IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo specifico
di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal citato
regolamento (UE) 2021/241, quali, tra l'altro, il principio del
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il
principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario
territoriale;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visti i regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
giugno 2021;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021;
Vista la rimodulazione del PNRR approvata con decisione del
Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 che ha previsto
per la Missione 6 la riallocazione delle risorse di alcune linee di
investimento, assegnando, in particolare, per il sub-investimento
M6C1 - 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti
cronici» ulteriori 500 milioni di euro, il cui riparto avverra' con
successivo decreto, a fronte del raggiungimento di ulteriori
centomila assistiti attraverso gli strumenti della telemedicina
rispetto ai 200.000 inizialmente previsti dal target comunitario
M6C1-9, per un totale di almeno trecentomila assistiti da rilevare
entro la scadenza del 31 dicembre 2025;
Visto che, a fronte della predetta rimodulazione, il target
comunitario M6C 1-9 prevede il raggiungimento di almeno trecentomila
assistiti attraverso gli strumenti della telemedicina da rilevare
entro la scadenza del 31 dicembre 2025;
Vista la Misura 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina»
ricompresa nella Componente 1 della Missione 6 del PNRR e la
sub-misura 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti
cronici» che mira a: 1) finanziare progetti che consentano
interazioni medico-paziente a distanza, in particolare la diagnostica
e il monitoraggio; 2) creare una piattaforma nazionale per lo
screening di progetti di telemedicina (in linea con quanto previsto
dall'investimento 1.3 della Missione 6 Componente 2); 3) finanziare
iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di
sanita' e assistenza; e che ha come target:
realizzare almeno un progetto per regione sulla telemedicina come
strumento di supporto nella gestione dei pazienti cronici, entro
dicembre 2023 (target M6C1-8), considerando sia i progetti che
saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere
sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni;
raggiungere, a seguito della citata rimodulazione del PNRR,
almeno trecentomila persone assistite attraverso gli strumenti della
telemedicina entro dicembre 2025 (target M6C1-9);
Visto il decreto del Ministero della salute del 23 maggio 2022, n.
77 «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo
sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario
nazionale», adottato di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, di Riforma dell'organizzazione territoriale sanitaria;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto l'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto legge n. 77/2021
per il quale «le amministrazioni centrali titolari di interventi
previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto
obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di
scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato
decreto-legge n. 77/2021 «In caso di mancato rispetto da parte delle
regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni
finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel
ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni
specificamente indicate»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del citato
decreto-legge n. 77/2021 «Gli Enti di cui al comma 3 possono
accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del
PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o
assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere
l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli
esercizi di esigibilita' ivi previsti»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di riprese e
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per
scadenze semestrali di rendicontazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6
agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per
scadenze semestrali di rendicontazione"» con il quale, a fronte delle
rimodulazioni del PNRR di cui alla citata decisione di esecuzione del
Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono state
effettuate modifiche alla tabella A del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, in particolare in
merito all'assegnazione delle risorse finanziarie previste per il
sub-investimento M6C1 - 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto
ai pazienti cronici;
Vista la «Tabella A - PNRR - Italia Quadro finanziario per
amministrazioni titolari» allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, che
prevede per il sub-investimento M6C 1 - 1.2.3 «Telemedicina per un
migliore supporto ai pazienti cronici»» l'importo complessivo di euro
1.500.000.000;
Considerato che in data 31 dicembre 2021 e' stato stipulato un
accordo tra il Ministero della salute, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e Agenas;
Tenuto conto che l'art. 3 dell'accordo del 31 dicembre 2021 e
successive modifiche assegna ad Agenas, in qualita' di
amministrazione attuatrice, il compito di garantire l'attuazione dei
seguenti sub-interventi di investimento: «COT - Progetto pilota di
intelligenza artificiale», «COT - Portale della trasparenza»,
«Telemedicina», all'interno dell'investimento 1.2: «Casa come primo
luogo di cura e telemedicina»;
Preso atto del ruolo di soggetto attuatore affidato ad Agenas per i
sopramenzionati sub-interventi di investimento;
Visto l'allegato 1 dell'accordo del 31 dicembre 2021 e successive
modifiche concernente il Piano operativo, con l'articolazione e la
pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle linee del
sub-intervento di investimento, i tempi di esecuzione delle
