((Art. 1-ter 
 
    Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale 
         per gli impianti di interesse strategico nazionale 
 
  1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5,
del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  i  gestori  degli
impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1  del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,  forniscono,  oltre  alle
informazioni necessarie ai sensi del comma 5  del  medesimo  articolo
29-octies, il rapporto  di  valutazione  del  danno  sanitario  (VDS)
relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico  e
produttivo   oggetto   dell'istanza   di    riesame.    Nelle    more
dell'aggiornamento del  decreto  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma
2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto
dall'articolo 1-bis del presente decreto, i gestori degli impianti di
interesse strategico nazionale di cui al primo periodo  predispongono
lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS). 
  2. Lo studio di VIS a corredo  dell'istanza  di  riesame  dell'AIA,
relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico  e
produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e  valutato
sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro  della
salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126  del
31 maggio 2019, utilizzando, per la  valutazione  dell'impatto  sulla
qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e, per la valutazione del rischio
sanitario, i valori di  riferimento  stabiliti  dalla  norma  tecnica
dell'Environmental Protection  Agency  degli  Stati  Uniti  d'America
(US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025. 
  3. Per le attivita' di valutazione, controllo  e  monitoraggio,  il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  acquisisce  il
parere dell'Istituto superiore di sanita'  (ISS)  che  opera  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  L'ISS  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in suo
possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello  studio  di  VIS.
Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse  sono  richieste
direttamente, e  senza  possibilita'  di  reiterazione,  dall'ISS  al
gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo  e'
sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore. 
  4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006 rilascia il  proprio  parere  entro  sessanta  giorni
dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma  3.
Entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione  del  parere   della
Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica
convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma
5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di  acquisire  le
determinazioni  finali  a  chiusura  del  procedimento   di   riesame
dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della  conferenza  di
servizi e' rilasciata entro sessanta giorni dalla  data  della  prima
riunione della conferenza medesima.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 8-bis, 29-quater e
          29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152 recante: «Norme in materia  ambientale»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006: 
                «Art.    8-bis    (Commissione    istruttoria     per
          l'autorizzazione integrata ambientale  -  IPPC).  -  1.  La
          Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28,
          commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modifiche, dalla legge 6  agosto  2008,  n.
          133, svolge l'attivita'  di  supporto  scientifico  per  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare con specifico riguardo alle norme  di  cui  al  titolo
          III-bis del  presente  decreto.  La  Commissione  svolge  i
          compiti di cui all'articolo 10, comma 2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 
                2. I componenti della Commissione sono  nominati  nel
          rispetto  dell'articolo  28,  commi   7,   8   e   9,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si  applicano
          i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.». 
                «Art.   29-quater   (Procedura   per   il    rilascio
          dell'autorizzazione integrata  ambientale).  -  1.  Per  le
          installazioni  di  competenza   statale   la   domanda   e'
          presentata all'autorita' competente per mezzo di  procedure
          telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
          decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. 
                2. L'autorita' competente individua gli uffici presso
          i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti  il
          procedimento, al fine  della  consultazione  del  pubblico.
          Tale   consultazione   e'    garantita    anche    mediante
          pubblicazione sul sito internet dell'autorita'  competente,
          non appena sia ragionevolmente possibile, del  progetto  di
          decisione, compreso il verbale conclusivo della  conferenza
          di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione
          , compresa una copia dell'autorizzazione e degli  eventuali
          successivi aggiornamenti,  e  con  particolare  riferimento
          agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma
          13, nonche'  delle  proposte  di  riesame  pervenute  dalle
          autorita'  competenti  in  materia  ambientale   ai   sensi
          dell'articolo 29-octies, comma 4,  ovvero  dal  sindaco  ai
          sensi del comma 7, del presente articolo. 
                3. L'autorita' competente, entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della domanda ovvero, in  caso  di  riesame  ai
          sensi dell'articolo  29-octies,  comma  4,  contestualmente
          all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
          data di avvio del procedimento ai sensi dell'art.  7  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di  cui
          al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla  data
          di avvio del procedimento, l'autorita' competente  pubblica
          nel proprio sito  web  l'indicazione  della  localizzazione
          dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
          uffici individuati ai sensi del comma 2  ove  e'  possibile
          prendere visione degli atti e trasmettere le  osservazioni.
          Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
          di cui all'articolo 7 ed ai commi 3  e  4  dell'articolo  8
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Le   informazioni
          pubblicate dal gestore ai sensi  del  presente  comma  sono
          altresi' pubblicate dall'autorita' competente  nel  proprio
          sito web.  E'  in  ogni  caso  garantita  l'unicita'  della
          pubblicazione per gli impianti di cui al titolo  III  della
          parte seconda del presente decreto. 
                4. Entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
          dell'annuncio di cui al comma  3,  i  soggetti  interessati
          possono  presentare   in   forma   scritta,   all'autorita'
          competente, osservazioni sulla domanda. 
                5.   La   convocazione   da   parte    dell'autorita'
          competente,  ai  fini  del   rilascio   dell'autorizzazione
          integrata ambientale, di apposita  Conferenza  di  servizi,
          alla quale sono invitate le amministrazioni  competenti  in
          materia ambientale e comunque,  nel  caso  di  impianti  di
          competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro  e
          delle politiche sociali,  della  salute  e  dello  sviluppo
          economico, oltre al soggetto richiedente  l'autorizzazione,
          nonche', per le installazioni di competenza  regionale,  le
          altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli
          abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
          ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge  7
          agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni.  Per  le
          installazioni soggette alle disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  ferme  restando  le
          relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
          valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di
          concordare preliminarmente le condizioni  di  funzionamento
          dell'installazione,  alla   conferenza   e'   invitato   un
          rappresentante della rispettiva autorita' competente. 
                6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al
          comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del  sindaco  di
          cui agli articoli 216 e 217 del  regio  decreto  27  luglio
          1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto  superiore
          per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,   per   le
          installazioni di competenza  statale,  o  il  parere  delle
          Agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente,  per  le  altre  installazioni,  per  quanto
          riguarda le modalita' di  monitoraggio  e  controllo  degli
          impianti e delle emissioni nell'ambiente. 
                7.   In   presenza   di    circostanze    intervenute
          successivamente al rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
          presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga  necessario
          nell'interesse della salute  pubblica,  puo',  con  proprio
          motivato   provvedimento,    corredato    dalla    relativa
          documentazione  istruttoria  e  da  puntuali  proposte   di
          modifica   dell'autorizzazione,   chiedere    all'autorita'
          competente di riesaminare  l'autorizzazione  rilasciata  ai
          sensi dell'articolo 29-octies. 
                8.  Nell'ambito   della   Conferenza   dei   servizi,
          l'autorita' competente puo'  richiedere  integrazioni  alla
          documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita'
          di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
          termine massimo non  superiore  a  novanta  giorni  per  la
          presentazione  della  documentazione  integrativa.  In  tal
          caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla
          presentazione della documentazione integrativa. 
                9. 
                10.  L'autorita'  competente   esprime   le   proprie
          determinazioni sulla domanda  di  autorizzazione  integrata
          ambientale entro centocinquanta giorni dalla  presentazione
          della domanda. 
                11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate
          ai  sensi  del  presente  decreto,  sostituiscono  ad  ogni
          effetto    le    autorizzazioni    riportate    nell'elenco
          dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A
          tal  fine  il  provvedimento  di  autorizzazione  integrata
          ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
          gia'  definite  nelle  autorizzazioni  sostituite,  la  cui
          necessita' permane.  Inoltre  le  autorizzazioni  integrate
          ambientali   sostituiscono   la   comunicazione   di    cui
          all'articolo 216. 
                12. Ogni  autorizzazione  integrata  ambientale  deve
          includere le modalita' previste dal presente decreto per la
          protezione dell'ambiente, nonche', la data entro  la  quale
          le prescrizioni debbono essere attuate. 
