((Art. 1-sexies 
 
     Stanziamento di ulteriori risorse per finalita' ambientali 
                   nelle aree dell'ex ILVA S.p.A. 
 
  1. Per interventi di ripristino e di  bonifica  ambientale  di  cui
all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, da realizzare a  cura  dell'amministrazione  straordinaria  di
ILVA S.p.A. su aree di proprieta' di quest'ultima ricomprese nel sito
di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle  occupate
dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, che non  trovano
copertura finanziaria nelle  residue  disponibilita'  del  patrimonio
destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto  decreto-legge
n. 1 del 2015, e' istituito presso il Ministero delle imprese  e  del
made in Italy un fondo con una dotazione di 68 milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028. 
  2.  L'organo  ((commissariale   di   ILVA   S.p.A.))   elabora   un
cronoprogramma degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1,
aggiornato trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle
imprese e del made in Italy, sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al  comma
3. Le somme necessarie sono  erogate  per  stati  di  avanzamento  su
richiesta dell'organo commissariale e rendicontate  con  periodicita'
mensile. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  68  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e 12  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          5 gennaio 2015, n. 1  recante:  «Disposizioni  urgenti  per
          l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in
          crisi e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e  dell'area  di
          Taranto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  3  del  5
          gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          marzo 2015, n. 20 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53
          del 5 marzo 2015: 
                «Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1.  Nell'ambito
          della procedura di amministrazione straordinaria di cui  al
          decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
          e' autorizzato a richiedere il  trasferimento  delle  somme
          sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso  ai
          sensi   dell'articolo   1,    comma    11-quinquies,    del
          decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto.   A   seguito
          dell'apertura   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria,  l'organo  commissariale  e'  autorizzato  a
          richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente  disponga
          l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
          capitale, per  la  sottoscrizione  di  obbligazioni  emesse
          dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
          derivante  dalla  sottoscrizione  delle   obbligazioni   e'
          prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ma
          subordinato alla soddisfazione,  nell'ordine,  dei  crediti
          prededucibili di tutti gli altri creditori della  procedura
          di  amministrazione  straordinaria  nonche'  dei  creditori
          privilegiati ai sensi dell'articolo  2751-bis,  numero  1),
          del codice civile.  L'emissione  e'  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo 2412, sesto  comma,  del  codice  civile.  Le
          obbligazioni  sono  emesse  a  un   tasso   di   rendimento
          parametrato a  quello  mediamente  praticato  sui  rapporti
          intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
          sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
          obbligazioni.  Le  obbligazioni  di  nuova  emissione  sono
          nominative  e  devono  essere  intestate  al  Fondo   unico
          giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A.  quale
          gestore ex lege del predetto  Fondo.  Il  versamento  delle
          somme sequestrate avviene al momento  della  sottoscrizione
          delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di  queste
          ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
          S.p.A. devono svolgersi, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n.  61,  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria  procedente.
          Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
          sono versate  in  un  patrimonio  dell'emittente  destinato
          all'attuazione e alla realizzazione del piano delle  misure
          e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria
          dell'impresa  in  amministrazione   straordinaria,   previa
          restituzione dei finanziamenti statali di cui  all'articolo
          1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2016, n. 13, per la parte  eventualmente  erogata,  e,  nei
          limiti delle disponibilita'  residue,  a  interventi  volti
          alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
          di  bonifica  ambientale  secondo  le  modalita'   previste
          dall'ordinamento vigente. Ove le bonifiche ambientali siano
          completate, le ulteriori disponibilita'  che  eventualmente
          residuano  possono  essere  destinate  per   un   ammontare
          determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica di concerto con i Ministri delle imprese  e  del
          made in  Italy  e  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  Sud  e  di
          politiche di coesione, sentito il Presidente della  regione
          Puglia,  a  progetti   di   decarbonizzazione   del   ciclo
          produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento  siderurgico
          di Taranto, proposti anche dal gestore  dello  stabilimento
          stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
          che  puo'  a  tal  fine   avvalersi   del   gestore   dello
          stabilimento ovvero di  organismi  in  house  dello  Stato.
          Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
          fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  I
          criteri e  le  modalita'  di  valutazione,  approvazione  e
          attuazione  dei  progetti  di  decarbonizzazione  da  parte
          dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.  sono  individuati
          con il decreto di  cui  al  decimo  periodo,  che  contiene
          altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
          dei predetti progetti. E' fatta salva la  facolta'  per  il
          gestore  dello  stabilimento  di  presentare  progetti   di
          decarbonizzazione ad integrazione di  quelli  previsti  dal
          decimo periodo, da attuare  con  oneri  a  proprio  carico,
          comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, e sottoposti alla valutazione e  approvazione  da
          parte dell'organo commissariale di ILVA  S.p.A.  secondo  i
          criteri e le modalita'  indicati  nel  decreto  di  cui  al
          medesimo decimo periodo. 
