Art. 3
Ruolo di Agenas
1. Agenas, in qualita' di soggetto attuatore dell'investimento, ha
il compito di:
a) acquisire i «Piani di integrazione» di cui all'art. 1, comma
1, lettere a) e b), redatti e trasmessi dalle regioni e province
autonome ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, tramite apposito portale
web Agenas e renderli disponibili per la valutazione e la validazione
alla Commissione tecnica di valutazione di cui al decreto del
Ministero della salute 30 settembre 2022;
b) monitorare l'attivita' svolta da ogni regione e provincia
autonoma in ordine alle verifiche di conformita' dei prodotti, dei
servizi e delle altre prestazioni erogate alle specifiche e ai
requisiti richiesti nel Piano dei fabbisogni e nel Piano operativo ai
sensi del decreto del Ministero della salute 30 settembre 2022, con
particolare riferimento agli investimenti relativi alle risorse di
cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) e alle risorse di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 28
settembre 2023, in conformita' alla normativa vigente;
c) elaborare linee guida sugli standard tecnologici di
interoperabilita' dei dispositivi con le infrastrutture regionali di
telemedicina (IRT) al fine di garantire una corretta trasmissione di
dati e informazioni e di monitorare che le attivita' svolte siano
conformi alle predette linee guida. Tale controllo potra' essere
realizzato attraverso le funzioni della PNT a seguito dell'invio dei
dati e delle informazioni da parte delle regioni e province autonome;
d) acquisire il fabbisogno delle regioni e province autonome di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c) attraverso i «Piani di fabbisogno
dei dispositivi medici» di cui all'art. 2, comma 4, tramite apposito
portale web Agenas e renderli disponibili per la valutazione e la
validazione alla Commissione tecnica di valutazione;
e) a fronte della validazione della Commissione tecnica di
valutazione di cui al comma 1 lettera d), svolgere la relativa
procedura di gara per l'acquisto dei dispositivi medici, secondo il
fabbisogno espresso e valutato, anche avvalendosi di centrali di
acquisto. Il capitolato tecnico di cui alla gara viene
preventivamente validato dalla Commissione tecnica di valutazione;
f) monitorare trimestralmente le rilevazioni inerenti
all'effettivo impiego di tali dispositivi da parte delle regioni e
province autonome, in coerenza con il fabbisogno espresso anche al
fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al target M6C 1-9, e
trasmetterle al Ministero della salute;
g) svolgere funzioni di coordinamento centrale e di controllo
sull'attuazione e sulla valutazione dello stato di avanzamento
complessivo delle attivita' afferenti ai servizi di manutenzione
evolutiva. Agenas ha il ruolo centrale di coordinamento delle
procedure per l'attivazione delle integrazioni sopracitate, delle
manutenzioni evolutive e di prevenzione delle possibili duplicazioni,
al fine di favorire il miglioramento qualitativo dei servizi in ogni
regione e provincia autonoma che abbia aderito alla procedura di
acquisizione delle infrastrutture regionali di telemedicina,
garantendo una razionalizzazione dei fondi dedicati.
Agenas ha altresi' il compito di:
h) verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'allegato 1, F.1, F.2, F.3: a tal fine i target F.1 e F.2 definiti
con il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2023 sono
rimodulati in conseguenza dei tempi tecnici non comprimibili, mentre
si confermano i target F.3; le regioni e le province autonome sono
tenute a fornire i dati di monitoraggio e controllo per le
rendicontazioni periodiche.
Di seguito si elencano le tre modalita' previste per la
rendicontazione dei suddetti target:
i. «modalita' transitoria»: le regioni e le province autonome
trasmettono i dati necessari alla rendicontazione in forma anonima e
aggregata ad Agenas secondo le modalita' definite dalla stessa;
ii. «modalita' a regime»: Agenas utilizza i dati pseudonimizzati
presenti nell'EDS;
iii. «modalita' accessoria»: le regioni e le province autonome
alimentano tempestivamente i flussi del NSIS e il flusso informativo
«Tessera sanitaria - TS» di cui all'art. 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 relativo all'assistenza specialistica
ambulatoriale che gia' prevede un campo che identifica le prestazioni
in telemedicina.
Nelle more della realizzazione e attivazione dell'EDS, che prevede
che la PNT utilizzi i dati pseudonimizzati in esso contenuti, sara'
utilizzata la «modalita' transitoria», successivamente, alla
realizzazione e alla messa in esercizio dell'EDS, sara' utilizzata la
«modalita' a regime»;
i) acquisire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, da ogni soggetto erogante servizi minimi di telemedicina
(eventualmente anche per tramite delle regioni e delle province
autonome di appartenenza), l'attestazione prodotta dal modulo di
validazione delle soluzioni di telemedicina della PNT, la quale
garantisce la corretta integrazione delle soluzioni di telemedicina
adottate nel piu' ampio ecosistema nazionale della telemedicina (in
particolare, Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT) e
Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT)); saranno, inoltre,
oggetto di monitoraggio attraverso la PNT i volumi delle prestazioni
erogate a partire dall'annualita' 2024 secondo lo schema di cui
all'allegato 1, F.1, F.2, F.3.