IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (Regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Tenuto  conto  dei  principi  trasversali   previsti   dal   citato
regolamento (UE) 2021/241,  quali,  tra  l'altro,  il  principio  del
contributo all'obiettivo climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  il
principio  di  parita'  di  genere,   l'obbligo   di   protezione   e
valorizzazione  dei   giovani   ed   il   superamento   del   divario
territoriale; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant  harm»)  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  2021/1056,  2021/1057,  2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  24
giugno 2021; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del  13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Vista  la  rimodulazione  del  PNRR  approvata  con  decisione  del
Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023  che  ha  previsto
per la Missione 6 la riallocazione delle risorse di alcune  linee  di
investimento, assegnando, in  particolare,  per  il  sub-investimento
M6C1 - 1.2.3 «Telemedicina  per  un  migliore  supporto  ai  pazienti
cronici» ulteriori 500 milioni di euro, il cui riparto  avverra'  con
successivo  decreto,  a  fronte  del  raggiungimento   di   ulteriori
centomila  assistiti  attraverso  gli  strumenti  della  telemedicina
rispetto ai 200.000  inizialmente  previsti  dal  target  comunitario
M6C1-9, per un totale di almeno trecentomila  assistiti  da  rilevare
entro la scadenza del 31 dicembre 2025; 
  Visto  che,  a  fronte  della  predetta  rimodulazione,  il  target
comunitario M6C 1-9 prevede il raggiungimento di almeno  trecentomila
assistiti attraverso gli strumenti  della  telemedicina  da  rilevare
entro la scadenza del 31 dicembre 2025; 
  Vista la Misura 1.2 «Casa come primo luogo di cura e  telemedicina»
ricompresa nella  Componente  1  della  Missione  6  del  PNRR  e  la
sub-misura 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto  ai  pazienti
cronici»  che  mira  a:  1)  finanziare   progetti   che   consentano
interazioni medico-paziente a distanza, in particolare la diagnostica
e il  monitoraggio;  2)  creare  una  piattaforma  nazionale  per  lo
screening di progetti di telemedicina (in linea con  quanto  previsto
dall'investimento 1.3 della Missione 6 Componente 2);  3)  finanziare
iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia  di
sanita' e assistenza; e che ha come target: 
    realizzare almeno un progetto per regione sulla telemedicina come
strumento di supporto nella  gestione  dei  pazienti  cronici,  entro
dicembre 2023  (target  M6C1-8),  considerando  sia  i  progetti  che
saranno attuati nella singola regione sia quelli che  possono  essere
sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni; 
    raggiungere, a  seguito  della  citata  rimodulazione  del  PNRR,
almeno trecentomila persone assistite attraverso gli strumenti  della
telemedicina entro dicembre 2025 (target M6C1-9); 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 23 maggio 2022,  n.
77 «Regolamento recante la definizione di modelli e standard  per  lo
sviluppo  dell'assistenza   territoriale   nel   Servizio   sanitario
nazionale», adottato di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di Riforma dell'organizzazione territoriale sanitaria; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto l'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto  legge  n.  77/2021
per il quale «le  amministrazioni  centrali  titolari  di  interventi
previsti dal PNRR  assicurano  che,  in  sede  di  definizione  delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il  40  per
cento delle risorse  allocabili  territorialmente,  anche  attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento  per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio  attivato  dal
Servizio centrale per il  PNRR  verifica  il  rispetto  del  predetto
obiettivo e, laddove necessario,  sottopone  gli  eventuali  casi  di
scostamento alla Cabina di regia, che  adotta  le  occorrenti  misure
correttive e propone eventuali misure compensative»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 77/2021 «In caso di mancato rispetto da parte  delle
regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi  e  impegni
finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata  adozione  di  atti  e
provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero  nel
ritardo, inerzia  o  difformita'  nell'esecuzione  dei  progetti,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il
conseguimento degli obiettivi  intermedi  e  finali  del  PNRR  e  su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna  al
soggetto  attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o   l'ufficio,   ovvero   in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  4,  del  citato
