((Art. 1-ter Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto dall'articolo 1-bis del presente decreto, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS). 2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti d'America (US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025. 3. Per le attivita' di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in suo possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di VIS. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilita' di reiterazione, dall'ISS al gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo e' sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore. 4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 8-bis, 29-quater e 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006: «Art. 8-bis (Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC). - 1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attivita' di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.». «Art. 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Per le installazioni di competenza statale la domanda e' presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. 2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione e' garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione , compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13, nonche' delle proposte di riesame pervenute dalle autorita' competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo. 3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. 4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda. 5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche', per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza e' invitato un rappresentante della rispettiva autorita' competente. 6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalita' di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. 7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo', con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorita' competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies. 8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. 9. 10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. 11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, gia' definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessita' permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216. 12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita' previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonche', la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate. 13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili: a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento; b) i motivi su cui e' basata la decisione; c) i risultati delle consultazioni condotte, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis, prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione; d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati; e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati; f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte; g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attivita'; h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorita' competente. 14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale. 15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.». «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita' competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. 2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale. 3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. 4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita' della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorita' competente in base alla prevista complessita' della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessita' di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame e' comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita' dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni. 6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita' competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. 7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame. 9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame. 10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalita' di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita' competente. 11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207: «Art. 1 (Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale). - 1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. 2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria, escluso il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 10 per cento del fatturato della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio. Le attivita' di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo. 5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici.». - Per i riferimenti all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1-bis. - Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010.