Art. 2 
 
                             Attuazione 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono immediatamente accertabili, ai
sensi del comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108. 
  2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) («Integrazione
dei SGR regionali e dei SMT regionali con  la  PNT»)  sono  vincolate
all'effettiva integrazione dei sistemi  gestionali  regionali  e  dei
servizi minimi di telemedicina, eventualmente anche gia' presenti sul
territorio regionale/provinciale, con  la  Piattaforma  nazionale  di
telemedicina, in relazione al fabbisogno espresso nei Piani operativi
di telemedicina predisposti dalle regioni e dalle  province  autonome
ai sensi dell'art. 1  del  decreto  del  Ministero  della  salute  30
settembre 2022. Le regioni e province autonome definiscono  i  «Piani
di Integrazione» relativamente ai SGR regionali/provinciali e ai  SMT
regionali con la PNT, che dovranno essere trasmessi entro  45  giorni
dalla pubblicazione del presente decreto ad Agenas per la valutazione
e  la  validazione  da  parte  della  Commissione  tecnica  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, del  decreto  del  Ministero  della  salute  30
settembre 2022. Il format  dei  citati  «Piani  di  integrazione»  e'
predisposto da Agenas. 
  3. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) («Integrazioni
specifiche a sistemi locali»)  sono  destinate  all'integrazione  dei
sistemi  locali  di  tutte  le  strutture  sanitarie   presenti   nel
territorio identificate  tramite  codice  identificativo  nel  flusso
informativo STS 11 del Ministero della salute. Le regioni e  province
autonome definiscono  i  «Piani  di  integrazione»  relativamente  ai
sistemi locali, che dovranno essere trasmessi entro 45  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto ad Agenas per la valutazione e  la
validazione da parte della Commissione tecnica ai sensi dell'art.  2,
comma 3, del decreto del Ministero della salute 30 settembre 2022. Il
format dei citati «Piani di integrazione» e' predisposto da Agenas. 
  4. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)  («Dispositivi
medici») sono vincolate all'acquisto dei dispositivi  medici,  a  tal
fine qualificati come beni  e  servizi  e  finalizzati  primariamente
all'erogazione  dei  servizi  di  telemonitoraggio,  come   descritto
nell'allegato b del decreto del Ministero della salute  30  settembre
2022. Le regioni e province autonome definiscono specifici «Piani  di
fabbisogno dei  dispositivi  medici»  inerenti  al  fabbisogno  e  le
modalita' di utilizzo dei dispositivi  medici,  che  dovranno  essere
trasmessi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto ad
Agenas per la valutazione e la validazione da parte della Commissione
tecnica di valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del
Ministero della salute 30 settembre 2022. 
  5. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera  d)  («Evoluzioni
software, con esclusione delle attivita' di supporto  specialistico»)
sono vincolate alle manutenzioni evolutive,  eventualmente  richieste
dalle  regioni  e  dalle   province   autonome,   dell'infrastruttura
regionale di Telemedicina. 
  In particolare: 
    i. le regioni e le province autonome che aderiscono alla gara  di
Regione Lombardia, dovranno richiedere ad Agenas,  coerentemente  con
quanto previsto dal capitolato  della  gara  dei  servizi  minimi  di
telemedicina indetta  da  Regione  Lombardia,  l'autorizzazione  allo
svolgimento delle  attivita'  per  gli  interventi  riconducibili  ai
servizi di manutenzione evolutiva; 
    ii. le regioni e le province autonome  che  non  aderiscono  alla
gara di Regione Lombardia, ma che intendano ottenere le  manutenzioni
evolutive  di   cui   al   presente   comma,   potranno   richiedere,
coerentemente con il Piano operativo approvato ai  sensi  del  citato
decreto del Ministro della salute  30  settembre  2022,  l'erogazione
delle risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  previa
autorizzazione da parte di Agenas. 
  6. Il Nucleo tecnico di telemedicina istituito con il decreto n.  3
del 14 marzo 2022 dell'Unita' di Missione del Ministero della  salute
per l'attuazione degli interventi del PNRR fornisce gli  indirizzi  e
assicura  la  coerenza  dell'investimento  oggetto  del  decreto  con
l'indirizzo  politico,  i  contenuti,   le   condizionalita'   e   le
tempistiche del PNRR. 
  7. La Commissione tecnica di valutazione  di  cui  al  decreto  del
Ministero della salute 30 settembre 2022: 
    i.  a  fronte  dei  «Piani  di  integrazione»  e  dei  «Piani  di
fabbisogno  dei  dispositivi  medici»  predisposti  dalle  regioni  e
province autonome, verifica  la  coerenza  dei  fabbisogni  formulati
dalle regioni e province autonome con le predette pianificazioni e li
valida entro trenta giorni dalla ricezione; 
    ii.  e'  supportata  da   Agenas   nell'esame   dei   «Piani   di
integrazione» e dei «Piani di fabbisogno dei dispositivi medici». 
  8. A fronte delle valutazioni e validazioni  di  cui  al  comma  7,
lettera i), il Ministero della salute  provvede  all'adeguamento  del
riparto delle risorse di cui al presente decreto.