decreto-legge n.  77/2021  «Gli  Enti  di  cui  al  comma  3  possono
accertare le entrate derivanti dal trasferimento  delle  risorse  del
PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione  di  riparto  o
assegnazione del contributo a proprio favore, senza  dover  attendere
l'impegno  dell'amministrazione  erogante,   con   imputazione   agli
esercizi di esigibilita' ivi previsti»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  riprese  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto  6
agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione"» con il quale, a fronte delle
rimodulazioni del PNRR di cui alla citata decisione di esecuzione del
Consiglio  dell'Unione  europea  dell'8  dicembre  2023,  sono  state
effettuate modifiche alla tabella A del citato decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021,  in  particolare  in
merito all'assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  per  il
sub-investimento M6C1 - 1.2.3 Telemedicina per un  migliore  supporto
ai pazienti cronici; 
  Vista la  «Tabella  A  -  PNRR  -  Italia  Quadro  finanziario  per
amministrazioni  titolari»  allegata   al   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, che
prevede per il sub-investimento M6C 1 - 1.2.3  «Telemedicina  per  un
migliore supporto ai pazienti cronici»» l'importo complessivo di euro
1.500.000.000; 
  Considerato che in data 31 dicembre  2021  e'  stato  stipulato  un
accordo tra il Ministero della salute, la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e Agenas; 
  Tenuto conto che l'art. 3  dell'accordo  del  31  dicembre  2021  e
successive   modifiche   assegna   ad   Agenas,   in   qualita'    di
amministrazione attuatrice, il compito di garantire l'attuazione  dei
seguenti sub-interventi di investimento: «COT -  Progetto  pilota  di
intelligenza  artificiale»,  «COT  -  Portale   della   trasparenza»,
«Telemedicina», all'interno dell'investimento 1.2: «Casa  come  primo
luogo di cura e telemedicina»; 
  Preso atto del ruolo di soggetto attuatore affidato ad Agenas per i
sopramenzionati sub-interventi di investimento; 
  Visto l'allegato 1 dell'accordo del 31 dicembre 2021  e  successive
modifiche concernente il Piano operativo, con  l'articolazione  e  la
pianificazione  delle  azioni  per  lo  sviluppo  delle   linee   del
sub-intervento  di  investimento,  i  tempi   di   esecuzione   delle
rispettive attivita' e l'impiego delle rispettive risorse; 
  Precisato che tale Piano operativo e' sottoposto  ad  aggiornamento
su proposta di Agenas, sulla base delle nuove esigenze  sopravvenute,
tra cui  la  modifica  della  «Tabella  A  -  PNRR  -  Italia  Quadro
finanziario per amministrazioni titolari»  allegata  al  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  6  agosto   2021,   come
modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  3
maggio 2024,  che  prevede  per  il  sub-investimento  M6C1  -  1.2.3
«Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo
complessivo di euro 1.500.000.000; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui
«Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con  cui  sono
state individuate le  risorse  finanziarie,  come  determinate  nella
decisione  di  esecuzione  del  Consiglio   UE   -   ECOFIN   recante
«Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza dell'Italia», viene aggiornato  sulla  base  di  eventuali
riprogrammazioni del PNRR  adottate  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  necessarie  all'attuazione   del   Piano   sono   assegnate
annualmente  sulla  base   del   cronoprogramma   finanziario   degli
interventi  cui  esse  sono  destinate.  La  notifica  della   citata
decisione  di  esecuzione  del  consiglio   UE   -   ECOFIN   recante
«Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  dell'Italia»,  unitamente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai
sensi del quale «con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
delle finanze sono stabilite  le  procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037»; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23  novembre
2021, n. 279 recante «Procedure relative  alla  gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1,  comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art.  3,
comma 3, laddove si prevede che «Con  riferimento  alle  risorse  del
PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e
province autonome accendono appositi  capitoli  relativi  alla  spesa
sanitaria del bilancio gestionale  al  fine  di  garantire  un'esatta
imputazione delle entrate e delle uscite  relative  al  finanziamento
specifico, in coerenza con  l'art.  20  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118»; 
  Viste le seguenti circolari: RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21 recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;  RGS-MEF  29