rispettive attivita' e l'impiego delle rispettive risorse;
Precisato che tale Piano operativo e' sottoposto ad aggiornamento
su proposta di Agenas, sulla base delle nuove esigenze sopravvenute,
tra cui la modifica della «Tabella A - PNRR - Italia Quadro
finanziario per amministrazioni titolari» allegata al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, come
modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
maggio 2024, che prevede per il sub-investimento M6C1 - 1.2.3
«Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo
complessivo di euro 1.500.000.000;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui
«Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono
state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella
decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante
«Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali
riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate
annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli
interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata
decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante
«Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la
base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle
amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai
sensi del quale «con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037»;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre
2021, n. 279 recante «Procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art. 3,
comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del
PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e
province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa
sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta
imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118»;
Viste le seguenti circolari: RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21 recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; RGS-MEF 29
ottobre 2021, n. 25 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di
attivazione degli investimenti»; RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32,
«Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (DNSH)»; RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»; RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 80 del 2021 - indicazioni attuative»; RGS-MEF 24
gennaio 2022, n. 6 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) - servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni
titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; RGS-MEF 10
febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei
sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali
titolari di interventi del PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 1984, che ha istituito i flussi informativi (rinnovati ed
ampliati con il successivo decreto del Ministro della sanita' 23
dicembre 1996 e successive modifiche) preposti alla rilevazione delle
informazioni relative alle attivita' gestionali delle ASL e delle
aziende sanitarie e, in particolare, il decreto del Ministero della
salute 5 dicembre 2006, che ha introdotto il flusso informativo STS
11 relativo ai dati anagrafici delle strutture sanitarie;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 15 settembre 2021 concernente
l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», con cui
Agenas «assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanita'
digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione
dei servizi e dei processi in sanita'», al fine di garantire
l'omogeneita' a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione
delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi
sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, sulla base delle Linee
guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e degli indirizzi del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale;
Visto il decreto del Ministero della salute 29 aprile 2022, recante
«Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il "Modello
digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare", ai fini del
raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di cui all'Annex alla
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza dell'Italia»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Tenuto conto che il decreto del Ministro della salute 1° aprile
2022, di ricognizione degli interventi e sub-interventi di
investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha
previsto, in conformita' a quanto indicato dalle schede analitiche
approvate dalla Commissione europea «610 - M6C1_Scheda» e «620 -
M6C2_Scheda», l'articolazione della sub-misura M6C1 - 1.2.3 in due
sub-interventi di investimento: M6C1 - 1.2.3.1 «Piattaforma di
telemedicina», con una dotazione di risorse di euro 250.000.000,00, e
M6C1 - 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina», con una dotazione
finanziaria di euro 750.000.000,00, fermo restando l'ammontare
complessivo di risorse, pari a euro 1.000.000.000,00, assegnato alla
sub-misura M6C 1 - 1.2.3, come riportato nella tabella A allegata al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e
successive modifiche;
Rilevata la necessita' di aggiornare con successivo decreto il
decreto del Ministro della salute 1° aprile 2022, di ricognizione
degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), in considerazione della modifica
della «Tabella A - PNRR - Italia Quadro finanziario per
amministrazioni titolari» allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, come modificata dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, che
prevede per il sub-investimento M6C1 - 1.2.3 «Telemedicina per un
migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo complessivo di euro
1.500.000.000;
Considerato il decreto del Ministero della salute 21 settembre 2022
«Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina.