                13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale  e
          di  qualsiasi  suo  successivo  aggiornamento,   e'   messa
          tempestivamente  a  disposizione   del   pubblico,   presso
          l'ufficio di cui al comma 2.  Presso  il  medesimo  ufficio
          sono inoltre rese disponibili: 
                  a) informazioni relative  alla  partecipazione  del
          pubblico al procedimento; 
                  b) i motivi su cui e' basata la decisione; 
                  c) i risultati delle consultazioni condotte,  anche
          coinvolgendo altri Stati  ai  sensi  dell'articolo  32-bis,
          prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della
          modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione; 
                  d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT
          pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati; 
                  e)  il  metodo  utilizzato   per   determinare   le
          condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies,
          ivi compresi i valori limite  di  emissione,  in  relazione
          alle  migliori  tecniche  disponibili  e  ai   livelli   di
          emissione ivi associati; 
                  f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo
          29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga  sulla
          base dei criteri indicati in detto comma  e  le  condizioni
          imposte; 
                  g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate
          dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma
          13, al momento della cessazione definitiva delle attivita'; 
                  h)  i  risultati  del  controllo  delle  emissioni,
          richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in  possesso
          dell'autorita' competente. 
                14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso
          le  informazioni,  in  particolare  quelle  relative   agli
          impianti militari di produzione  di  esplosivi  di  cui  al
          punto  4.6  dell'allegato  VIII,  qualora  cio'  si   renda
          necessario  per  l'esigenza  di  salvaguardare   ai   sensi
          dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la  sicurezza
          pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
          inoltre sottrarre all'accesso informazioni non  riguardanti
          le emissioni dell'impianto nell'ambiente,  per  ragioni  di
          tutela della proprieta'  intellettuale  o  di  riservatezza
          industriale, commerciale o personale. 
                15. In considerazione  del  particolare  e  rilevante
          impatto ambientale, della  complessita'  e  del  preminente
          interesse  nazionale  dell'impianto,  nel  rispetto   delle
          disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
          d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e  i  comuni
          territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
          al fine di garantire,  in  conformita'  con  gli  interessi
          fondamentali della collettivita', l'armonizzazione  tra  lo
          sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
          territorio  e  le  strategie  aziendali.   In   tali   casi
          l'autorita'  competente,  fatto   comunque   salvo   quanto
          previsto al comma 12, assicura il necessario  coordinamento
          tra l'attuazione dell'accordo e la  procedura  di  rilascio
          dell'autorizzazione   integrata   ambientale.   Nei    casi
          disciplinati dal presente comma i termini di cui  al  comma
          10 sono raddoppiati.». 
                «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
          competente   riesamina   periodicamente    l'autorizzazione
          integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
          condizioni. 
                2. Il riesame tiene conto  di  tutte  le  conclusioni
          sulle    BAT,    nuove    o     aggiornate,     applicabili
          all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione  e'
          stata  concessa  o  da  ultimo  riesaminata,   nonche'   di
          eventuali   nuovi   elementi   che   possano   condizionare
          l'esercizio dell'installazione. Nel caso  di  installazioni
          complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni  sulle
          BAT, il  riferimento  va  fatto,  per  ciascuna  attivita',
          prevalentemente alle conclusioni sulle  BAT  pertinenti  al
          relativo settore industriale. 
                3.  Il  riesame  con  valenza,   anche   in   termini
          tariffari,  di  rinnovo  dell'autorizzazione  e'   disposto
          sull'installazione nel suo complesso: 
                  a) entro quattro anni dalla data  di  pubblicazione
          nella  Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea   delle
          decisioni relative  alle  conclusioni  sulle  BAT  riferite
          all'attivita' principale di un'installazione; 
                  b) quando  sono  trascorsi  10  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o   dall'ultimo
          riesame effettuato sull'intera installazione. 