ottobre 2021, n. 25 recante «Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi  e  altre  procedure  di
attivazione degli investimenti»; RGS-MEF 30  dicembre  2021,  n.  32,
«Piano nazionale di ripresa e resilienza -  Guida  operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente  (DNSH)»;  RGS-MEF  31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»;  RGS-MEF  18  gennaio  2022,  n.  4,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge n. 80 del 2021 -  indicazioni  attuative»;  RGS-MEF  24
gennaio 2022, n. 6 recante «Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
(PNRR)  -  servizi  di  assistenza  tecnica  per  le  amministrazioni
titolari di interventi e soggetti attuatori  del  PNRR»;  RGS-MEF  10
febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione  dei
sistemi  di  gestione  e  controllo  delle  amministrazioni  centrali
titolari di interventi del PNRR»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 1984, che ha istituito  i  flussi  informativi  (rinnovati  ed
ampliati con il successivo decreto  del  Ministro  della  sanita'  23
dicembre 1996 e successive modifiche) preposti alla rilevazione delle
informazioni relative alle attivita' gestionali  delle  ASL  e  delle
aziende sanitarie e, in particolare, il decreto del  Ministero  della
salute 5 dicembre 2006, che ha introdotto il flusso  informativo  STS
11 relativo ai dati anagrafici delle strutture sanitarie; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 15 settembre 2021 concernente
l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art.  8
del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,   n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,
concernente «Misure urgenti in materia di  sostegno  alle  imprese  e
agli operatori economici, di lavoro, salute e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi  nel  settore  elettrico»,  con  cui
Agenas «assume anche il ruolo di Agenzia  nazionale  per  la  sanita'
digitale (ASD), assicurando il potenziamento  della  digitalizzazione
dei servizi  e  dei  processi  in  sanita'»,  al  fine  di  garantire
l'omogeneita' a  livello  nazionale  e  l'efficienza  nell'attuazione
delle  politiche  di  prevenzione  e  nell'erogazione   dei   servizi
sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, sulla base delle  Linee
guida   dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale   (AgID)   per    la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e degli indirizzi del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 29 aprile 2022, recante
«Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il  "Modello
digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare", ai  fini  del
raggiungimento della Milestone  EU  M6C1-4,  di  cui  all'Annex  alla
decisione di esecuzione del Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,
recante l'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa  e
resilienza dell'Italia»; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Tenuto conto che il decreto del Ministro  della  salute  1°  aprile
2022,  di  ricognizione  degli   interventi   e   sub-interventi   di
investimento del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  ha
previsto, in conformita' a quanto indicato  dalle  schede  analitiche
approvate dalla Commissione europea «610  -  M6C1_Scheda»  e  «620  -
M6C2_Scheda», l'articolazione della sub-misura M6C1 -  1.2.3  in  due
sub-interventi  di  investimento:  M6C1  -  1.2.3.1  «Piattaforma  di
telemedicina», con una dotazione di risorse di euro 250.000.000,00, e
M6C1  -  1.2.3.2  «Servizi  di  telemedicina»,  con   una   dotazione
finanziaria  di  euro  750.000.000,00,  fermo  restando   l'ammontare
complessivo di risorse, pari a euro 1.000.000.000,00, assegnato  alla
sub-misura M6C 1 - 1.2.3, come riportato nella tabella A allegata  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6  agosto  2021  e
successive modifiche; 
  Rilevata la necessita' di  aggiornare  con  successivo  decreto  il
decreto del Ministro della salute 1°  aprile  2022,  di  ricognizione
degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano nazionale
di ripresa e resilienza  (PNRR),  in  considerazione  della  modifica
della  «Tabella  A  -  PNRR   -   Italia   Quadro   finanziario   per
amministrazioni  titolari»  allegata   al   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze 6  agosto  2021,  come  modificata  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, che
prevede per il sub-investimento M6C1 -  1.2.3  «Telemedicina  per  un
migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo complessivo di  euro
1.500.000.000; 
  Considerato il decreto del Ministero della salute 21 settembre 2022
«Approvazione delle  linee  guida  per  i  servizi  di  telemedicina.
