Art. 3 
 
                           Ruolo di Agenas 
 
  1. Agenas, in qualita' di soggetto attuatore dell'investimento,  ha
il compito di: 
    a) acquisire i «Piani di integrazione» di cui all'art.  1,  comma
1, lettere a) e b), redatti e  trasmessi  dalle  regioni  e  province
autonome ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, tramite apposito  portale
web Agenas e renderli disponibili per la valutazione e la validazione
alla Commissione  tecnica  di  valutazione  di  cui  al  decreto  del
Ministero della salute 30 settembre 2022; 
    b) monitorare l'attivita' svolta  da  ogni  regione  e  provincia
autonoma in ordine alle verifiche di conformita'  dei  prodotti,  dei
servizi e delle  altre  prestazioni  erogate  alle  specifiche  e  ai
requisiti richiesti nel Piano dei fabbisogni e nel Piano operativo ai
sensi del decreto del Ministero della salute 30 settembre  2022,  con
particolare riferimento agli investimenti relativi  alle  risorse  di
cui all'art. 1, comma 1, lettere a)  e  b)  e  alle  risorse  di  cui
all'art. 2, comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della  salute  28
settembre 2023, in conformita' alla normativa vigente; 
    c)  elaborare  linee  guida   sugli   standard   tecnologici   di
interoperabilita' dei dispositivi con le infrastrutture regionali  di
telemedicina (IRT) al fine di garantire una corretta trasmissione  di
dati e informazioni e di monitorare che  le  attivita'  svolte  siano
conformi alle predette linee  guida.  Tale  controllo  potra'  essere
realizzato attraverso le funzioni della PNT a seguito dell'invio  dei
dati e delle informazioni da parte delle regioni e province autonome; 
    d) acquisire il fabbisogno delle regioni e province  autonome  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c) attraverso i «Piani di fabbisogno
dei dispositivi medici» di cui all'art. 2, comma 4, tramite  apposito
portale web Agenas e renderli disponibili per  la  valutazione  e  la
validazione alla Commissione tecnica di valutazione; 
    e) a  fronte  della  validazione  della  Commissione  tecnica  di
valutazione di cui al  comma  1  lettera  d),  svolgere  la  relativa
procedura di gara per l'acquisto dei dispositivi medici,  secondo  il
fabbisogno espresso e valutato,  anche  avvalendosi  di  centrali  di
acquisto.  Il   capitolato   tecnico   di   cui   alla   gara   viene
preventivamente validato dalla Commissione tecnica di valutazione; 
    f)   monitorare   trimestralmente   le    rilevazioni    inerenti
all'effettivo impiego di tali dispositivi da parte  delle  regioni  e
province autonome, in coerenza con il fabbisogno  espresso  anche  al
fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al target M6C  1-9,  e
trasmetterle al Ministero della salute; 
    g) svolgere funzioni di coordinamento  centrale  e  di  controllo
sull'attuazione  e  sulla  valutazione  dello  stato  di  avanzamento
complessivo delle attivita'  afferenti  ai  servizi  di  manutenzione
evolutiva.  Agenas  ha  il  ruolo  centrale  di  coordinamento  delle
procedure per l'attivazione  delle  integrazioni  sopracitate,  delle
manutenzioni evolutive e di prevenzione delle possibili duplicazioni,
al fine di favorire il miglioramento qualitativo dei servizi in  ogni
regione e provincia autonoma che  abbia  aderito  alla  procedura  di
acquisizione  delle   infrastrutture   regionali   di   telemedicina,
garantendo una razionalizzazione dei fondi dedicati. 
  Agenas ha altresi' il compito di: 
    h)  verificare  il  raggiungimento   degli   obiettivi   di   cui
all'allegato 1, F.1, F.2, F.3: a tal fine i target F.1 e F.2 definiti
con il decreto del Ministero della  salute  28  settembre  2023  sono
rimodulati in conseguenza dei tempi tecnici non comprimibili,  mentre
si confermano i target F.3; le regioni e le  province  autonome  sono
tenute  a  fornire  i  dati  di  monitoraggio  e  controllo  per   le
rendicontazioni periodiche. 
  Di  seguito  si  elencano  le  tre  modalita'   previste   per   la
rendicontazione dei suddetti target: 
    i. «modalita' transitoria»: le regioni  e  le  province  autonome
trasmettono i dati necessari alla rendicontazione in forma anonima  e
aggregata ad Agenas secondo le modalita' definite dalla stessa; 
    ii. «modalita' a regime»: Agenas utilizza i dati  pseudonimizzati
presenti nell'EDS; 
    iii. «modalita' accessoria»: le regioni e  le  province  autonome
alimentano tempestivamente i flussi del NSIS e il flusso  informativo
«Tessera sanitaria - TS» di cui  all'art.  50  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.   326   relativo   all'assistenza   specialistica
ambulatoriale che gia' prevede un campo che identifica le prestazioni
in telemedicina. 
  Nelle more della realizzazione e attivazione dell'EDS, che  prevede
che la PNT utilizzi i dati pseudonimizzati in esso  contenuti,  sara'
utilizzata  la   «modalita'   transitoria»,   successivamente,   alla
realizzazione e alla messa in esercizio dell'EDS, sara' utilizzata la
«modalita' a regime»; 
  i) acquisire, entro sei mesi dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto, da ogni soggetto erogante  servizi  minimi  di  telemedicina
(eventualmente anche per  tramite  delle  regioni  e  delle  province
autonome di appartenenza),  l'attestazione  prodotta  dal  modulo  di
validazione delle soluzioni  di  telemedicina  della  PNT,  la  quale
garantisce la corretta integrazione delle soluzioni  di  telemedicina
adottate nel piu' ampio ecosistema nazionale della  telemedicina  (in
particolare,  Infrastrutture  regionali  di  telemedicina   (IRT)   e
Infrastruttura nazionale di telemedicina  (INT));  saranno,  inoltre,
oggetto di monitoraggio attraverso la PNT i volumi delle  prestazioni
erogate a partire dall'annualita'  2024  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato 1, F.1, F.2, F.3.