
 
  1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge  2
marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
aprile 2024, n. 56, le parole: «fino a 150 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino a 400 milioni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   39   del
          decreto-legge 2  marzo  2024,  n.  19  recante:  «Ulteriori
          disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  52  del  2  marzo   2024   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  29  aprile   2024,   n.   56,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100  del  30  aprile
          2024, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 39 (Misure urgenti per assicurare la  continuita'
          operativa  degli  impianti  ex  Ilva).  -  1.  Al  fine  di
          assicurare  la  continuita'  operativa  degli  stabilimenti
          industriali di interesse strategico nazionale e  la  tutela
          dell'ambiente,  della  salute   e   della   sicurezza   dei
          lavoratori    addetti     ai     predetti     stabilimenti,
          l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.  trasferisce
          all'amministrazione straordinaria della societa' Acciaierie
          d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a
          un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle  risorse  di
          cui  all'articolo  3,  comma   1,   decimo   periodo,   del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Le  risorse
          di cui al primo periodo possono essere incrementate fino  a
          400  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  di   cui
          all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del  decreto-legge
          5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20.»