Art. 2
Attuazione
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono immediatamente accertabili, ai
sensi del comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108.
2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) («Integrazione
dei SGR regionali e dei SMT regionali con la PNT») sono vincolate
all'effettiva integrazione dei sistemi gestionali regionali e dei
servizi minimi di telemedicina, eventualmente anche gia' presenti sul
territorio regionale/provinciale, con la Piattaforma nazionale di
telemedicina, in relazione al fabbisogno espresso nei Piani operativi
di telemedicina predisposti dalle regioni e dalle province autonome
ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero della salute 30
settembre 2022. Le regioni e province autonome definiscono i «Piani
di Integrazione» relativamente ai SGR regionali/provinciali e ai SMT
regionali con la PNT, che dovranno essere trasmessi entro 45 giorni
dalla pubblicazione del presente decreto ad Agenas per la valutazione
e la validazione da parte della Commissione tecnica ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero della salute 30
settembre 2022. Il format dei citati «Piani di integrazione» e'
predisposto da Agenas.
3. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) («Integrazioni
specifiche a sistemi locali») sono destinate all'integrazione dei
sistemi locali di tutte le strutture sanitarie presenti nel
territorio identificate tramite codice identificativo nel flusso
informativo STS 11 del Ministero della salute. Le regioni e province
autonome definiscono i «Piani di integrazione» relativamente ai
sistemi locali, che dovranno essere trasmessi entro 45 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto ad Agenas per la valutazione e la
validazione da parte della Commissione tecnica ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del decreto del Ministero della salute 30 settembre 2022. Il
format dei citati «Piani di integrazione» e' predisposto da Agenas.
4. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) («Dispositivi
medici») sono vincolate all'acquisto dei dispositivi medici, a tal
fine qualificati come beni e servizi e finalizzati primariamente
all'erogazione dei servizi di telemonitoraggio, come descritto
nell'allegato b del decreto del Ministero della salute 30 settembre
2022. Le regioni e province autonome definiscono specifici «Piani di
fabbisogno dei dispositivi medici» inerenti al fabbisogno e le
modalita' di utilizzo dei dispositivi medici, che dovranno essere
trasmessi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto ad
Agenas per la valutazione e la validazione da parte della Commissione
tecnica di valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del
Ministero della salute 30 settembre 2022.
5. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) («Evoluzioni
software, con esclusione delle attivita' di supporto specialistico»)
sono vincolate alle manutenzioni evolutive, eventualmente richieste
dalle regioni e dalle province autonome, dell'infrastruttura
regionale di Telemedicina.
In particolare:
i. le regioni e le province autonome che aderiscono alla gara di
Regione Lombardia, dovranno richiedere ad Agenas, coerentemente con
quanto previsto dal capitolato della gara dei servizi minimi di
telemedicina indetta da Regione Lombardia, l'autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' per gli interventi riconducibili ai
servizi di manutenzione evolutiva;
ii. le regioni e le province autonome che non aderiscono alla
gara di Regione Lombardia, ma che intendano ottenere le manutenzioni
evolutive di cui al presente comma, potranno richiedere,
coerentemente con il Piano operativo approvato ai sensi del citato
decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, l'erogazione
delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), previa
autorizzazione da parte di Agenas.
6. Il Nucleo tecnico di telemedicina istituito con il decreto n. 3
del 14 marzo 2022 dell'Unita' di Missione del Ministero della salute
per l'attuazione degli interventi del PNRR fornisce gli indirizzi e
assicura la coerenza dell'investimento oggetto del decreto con
l'indirizzo politico, i contenuti, le condizionalita' e le
tempistiche del PNRR.
7. La Commissione tecnica di valutazione di cui al decreto del
Ministero della salute 30 settembre 2022:
i. a fronte dei «Piani di integrazione» e dei «Piani di
fabbisogno dei dispositivi medici» predisposti dalle regioni e
province autonome, verifica la coerenza dei fabbisogni formulati
dalle regioni e province autonome con le predette pianificazioni e li
valida entro trenta giorni dalla ricezione;
ii. e' supportata da Agenas nell'esame dei «Piani di
integrazione» e dei «Piani di fabbisogno dei dispositivi medici».
8. A fronte delle valutazioni e validazioni di cui al comma 7,
lettera i), il Ministero della salute provvede all'adeguamento del
riparto delle risorse di cui al presente decreto.