Requisiti funzionali e livelli  di  servizio»  con  cui  si  e'  dato
supporto alle regioni  e  province  autonome  per  la  definizione  e
composizione delle iniziative progettuali sui servizi di telemedicina
afferenti al sub-investimento M6C1-1.2.3.2 «Servizi di  telemedicina»
della sub-misura M6C1-_1.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai
pazienti cronici»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  30  settembre  2022
«Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e  diffusione
sul territorio nazionale, nonche' i meccanismi di  valutazione  delle
proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina
e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di  telemedicina»
recante le modalita' di definizione  dei  Piani  operativi  regionali
relativi ai servizi  minimi  di  telemedicina  per  la  realizzazione
dell'infrastruttura regionale di telemedicina,  come  definita  dalla
linee guida per i servizi di telemedicina e  il  relativo  fabbisogno
espresso da ciascuna regione e provincia autonoma; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  1   del   citato   decreto
ministeriale  30  settembre  2022,  ciascuna  regione   e   provincia
autonoma, secondo il format di cui all'allegato  A  del  decreto,  ha
definito e condiviso il  proprio  fabbisogno  di  servizi  minimi  di
telemedicina, nell'ambito dei rispettivi Piani operativi, avvalendosi
del supporto informatico e operativo di  Agenas,  soggetto  attuatore
dell'investimento; 
  Considerato che nel Piano operativo ciascuna  regione  e  provincia
autonoma ha definito il proprio fabbisogno complessivo in termini  di
infrastrutture software e hardware e di  professionisti  necessari  a
implementare  i  servizi  di  telemedicina  nell'ambito  dei   propri
contesti  sanitari,  specificando  quali  componenti  del  fabbisogno
intende garantire con soluzioni  di  telemedicina  gia'  esistenti  e
attive sul proprio territorio regionale e  quali  componenti  intende
acquisire nell'ambito del sub investimento M6C 1-1.2.3.2; 
  Tenuto conto che Agenas ha acquisito i citati Piani operativi delle
regioni e province autonome, ai  sensi  dell'art.  1  del  richiamato
decreto  ministeriale  30  settembre  2022,  e  ha  provveduto   alla
valutazione  di  congruenza  attraverso  la  Commissione  tecnica  di
valutazione istituita presso Agenas,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 2 del medesimo decreto ministeriale 30 settembre 2022; 
  Valutata e comunicata la congruita'  di  tutti  i  Piani  operativi
regionali e provinciali alle regioni e  province  autonome  con  nota
protocollo Agenas n. 2023/0003063 (u) del  23  marzo  2023  da  parte
della Commissione tecnica di  valutazione,  istituita  presso  Agenas
come previsto dal decreto ministeriale 30 settembre 2022; 
  Vista l'approvazione degli stessi Piani mediante atti  deliberativi
delle regioni e delle province autonome, a seguito  di  comunicazione
del parere  di  congruita'  espresso  dalla  Commissione  tecnica  di
valutazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  ministeriale
30 settembre 2022; 
  Considerato l'art. 1 del citato decreto ministeriale  30  settembre
2022, secondo cui Agenas stipula con  le  regioni  capofila  apposite
convenzioni   volte   a   regolare   lo   svolgimento   dei   compiti
specificamente affidati alle regioni  capofila,  che  consistono  nel
«provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza,
alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina  conformi
alle  Linee  guida  adottate  in  materia»,  e  cio'  a  valle  della
acquisizione da parte di Agenas dei Piani operativi e dei  fabbisogni
di ciascuna regione e provincia autonoma e della relativa valutazione
ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale  30  settembre
2022; 
  Considerato  che  Agenas,  in  qualita'   di   soggetto   attuatore
dell'investimento, ha stipulato  con  le  regioni  capofila  apposite
convenzioni, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale  30
settembre 2022; 
  Considerato che le regioni capofila hanno sottoscritto con tutte le
