Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure finanziarie
1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, le parole: «fino a 150 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a 400 milioni».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Misure urgenti per assicurare la continuita'
operativa degli impianti ex Ilva). - 1. Al fine di
assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale e la tutela
dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei
lavoratori addetti ai predetti stabilimenti,
l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce
all'amministrazione straordinaria della societa' Acciaierie
d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a
un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Le risorse
di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a
400 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20.»