                4.  Il  riesame  e'  inoltre  disposto,   sull'intera
          installazione  o   su   parti   di   essa,   dall'autorita'
          competente,  anche  su   proposta   delle   amministrazioni
          competenti in materia ambientale, comunque quando: 
                  a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero,  in
          caso di installazioni di  competenza  statale,  a  giudizio
          dell'amministrazione  competente  in  materia  di  qualita'
          della    specifica    matrice    ambientale    interessata,
          l'inquinamento  provocato  dall'installazione  e'  tale  da
          rendere  necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di
          emissione fissati nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in
          quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare  quando
          e'    accertato    che    le     prescrizioni     stabilite
          nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
          obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli  strumenti
          di pianificazione e programmazione di settore; 
                  b) le migliori tecniche  disponibili  hanno  subito
          modifiche  sostanziali,   che   consentono   una   notevole
          riduzione delle emissioni; 
                  c) a giudizio di una amministrazione competente  in
          materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
          di  sicurezza  o  di  tutela  dal  rischio   di   incidente
          rilevante,  la  sicurezza  di  esercizio  del  processo   o
          dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
                  d) sviluppi delle norme di  qualita'  ambientali  o
          nuove disposizioni  legislative  comunitarie,  nazionali  o
          regionali lo esigono; 
                  e) una  verifica  di  cui  all'articolo  29-sexies,
          comma 4-bis, lettera  b),  ha  dato  esito  negativo  senza
          evidenziare violazioni  delle  prescrizioni  autorizzative,
          indicando  conseguentemente  la  necessita'  di  aggiornare
          l'autorizzazione  per  garantire  che,  in  condizioni   di
          esercizio normali, le emissioni corrispondano  ai  "livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
                5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
          da parte dell'autorita' competente,  il  gestore  presenta,
          entro il termine determinato dall'autorita'  competente  in
          base alla prevista  complessita'  della  documentazione,  e
          compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso  in  cui  la
          necessita'  di  avviare  il  riesame   interessi   numerose
          autorizzazioni, in base ad un apposito calendario  annuale,
          tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame  delle
          condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
          i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
          consentano    un    confronto    tra    il    funzionamento
          dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
          sulle BAT applicabili e i livelli  di  emissione  associati
          alle migliori tecniche disponibili  nonche',  nel  caso  di
          riesami relativi all'intera installazione,  l'aggiornamento
          di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter,  comma
          1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b),  la  domanda  di
          riesame  e'  comunque  presentata  entro  il  termine   ivi
          indicato. Nel caso di  inosservanza  del  predetto  termine
          l'autorizzazione   si   intende   scaduta.    La    mancata
          presentazione nei tempi indicati  di  tale  documentazione,
          completa dell'attestazione  del  pagamento  della  tariffa,
          comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
          euro, con l'obbligo di provvedere  entro  i  successivi  90
          giorni.  Al  permanere  dell'inadempimento   la   validita'
          dell'autorizzazione,  previa  diffida,   e'   sospesa.   In
          occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
          tutte le informazioni provenienti  dai  controlli  o  dalle
          ispezioni. 
                6. Entro quattro anni  dalla  data  di  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Unione   europea   delle
          decisioni   sulle   conclusioni    sulle    BAT    riferite
          all'attivita' principale di  un'installazione,  l'autorita'
          competente verifica che: 
                  a)  tutte  le  condizioni  di  autorizzazione   per
          l'installazione  interessata  siano   riesaminate   e,   se
          necessario,  aggiornate  per  assicurare  il  rispetto  del
          presente   decreto   in   particolare,   se    applicabile,
          dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 
                  b) l'installazione sia conforme a  tali  condizioni
          di autorizzazione. 
                7. Il ritardo nella presentazione  della  istanza  di
          riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a),  non
          puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
          tempi  fissati  per  l'adeguamento   dell'esercizio   delle
          installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 
                8. Nel caso di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti  registrata  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
          1221/2009, il termine di cui al comma  3,  lettera  b),  e'
          esteso a sedici anni. Se  la  registrazione  ai  sensi  del
          predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  di
          cui   all'articolo   29-quater,   il   riesame   di   detta
          autorizzazione e' effettuato almeno  ogni  sedici  anni,  a
          partire dal primo successivo riesame. 