regioni e province autonome aderenti all'iniziativa  di  acquisto  le
convenzioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto  ministeriale  30
settembre 2022; 
  Tenuto conto che i fabbisogni espressi  dalle  regioni  e  province
autonome sono stati utilizzati come importi  posti  a  base  di  gara
delle  procedure  delle  regioni  capofila  per  un  totale  di  euro
527.101.620,00; 
  Tenuto conto che  le  procedure  di  gara  delle  regioni  capofila
soddisfano i fabbisogni di cui al paragrafo precedente per  la  quota
relativa ai servizi  minimi  di  telemedicina  e  per  la  componente
hardware (postazioni di lavoro) necessaria per l'erogazione  di  tali
servizi,   come   previsto   rispettivamente   dall'allegato   B    e
dall'allegato A del decreto ministeriale 30 settembre 2022; 
  Considerato che all'interno dei suddetti Piani operativi sono stati
indicati da ciascuna regione e provincia autonoma, tra gli altri,  il
numero di  pazienti  da  trattare  in  telemonitoraggio,  cosi'  come
riportati all'interno della colonna «D.3 pazienti cronici da trattare
in telemonitoraggio» al T3 2026 di cui all'allegato  al  decreto  del
Ministero della salute 28 settembre 2023; 
  Ritenuto di adeguare la descrizione  degli  obiettivi  intermedi  e
finali indicati nell'allegato al decreto del Ministero  della  salute
28 settembre 2023 che ha stabilito la «Ripartizione delle risorse  di
cui all'investimento  M6-C1-1.2.3.2  «Servizi  di  telemedicina»  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» da «pazienti  cronici
da trattare in telemonitoraggio» a «pazienti cronici da  trattare  in
telemedicina» al fine di garantire la coerenza con il target M6C1-9; 
  Rilevato che i  «pazienti  cronici  da  trattare  in  telemedicina»
concorrono al raggiungimento del target M6C1-9 al T4 2025 che prevede
«almeno  trecentomila  persone  assistite  sfruttando  strumenti   di
telemedicina», e che il telemonitoraggio rientra tra i servizi minimi
di telemedicina previsti; 
  Tenuto  conto  che  il  target  M6C1-9   sopra   descritto   verra'
monitorato, a  partire  dall'annualita'  2024,  da  parte  di  Agenas
attraverso il modulo di monitoraggio della Piattaforma  nazionale  di
telemedicina (di seguito anche "PNT"),  di  cui  al  sub-investimento
1.2.3.1 della Component 1 della Missione 6 del PNRR e che, al fine di
conferire i dati che concorrono al raggiungimento  del  target,  ogni
soluzione di telemedicina dovra' essere adeguatamente  integrata  con
l'architettura delle infrastrutture  regionali  di  telemedicina  (di
seguito anche "IRT") e con la suddetta PNT; inoltre,  a  garanzia  di
tale integrazione,  le  soluzioni  di  telemedicina  dovranno  essere
validate attraverso il  modulo  di  validazione  delle  soluzioni  di
telemedicina della PNT, ferma restando la  possibilita',  nelle  more
delle  predette  integrazioni   e   dell'attivazione   dell'EDS,   di
utilizzare - ai fini del monitoraggio, i flussi del NSIS e il  flusso
informativo  «tessera  sanitaria  -  TS»  di  cui  all'art.  50   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  relativo
all'assistenza specialistica  ambulatoriale,  che  gia'  prevede  nel
proprio tracciato record  un  campo  che  identifica  le  prestazioni
erogate in telemedicina; 
  Tenuto conto che per  il  raggiungimento  del  target  M6C1-9  ogni
regione  e  provincia  autonoma  acquisisce  i   dispositivi   medici
necessari all'erogazione dei servizi di telemedicina, i  quali,  come
sopra  detto,  saranno  oggetto   di   monitoraggio   attraverso   la
Piattaforma nazionale di telemedicina,  di  cui  al  sub-investimento
1.2.3.1 della Component  1  della  Missione  6  del  PNRR  a  partire
dall'annualita' 2024; 
  Considerato che i soggetti beneficiari delle risorse  riconducibili
al sub-intervento di investimento M6C1  «1.2.3  Telemedicina  per  un
migliore supporto ai pazienti cronici» sono le regioni e le  province
autonome; 
  Considerato l'art. 4 del citato decreto ministeriale  30  settembre
2022 che prevede che  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale, sono assegnate alle  regioni  e  alle  province
autonome le risorse previste dall'investimento PNRR M6C1 - 1.2.3  per