Requisiti funzionali e livelli di servizio» con cui si e' dato
supporto alle regioni e province autonome per la definizione e
composizione delle iniziative progettuali sui servizi di telemedicina
afferenti al sub-investimento M6C1-1.2.3.2 «Servizi di telemedicina»
della sub-misura M6C1-_1.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai
pazienti cronici»;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022
«Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione
sul territorio nazionale, nonche' i meccanismi di valutazione delle
proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina
e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina»
recante le modalita' di definizione dei Piani operativi regionali
relativi ai servizi minimi di telemedicina per la realizzazione
dell'infrastruttura regionale di telemedicina, come definita dalla
linee guida per i servizi di telemedicina e il relativo fabbisogno
espresso da ciascuna regione e provincia autonoma;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto
ministeriale 30 settembre 2022, ciascuna regione e provincia
autonoma, secondo il format di cui all'allegato A del decreto, ha
definito e condiviso il proprio fabbisogno di servizi minimi di
telemedicina, nell'ambito dei rispettivi Piani operativi, avvalendosi
del supporto informatico e operativo di Agenas, soggetto attuatore
dell'investimento;
Considerato che nel Piano operativo ciascuna regione e provincia
autonoma ha definito il proprio fabbisogno complessivo in termini di
infrastrutture software e hardware e di professionisti necessari a
implementare i servizi di telemedicina nell'ambito dei propri
contesti sanitari, specificando quali componenti del fabbisogno
intende garantire con soluzioni di telemedicina gia' esistenti e
attive sul proprio territorio regionale e quali componenti intende
acquisire nell'ambito del sub investimento M6C 1-1.2.3.2;
Tenuto conto che Agenas ha acquisito i citati Piani operativi delle
regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 1 del richiamato
decreto ministeriale 30 settembre 2022, e ha provveduto alla
valutazione di congruenza attraverso la Commissione tecnica di
valutazione istituita presso Agenas, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 2 del medesimo decreto ministeriale 30 settembre 2022;
Valutata e comunicata la congruita' di tutti i Piani operativi
regionali e provinciali alle regioni e province autonome con nota
protocollo Agenas n. 2023/0003063 (u) del 23 marzo 2023 da parte
della Commissione tecnica di valutazione, istituita presso Agenas
come previsto dal decreto ministeriale 30 settembre 2022;
Vista l'approvazione degli stessi Piani mediante atti deliberativi
delle regioni e delle province autonome, a seguito di comunicazione
del parere di congruita' espresso dalla Commissione tecnica di
valutazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale
30 settembre 2022;
Considerato l'art. 1 del citato decreto ministeriale 30 settembre
2022, secondo cui Agenas stipula con le regioni capofila apposite
convenzioni volte a regolare lo svolgimento dei compiti
specificamente affidati alle regioni capofila, che consistono nel
«provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza,
alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi
alle Linee guida adottate in materia», e cio' a valle della
acquisizione da parte di Agenas dei Piani operativi e dei fabbisogni
di ciascuna regione e provincia autonoma e della relativa valutazione
ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale 30 settembre
2022;
Considerato che Agenas, in qualita' di soggetto attuatore
dell'investimento, ha stipulato con le regioni capofila apposite
convenzioni, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 30
settembre 2022;
Considerato che le regioni capofila hanno sottoscritto con tutte le
regioni e province autonome aderenti all'iniziativa di acquisto le
convenzioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 30
settembre 2022;
Tenuto conto che i fabbisogni espressi dalle regioni e province
autonome sono stati utilizzati come importi posti a base di gara
delle procedure delle regioni capofila per un totale di euro
527.101.620,00;
Tenuto conto che le procedure di gara delle regioni capofila
soddisfano i fabbisogni di cui al paragrafo precedente per la quota
relativa ai servizi minimi di telemedicina e per la componente
hardware (postazioni di lavoro) necessaria per l'erogazione di tali
servizi, come previsto rispettivamente dall'allegato B e
dall'allegato A del decreto ministeriale 30 settembre 2022;
Considerato che all'interno dei suddetti Piani operativi sono stati
indicati da ciascuna regione e provincia autonoma, tra gli altri, il
numero di pazienti da trattare in telemonitoraggio, cosi' come
riportati all'interno della colonna «D.3 pazienti cronici da trattare
in telemonitoraggio» al T3 2026 di cui all'allegato al decreto del
Ministero della salute 28 settembre 2023;
Ritenuto di adeguare la descrizione degli obiettivi intermedi e
finali indicati nell'allegato al decreto del Ministero della salute