                1-bis.  All'articolo  1,  comma   11-quinquies,   del
          decreto-legge n. 61, al primo periodo, le  parole:  ",  non
          oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice"
          sono sostituite dalle seguenti:  "l'autorita'  giudiziaria"
          e, all'ultimo  periodo,  la  parola:  "giurisdizionale"  e'
          sostituita dalla seguente: "giudiziaria". 
                1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al  fine
          della  realizzazione  degli   investimenti   necessari   al
          risanamento ambientale,  nonche'  di  quelli  destinati  ad
          interventi a favore di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
          formazione e  occupazione,  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a  contrarre
          finanziamenti per  un  ammontare  complessivo  fino  a  400
          milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello  Stato.  Il
          predetto   finanziamento    e'    rimborsato    dall'organo
          commissariale in prededuzione rispetto agli  altri  debiti,
          ai sensi dell'articolo 111, primo  comma,  numero  1),  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   e   successive
          modificazioni.  La  garanzia  dello  Stato   e'   a   prima
          richiesta, esplicita,  incondizionata  e  irrevocabile.  E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle
          garanzie dello  Stato  concesse  ai  sensi  della  presente
          disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016.  E'  autorizzata,  allo   scopo,   l'istituzione   di
          un'apposita contabilita' speciale su  cui  confluiscono  le
          predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e a 50  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  delle
          disponibilita'  in  conto  residui,  iscritte  in  bilancio
          rispettivamente  negli   anni   2015   e   2016,   relative
          all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  37,  comma
          6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e
          successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,
          anche  in  conto  residui,  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di  cui
          al D.P.C.M. 14 marzo  2014,  il  Commissario  straordinario
          dell'amministrazione   straordinaria   e'    titolare    di
          contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria  statale,
          in cui confluiscono: 
                  a)  le  risorse  assegnate  dal  CIPE  con  propria
          delibera, previa presentazione di un progetto di lavori,  a
          valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui  al  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
          annualmente   disponibili   e   garantendo   comunque    la
          neutralita' dei saldi di finanza pubblica; 
                  b)  altre  eventuali  risorse  a  qualsiasi  titolo
          destinate o da destinare  agli  interventi  di  risanamento
          ambientale. 
                3. Il Commissario straordinario  rendiconta,  secondo
          la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte  le
          contabilita'  speciali  aperte  e  ne  fornisce   periodica
          informativa al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  al  Ministero   dello   sviluppo
          economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
          con una relazione semestrale, alle Camere. 
                4. Resta fermo il diritto di rivalsa da  parte  dello
          Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. 
                5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze
          tuttora  aperte,  il   commissario   straordinario,   entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere  con   FINTECNA
          S.p.A., in qualita'  di  avente  causa  dell'IRI,  un  atto
          convenzionale di liquidazione  dell'obbligazione  contenuta
          nell'articolo 17.7  del  contratto  di  cessione  dell'ILVA
          Laminati Piani  (oggi  ILVA  S.p.A.).  La  liquidazione  e'
          determinata  nell'importo  di  156.000.000  di   euro,   ha
          carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria
          e preclude ogni  azione  concernente  il  danno  ambientale
          generatosi,  relativamente  agli  stabilimenti   produttivi
          ceduti dall'IRI  in  sede  di  privatizzazione  della  ILVA
          Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente  al  16
          marzo  1995.  Le  somme  rinvenienti  da  detta  operazione
          affluiscono nella contabilita'  ordinaria  del  Commissario
          straordinario. 
                5-bis. Ai fini della messa in  sicurezza  e  gestione
          dei rifiuti radioattivi in deposito  nell'area  ex  Cemerad
          ricadente nel comune di Statte, in  provincia  di  Taranto,
          sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere  sulle
          risorse disponibili sulla contabilita' speciale  aperta  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7  agosto
          2012, n. 129, convertito dalla legge  4  ottobre  2012,  n.
          171. 
                5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma
          1, si determinino nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante  una  riduzione
          di pari importo delle risorse del Fondo per lo  sviluppo  e
          la coesione, per il periodo  di  programmazione  2014-2020,
          indicate all'articolo 1, comma 6, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147. A tal fine, il CIPE,  con  propria  delibera,
          individua  le  risorse  disponibili  sulla   programmazione
          2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
          non  abbiano   dato   luogo   a   obblighi   giuridicamente
          vincolanti.». 
              - Si riporta il testo del comma 177,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020: 
                «177. In attuazione dell'articolo 119, quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.».