l'acquisizione dei  servizi  di  telemedicina  da  loro  prescelti  e
approvati dalla Commissione tecnica di cui all'art.  2  del  medesimo
decreto ministeriale; 
  Tenuto conto del fabbisogno per i servizi minimi di telemedicina  e
per la componente hardware  (postazioni  di  lavoro)  rilevato  dalle
regioni e dalle province autonome e  della  relativa  valutazione  ai
sensi dell'art. 2 del  medesimo  decreto  ministeriale  30  settembre
2022, per un ammontare complessivo di euro 527.101.620,00; 
  Considerato l'art. 2 del decreto  del  Ministero  della  salute  28
settembre 2023 di ripartizione delle risorse di cui  all'investimento
PNRR M6C 1 - 1.2.3.2 - «Servizi di telemedicina», che ha stabilito la
«Ripartizione delle risorse  di  cui  all'investimento  M6-C1-1.2.3.2
«Servizi di telemedicina» del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)»; 
  Tenuto conto di quanto stabilito nel citato  decreto  28  settembre
2023 (art. 2) in ordine alla necessita' di «ripartire con  successivo
decreto le  risorse  residue  corrispondenti  a  euro  172.898.380,00
secondo un criterio di ripartizione che prevede  una  riserva  minima
pari a euro 102.467.992,00  alle  regioni  del  Mezzogiorno  tale  da
garantire, per le risorse territorializzabili pari  a  700.000.000,00
[...] il rispetto dell'art. 2, comma 6-bis, del citato  decreto-legge
n. 77/2021»; 
  Considerata   la   necessita',   ai    fini    del    completamento
dell'implementazione  dei  servizi  di  telemedicina  e  dei  modelli
organizzativi  correlati  alla  presa  in  carico  della   cronicita'
necessari  al  raggiungimento  del  citato  target  PNRR  M6C1-9,  di
destinare  le  predette   risorse   da   ripartire,   pari   a   euro
172.898.380,00, alle attivita' regionali di: 
    a) integrazione dei Sistemi  gestionali  regionali  (SGR)  e  dei
Servizi minimi di telemedicina (SMT)  regionali  con  la  Piattaforma
nazionale di telemedicina (PNT): euro 45.220.000,00; 
    b) integrazioni specifiche da  effettuarsi  per  sistemi  locali:
euro 25.535.676,00; 
    c) acquisto di dispositivi medici per l'erogazione dei servizi di
telemedicina: euro 81.714.163,00; 
    d)  evoluzioni  software  (con  esclusione  delle  attivita'   di
supporto specialistico): euro 20.428.541,00; 
  Considerata la  necessita'  di  rimodulare  i  target  relativi  ai
pazienti cronici da trattare in telemedicina al T4 2024 e al T3 2025,
dell'allegato al decreto del Ministero della salute 28 settembre 2023
che  ha   stabilito   la   «Ripartizione   delle   risorse   di   cui
all'investimento M6-C1-1.2.3.2 «Servizi di  telemedicina»  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», in conseguenza  dei  tempi
tecnici non comprimibili delle attivita' in corso; 
  Tenuto conto della quota pari ad euro  50.000.000,00  destinata  ad
Agenas quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento,
con  il  compito  di  effettuare  le  verifiche  di  conformita'  che
attestino la corretta implementazione e integrazione delle IRT con la
PNT  e  il  controllo  della  realizzazione  dell'intervento,   anche
attraverso la definizione di linee guida per i criteri di scelta  dei
dispositivi medici, in relazione del ruolo previsto dal  decreto  del
Ministero  della  salute  9  giugno  2023  «Adozione  del   programma
nazionale di HTA» e dal ruolo di Agenzia di sanita' digitale ai sensi
del  decreto-legge  27  gennaio   2022,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25; 
  Considerate le interlocuzioni  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai fini dell'esame congiunto con la Ragioneria generale
dello Stato, anche per una valutazione preliminare di coerenza con  i
requisiti del PNRR ai  sensi  della  circolare  RGS  MEF  n.  21/2021
richiamata in premessa; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 13 febbraio 2025 (rep. atti n. 19/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Riparto di risorse 
 
  1. Le risorse oggetto di riparto nel presente decreto, ai sensi  di
quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero della
salute 28  settembre  2023,  ammontano  ad  euro  172.898.380,00  per