28 settembre 2023 che ha stabilito la «Ripartizione delle risorse di
cui all'investimento M6-C1-1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» da «pazienti cronici
da trattare in telemonitoraggio» a «pazienti cronici da trattare in
telemedicina» al fine di garantire la coerenza con il target M6C1-9;
Rilevato che i «pazienti cronici da trattare in telemedicina»
concorrono al raggiungimento del target M6C1-9 al T4 2025 che prevede
«almeno trecentomila persone assistite sfruttando strumenti di
telemedicina», e che il telemonitoraggio rientra tra i servizi minimi
di telemedicina previsti;
Tenuto conto che il target M6C1-9 sopra descritto verra'
monitorato, a partire dall'annualita' 2024, da parte di Agenas
attraverso il modulo di monitoraggio della Piattaforma nazionale di
telemedicina (di seguito anche "PNT"), di cui al sub-investimento
1.2.3.1 della Component 1 della Missione 6 del PNRR e che, al fine di
conferire i dati che concorrono al raggiungimento del target, ogni
soluzione di telemedicina dovra' essere adeguatamente integrata con
l'architettura delle infrastrutture regionali di telemedicina (di
seguito anche "IRT") e con la suddetta PNT; inoltre, a garanzia di
tale integrazione, le soluzioni di telemedicina dovranno essere
validate attraverso il modulo di validazione delle soluzioni di
telemedicina della PNT, ferma restando la possibilita', nelle more
delle predette integrazioni e dell'attivazione dell'EDS, di
utilizzare - ai fini del monitoraggio, i flussi del NSIS e il flusso
informativo «tessera sanitaria - TS» di cui all'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo
all'assistenza specialistica ambulatoriale, che gia' prevede nel
proprio tracciato record un campo che identifica le prestazioni
erogate in telemedicina;
Tenuto conto che per il raggiungimento del target M6C1-9 ogni
regione e provincia autonoma acquisisce i dispositivi medici
necessari all'erogazione dei servizi di telemedicina, i quali, come
sopra detto, saranno oggetto di monitoraggio attraverso la
Piattaforma nazionale di telemedicina, di cui al sub-investimento
1.2.3.1 della Component 1 della Missione 6 del PNRR a partire
dall'annualita' 2024;
Considerato che i soggetti beneficiari delle risorse riconducibili
al sub-intervento di investimento M6C1 «1.2.3 Telemedicina per un
migliore supporto ai pazienti cronici» sono le regioni e le province
autonome;
Considerato l'art. 4 del citato decreto ministeriale 30 settembre
2022 che prevede che con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, sono assegnate alle regioni e alle province
autonome le risorse previste dall'investimento PNRR M6C1 - 1.2.3 per
l'acquisizione dei servizi di telemedicina da loro prescelti e
approvati dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 del medesimo
decreto ministeriale;
Tenuto conto del fabbisogno per i servizi minimi di telemedicina e
per la componente hardware (postazioni di lavoro) rilevato dalle
regioni e dalle province autonome e della relativa valutazione ai
sensi dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale 30 settembre
2022, per un ammontare complessivo di euro 527.101.620,00;
Considerato l'art. 2 del decreto del Ministero della salute 28
settembre 2023 di ripartizione delle risorse di cui all'investimento
PNRR M6C 1 - 1.2.3.2 - «Servizi di telemedicina», che ha stabilito la
«Ripartizione delle risorse di cui all'investimento M6-C1-1.2.3.2
«Servizi di telemedicina» del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)»;
Tenuto conto di quanto stabilito nel citato decreto 28 settembre
2023 (art. 2) in ordine alla necessita' di «ripartire con successivo
decreto le risorse residue corrispondenti a euro 172.898.380,00
secondo un criterio di ripartizione che prevede una riserva minima
pari a euro 102.467.992,00 alle regioni del Mezzogiorno tale da
garantire, per le risorse territorializzabili pari a 700.000.000,00
[...] il rispetto dell'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge
n. 77/2021»;
Considerata la necessita', ai fini del completamento
dell'implementazione dei servizi di telemedicina e dei modelli
organizzativi correlati alla presa in carico della cronicita'
necessari al raggiungimento del citato target PNRR M6C1-9, di
destinare le predette risorse da ripartire, pari a euro
172.898.380,00, alle attivita' regionali di:
a) integrazione dei Sistemi gestionali regionali (SGR) e dei
Servizi minimi di telemedicina (SMT) regionali con la Piattaforma
nazionale di telemedicina (PNT): euro 45.220.000,00;
b) integrazioni specifiche da effettuarsi per sistemi locali:
euro 25.535.676,00;
c) acquisto di dispositivi medici per l'erogazione dei servizi di
telemedicina: euro 81.714.163,00;
d) evoluzioni software (con esclusione delle attivita' di
supporto specialistico): euro 20.428.541,00;
Considerata la necessita' di rimodulare i target relativi ai
pazienti cronici da trattare in telemedicina al T4 2024 e al T3 2025,
dell'allegato al decreto del Ministero della salute 28 settembre 2023
che ha stabilito la «Ripartizione delle risorse di cui
all'investimento M6-C1-1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», in conseguenza dei tempi
