((Art. 1-bis 
 
            Rapporto di valutazione del danno sanitario - 
       VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale 
 
  1. Al fine di dare  compiuta  attuazione  alle  disposizioni  della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali,  afferenti,  in
particolare, al rapporto tra  valutazioni  sanitarie  e  riesame  del
procedimento di autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  secondo
l'interpretazione datane dalla  sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa  nella  causa  C-626/22,
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2  e'  aggiornato,
almeno ogni sette anni,  includendo  criteri  predittivi  in  ragione
degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio  per
la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede
di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto  2013,
e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 
    2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato  alla  luce  delle
risultanze correlate a  un'installazione  esistente  e  operante,  ha
l'obiettivo, in coerenza con  la  normativa  dell'Unione  europea  in
materia di prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  di
fornire elementi di valutazione  di  carattere  sanitario,  rilevanti
anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. 
    2-quater.  Resta  fermo,  in  ordine  ai  rapporti  tra   VDS   e
autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 24 novembre 2010,  relativa  alle  emissioni
          industriali    (prevenzione    e    riduzione     integrate
          dell'inquinamento)   (rifusione),   e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. del 17 dicembre 2010, n. L 334. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge   3   dicembre   2012,   n.   207    recante:
          «Disposizioni urgenti a tutela della salute,  dell'ambiente
          e  dei  livelli  di  occupazione,  in  caso  di  crisi   di
          stabilimenti   industriali    di    interesse    strategico
          nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282  del
          3 dicembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
          24  dicembre  2012,  n.  231,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                 «Art. 1-bis (Valutazione del danno sanitario). -  1.
          In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 1  e  al  comma  1  dell'articolo  3,
          l'azienda sanitaria locale e  l'Agenzia  regionale  per  la
          protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono
          congiuntamente,  con  aggiornamento  almeno   annuale,   un
          rapporto di valutazione del  danno  sanitario  (VDS)  anche
          sulla base del registro  tumori  regionale  e  delle  mappe
          epidemiologiche  sulle  principali  malattie  di  carattere
          ambientale. 
                2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare,  da  emanare  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici
          utili per la redazione del rapporto di VDS. 
                2-bis. Il decreto adottato ai sensi del  comma  2  e'
          aggiornato, almeno  ogni  sette  anni,  includendo  criteri
          predittivi  in  ragione  degli  sviluppi  delle  conoscenze
          scientifiche relative al rischio per  la  salute  associato
          all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di  prima
          applicazione, il  decreto  del  Ministro  della  salute  24
          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
          23 agosto 2013, e' aggiornato entro dodici mesi dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
                2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto  elaborato  alla
          luce  delle   risultanze   correlate   a   un'installazione
          esistente e operante, ha l'obiettivo, in  coerenza  con  la
          normativa dell'Unione europea in materia di  prevenzione  e
          riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire  elementi
          di valutazione di carattere sanitario, rilevanti  anche  ai
          fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. 
                2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra  VDS
          e  autorizzazione  integrata  ambientale,  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno  2013,
          n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n. 89. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle
          attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.»