                9. Nel caso di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO  14001,  il
          termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso  a  dodici
          anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
          successiva   all'autorizzazione   di    cui    all'articolo
          29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
          almeno ogni dodici anni, a  partire  dal  primo  successivo
          riesame. 
                10. Il procedimento di riesame  e'  condotto  con  le
          modalita'  di  cui  agli  articoli  29-ter,  comma   4,   e
          29-quater.   In   alternativa   alle   modalita'   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  3,  la  partecipazione  del
          pubblico alle decisioni puo' essere  assicurata  attraverso
          la pubblicazione nel sito web istituzionale  dell'autorita'
          competente. 
                11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente  in
          merito al riesame, il gestore  continua  l'attivita'  sulla
          base dell'autorizzazione in suo possesso.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207: 
                «Art.  1  (Efficacia  dell'autorizzazione   integrata
          ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali  di
          interesse  strategico  nazionale).  -   1.   In   caso   di
          stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
          subordinati, compresi  quelli  ammessi  al  trattamento  di
          integrazione dei guadagni,  non  inferiore  a  duecento  da
          almeno un anno, qualora vi sia una assoluta  necessita'  di
          salvaguardia  dell'occupazione  e  della   produzione,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare    puo'    autorizzare,    in    sede    di    riesame
          dell'autorizzazione integrata ambientale,  la  prosecuzione
          dell'attivita'  produttiva  per   un   periodo   di   tempo
          determinato non superiore a 36 mesi  ed  a  condizione  che
          vengano   adempiute   le   prescrizioni    contenute    nel
          provvedimento di  riesame  della  medesima  autorizzazione,
          secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine  di
          assicurare la piu' adeguata tutela  dell'ambiente  e  della
          salute secondo le migliori tecniche disponibili. 
                2. Nei casi di cui al comma 1,  le  misure  volte  ad
          assicurare la prosecuzione dell'attivita'  produttiva  sono
          esclusivamente e  ad  ogni  effetto  quelle  contenute  nel
          provvedimento  di  autorizzazione   integrata   ambientale,
          nonche' le  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento  di
          riesame.  E'  fatta  comunque  salva  l'applicazione  degli
          articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies  e  29-decies  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. 
                3. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli
          29-decies e 29-quattuordecies del  decreto  legislativo  n.
          152 del  2006  e  dalle  altre  disposizioni  di  carattere
          sanzionatorio  penali  e  amministrative  contenute   nelle
          normative  di  settore,   la   mancata   osservanza   delle
          prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma  1
          e' punita con sanzione amministrativa  pecuniaria,  escluso
          il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino  al  10
          per  cento  del   fatturato   della   societa'   risultante
          dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  dal  prefetto
          competente per territorio. Le  attivita'  di  accertamento,
          contestazione e notificazione delle violazioni sono  svolte
          dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
          di tali attivita', e' attribuita la qualifica di  ufficiale
          di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni  irrogate
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnati al  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
          degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,   bonifica   e
          risanamento ambientale del territorio interessato. 
                4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1   trovano
          applicazione anche  quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia
          adottato provvedimenti di sequestro sui  beni  dell'impresa
          titolare dello stabilimento. In tale caso  i  provvedimenti
          di sequestro non impediscono,  nel  corso  del  periodo  di
          tempo     indicato     nell'autorizzazione,     l'esercizio
          dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
                5. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del   mare   riferisce   semestralmente   al
          Parlamento   circa   l'ottemperanza   delle    prescrizioni
          contenute nel provvedimento di riesame  dell'autorizzazione
          integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo. 
                5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente
          alle competenti Commissioni parlamentari sul  documento  di
          valutazione del danno  sanitario,  sullo  stato  di  salute
          della  popolazione  coinvolta,  sulle  misure  di  cura   e
          prevenzione messe in atto e sui loro benefici.». 
              -   Per   i   riferimenti   all'articolo   1-bis    del
          decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  si  vedano   i
          riferimenti normativi all'articolo 1-bis. 
              - Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,
          recante: «Attuazione della  direttiva  2008/50/CE  relativa
          alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu'  pulita
          in Europa» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  216
          del 15 settembre 2010.