((Art. 1-quinquies Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quater del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))