l'implementazione  dei  servizi  di  telemedicina   e   dei   modelli
organizzativi  correlati  alla  presa  in  carico  della  cronicita',
nell'ambito del modello declinato dal decreto ministeriale 23  maggio
2022, n. 77, con lo scopo di completare ed integrare gli strumenti di
telemedicina  anche  in  relazione  all'evolversi  delle   tecnologie
disponibili  e  dell'implementazione   dei   suddetti   modelli.   In
particolare, come dettagliato nell'allegato 1, che costituisce  parte
integrante del presente decreto, sono destinati a: 
    a) integrazione dei sistemi  gestionali  regionali  (SGR)  e  dei
servizi minimi di telemedicina (SMT)  regionali  con  la  Piattaforma
nazionale di telemedicina (PNT): euro 45.220.000,00; 
    b) integrazioni specifiche a sistemi locali: euro 25.535.676,00; 
    c) dispositivi medici: euro 81.714.163,00; 
    d)  evoluzioni  software  (con  esclusione  delle  attivita'   di
supporto specialistico): euro 20.428.541,00. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  ripartite  secondo  criteri
tecnologici e sulla base della popolazione residente, ferma  restando
la riserva  minima  pari  a  euro  102.467.992,00  alle  regioni  del
Mezzogiorno, tale da garantire, per  le  risorse  territorializzabili
per complessivi euro 700.000.000,00 di cui al precedente decreto  del
Ministro della salute 28 settembre 2023,  il  rispetto  dell'art.  2,
comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  Di seguito la metodologia utilizzata: 
    a) le risorse di cui al comma 1, lettera a) sono  attribuite  per
l'integrazione dei sistemi gestionali regionali (SGR) e  dei  servizi
minimi di telemedicina (SMT) regionali con la PNT in coerenza con  il
fabbisogno gia' espresso dalle regioni e province autonome nei  Piani
operativi  precedentemente  validati  dalla  Commissione  tecnica  di
valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del  Ministero
della salute 30  settembre  2022  e  in  relazione  alla  durata  dei
contratti   applicativi   stipulati   all'esito   della   gara    per
l'affidamento dei servizi minimi di telemedicina, limitatamente  alle
componenti  di  risorse  non  gia'  coperte  da   altri   fondi   (in
particolare, laddove i SMT siano acquisiti  attraverso  Gara  Regione
Lombardia, sono escluse le risorse assegnate attraverso tale gara  ai
fornitori  dei  SMT  per  le  attivita'  di  integrazione   di   loro
competenza); 
    b) le risorse di cui al  comma  1,  lettera  b)  sono  attribuite
secondo  il  criterio  tecnologico  che  tiene  conto  del  grado  di
complessita'  della   rete   delle   strutture   sanitarie   presenti
all'interno  delle  regioni  e  delle  province  autonome   e   delle
integrazioni attese con i sistemi locali; il  grado  di  complessita'
della rete e', a tal fine, valutato proporzionalmente  al  numero  di
presidi di erogazione di prestazioni sanitarie  come  rilevabili  dal
flusso informativo STS 11 del Ministero della salute; 
    c) le risorse di cui al  comma  1,  lettera  c)  sono  attribuite
tenendo  conto  del  criterio  di  quota  capitaria   riferita   alla
popolazione residente; 
    d) le risorse di cui al  comma  1,  lettera  d)  sono  attribuite
secondo il criterio  relativo  alla  quota  capitaria  riferita  alla
popolazione residente, in coerenza con la possibilita', attribuita ad
ogni regione e provincia autonoma,  di  richiedere  evoluzioni  della
infrastruttura  regionale/provinciale  conformi  al  Piano  operativo
approvato secondo il decreto ministeriale 30 settembre 2022. 
  3. Le risorse di cui al comma 1, lettere a), b) e d)  del  presente
articolo, fermo restando il  finanziamento  complessivo  assegnato  a
ciascuna regione e provincia autonoma,  potranno  essere  oggetto  di
rimodulazione, in conformita' con i Piani  operativi  validati  dalla
commissione tecnica di valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
decreto del Ministero della salute 30 settembre 2022, nonche'  con  i
«Piani di integrazione», di cui all'art. 2,  comma  2,  del  presente
decreto, previa validazione da parte  della  commissione  tecnica  di
valutazione.