tecnici non comprimibili delle attivita' in corso;
Tenuto conto della quota pari ad euro 50.000.000,00 destinata ad
Agenas quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento,
con il compito di effettuare le verifiche di conformita' che
attestino la corretta implementazione e integrazione delle IRT con la
PNT e il controllo della realizzazione dell'intervento, anche
attraverso la definizione di linee guida per i criteri di scelta dei
dispositivi medici, in relazione del ruolo previsto dal decreto del
Ministero della salute 9 giugno 2023 «Adozione del programma
nazionale di HTA» e dal ruolo di Agenzia di sanita' digitale ai sensi
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25;
Considerate le interlocuzioni con il Ministero dell'economia e
delle finanze ai fini dell'esame congiunto con la Ragioneria generale
dello Stato, anche per una valutazione preliminare di coerenza con i
requisiti del PNRR ai sensi della circolare RGS MEF n. 21/2021
richiamata in premessa;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 13 febbraio 2025 (rep. atti n. 19/CSR);
Decreta:
Art. 1
Riparto di risorse
1. Le risorse oggetto di riparto nel presente decreto, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero della
salute 28 settembre 2023, ammontano ad euro 172.898.380,00 per
l'implementazione dei servizi di telemedicina e dei modelli
organizzativi correlati alla presa in carico della cronicita',
nell'ambito del modello declinato dal decreto ministeriale 23 maggio
2022, n. 77, con lo scopo di completare ed integrare gli strumenti di
telemedicina anche in relazione all'evolversi delle tecnologie
disponibili e dell'implementazione dei suddetti modelli. In
particolare, come dettagliato nell'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto, sono destinati a:
a) integrazione dei sistemi gestionali regionali (SGR) e dei
servizi minimi di telemedicina (SMT) regionali con la Piattaforma
nazionale di telemedicina (PNT): euro 45.220.000,00;
b) integrazioni specifiche a sistemi locali: euro 25.535.676,00;
c) dispositivi medici: euro 81.714.163,00;
d) evoluzioni software (con esclusione delle attivita' di
supporto specialistico): euro 20.428.541,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo criteri
tecnologici e sulla base della popolazione residente, ferma restando
la riserva minima pari a euro 102.467.992,00 alle regioni del
Mezzogiorno, tale da garantire, per le risorse territorializzabili
per complessivi euro 700.000.000,00 di cui al precedente decreto del
Ministro della salute 28 settembre 2023, il rispetto dell'art. 2,
comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Di seguito la metodologia utilizzata:
a) le risorse di cui al comma 1, lettera a) sono attribuite per
l'integrazione dei sistemi gestionali regionali (SGR) e dei servizi
minimi di telemedicina (SMT) regionali con la PNT in coerenza con il
fabbisogno gia' espresso dalle regioni e province autonome nei Piani
operativi precedentemente validati dalla Commissione tecnica di
valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero
della salute 30 settembre 2022 e in relazione alla durata dei
contratti applicativi stipulati all'esito della gara per
l'affidamento dei servizi minimi di telemedicina, limitatamente alle
componenti di risorse non gia' coperte da altri fondi (in
particolare, laddove i SMT siano acquisiti attraverso Gara Regione
Lombardia, sono escluse le risorse assegnate attraverso tale gara ai
fornitori dei SMT per le attivita' di integrazione di loro
competenza);
b) le risorse di cui al comma 1, lettera b) sono attribuite
secondo il criterio tecnologico che tiene conto del grado di
complessita' della rete delle strutture sanitarie presenti
all'interno delle regioni e delle province autonome e delle
integrazioni attese con i sistemi locali; il grado di complessita'
della rete e', a tal fine, valutato proporzionalmente al numero di
presidi di erogazione di prestazioni sanitarie come rilevabili dal
flusso informativo STS 11 del Ministero della salute;
c) le risorse di cui al comma 1, lettera c) sono attribuite
tenendo conto del criterio di quota capitaria riferita alla
popolazione residente;
d) le risorse di cui al comma 1, lettera d) sono attribuite
secondo il criterio relativo alla quota capitaria riferita alla
popolazione residente, in coerenza con la possibilita', attribuita ad
ogni regione e provincia autonoma, di richiedere evoluzioni della
infrastruttura regionale/provinciale conformi al Piano operativo
approvato secondo il decreto ministeriale 30 settembre 2022.
3. Le risorse di cui al comma 1, lettere a), b) e d) del presente
articolo, fermo restando il finanziamento complessivo assegnato a
ciascuna regione e provincia autonoma, potranno essere oggetto di
rimodulazione, in conformita' con i Piani operativi validati dalla
commissione tecnica di valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
decreto del Ministero della salute 30 settembre 2022, nonche' con i
«Piani di integrazione», di cui all'art. 2, comma 2, del presente
decreto, previa validazione da parte della commissione tecnica di
valutazione.