((Art. 1-quinquies 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da  1-bis
a  1-quater  del  presente  decreto  le  amministrazioni   competenti
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.))